Lexipedia

AS 2024 638

Ordinanza concernente la produzione primaria (OPPrim)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la produzione primaria è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 33 Essa non si applica:a. alla caccia;b. alla pesca;c. alla raccolta di prodotti selvatici.

Art. 2 cpv. 1 lett. b e cpv. 21 Nella presente ordinanza si intende per:b. prodotti primari: vegetali, alghe e microalghe, funghi, animali e tutti i prodotti della produzione primaria di origine vegetale o animale destinati all’alimentazione umana o animale.2 Alle microalghe e ai funghi si applicano le disposizioni d’esecuzione sulla produzione vegetale emanate secondo la presente ordinanza.

Art. 3 cpv. 2 lett. a e b2 L’obbligo di notifica di cui al capoverso 1 non si applica alle aziende che soddisfano i seguenti criteri:a. Concerne soltanto il testo franceseb. per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; e

Art. 4 cpv. 3 lett. c3 Esse provvedono affinché:c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali nonché i loro imballaggi siano evitate;

Art. 9 cpv. 11 LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L’UFAG e l’USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 20103 sul controllo del latte.

II

L’ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari;
visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura,

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

6 novembre 2024

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi