AS 2024 713
Legge federale
sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)
(LStrI)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 12 ottobre 20231;
visto il parere del Consiglio federale del 29 novembre 20232,
decreta:
I
La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue:
Art. 50 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 41 Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, i coniugi e i figli hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora conformemente agli articoli 42, 43 o 44, al rilascio e alla proroga del permesso di soggiorno di breve durata conformemente all’articolo 45 in combinato disposto con l’articolo 32 capoverso 3, oppure alla concessione dell’ammissione provvisoria conformemente all’articolo 85c capoverso 1 se:2 Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso 1 lettera b il fatto che:a. il coniuge o un figlio è stato vittima di violenza domestica; per stabilirlo, le autorità competenti tengono conto in particolare degli indizi seguenti:1. il riconoscimento, da parte delle autorità competenti a tal fine, quale vittima ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 20074 concernente l’aiuto alle vittime di reati,2. la conferma, da parte di un servizio specializzato contro la violenza domestica, di norma finanziato da fondi pubblici, della necessità di assistenza o protezione,3. misure di polizia o giudiziarie adottate a protezione della vittima,4. rapporti medici o altre perizie,5. rapporti di polizia e denunce penali, o6. condanne penali;b. il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi; oc. la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.4 I capoversi 1–3 si applicano per analogia in caso di concubinato, qualora a uno dei concubini sia stato rilasciato un permesso di dimora in ragione di un caso personale particolarmente grave ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b affinché possa rimanere presso l’altro.
Art. 126g5 Disposizione transitoria della modifica del 14 giugno 2024Alle domande fondate sull’articolo 50 presentate prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 giugno 2024 si applica il nuovo diritto.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 14 giugno 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 20246.
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2025.
27 novembre 2024 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Viola Amherd |