AS 2025 153
Ordinanza
sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
(OCE-PCPE)
(OCE-PCPE)
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento è modificata come segue:
Art. 13a cpv. 1 e 3 lett. c1 Le autorità federali e i Cantoni, con l’autorizzazione del DFGP, possono impiegare sistemi di comunicazione alternativi in aggiunta alle piattaforme di trasmissione riconosciute.3 L’autorizzazione è concessa se:c. la comunicazione si svolge mediante le pagine Internet della Confederazione o del Cantone interessato; e
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.
26 febbraio 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |