In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, la Parte d’invio è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e dell’esercizio sicuro del proprio aeromobile.
Il personale della Parte d’invio deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dalla Parte ospitante per le pertinenti attività. La Parte ospitante impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale della Parte d’invio acquisisca tali capacità.
In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale della Parte ospitante. In tal caso, la Parte ospitante fornisce senza indugio alla Parte d’invio i dati e le informazioni disponibili concernenti l’incidente o l’evento. Si costituisce una commissione d’inchiesta per la sicurezza aerea.
Esperti impiegati dalla Parte d’invio hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni utili. La Parte ospitante può incaricare esperti designati dalla Parte d’invio a svolgere parte delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato alla Parte d’invio.
D’intesa con la Parte ospitante, la Parte d’invio ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, se si è verificato sul territorio della Parte ospitante. I costi di tale indagine sono assunti dalla Parte d’invio.
In tal caso, solo il personale che si occupa dell’inchiesta ha accesso a tutti i dati e informazioni scambiati tra le Parti. Qualunque altra divulgazione di dati o informazioni è soggetta all’approvazione dell’altra Parte contraente.