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AS 2025 224

Legge federale sul diritto penale minorile (DPMin)

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 novembre 20221,

decreta:

I

Il diritto penale minorile del 20 giugno 20032 è modificato come segue:

Art. 4, secondo periodo… Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, va informata anche l’autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

Art. 9 cpv. 44 Se sono adempiuti i presupposti di cui all’articolo 25a capoverso 1 lettere a–c, l’autorità competente ordina una perizia sul pericolo che il minore costituisce per terzi.

Art 10 cpv. 1, secondo periodo1 … Se sono necessarie più misure protettive, l’autorità giudicante può ordinarle congiuntamente.

Art. 12 cpv. 2 e 32 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, la sorveglianza non può essere ordinata.3 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 13 cpv. 3 e 43 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, il sostegno esterno non può essere ordinato.4 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 14 cpv. 2Abrogato

Art. 15 cpv. 4 e 54 Se il minore è sotto tutela o il giovane adulto sotto curatela, l’autorità giudicante comunica l’ordine di collocamento all’autorità di protezione dei minori e degli adulti.5 Se è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP3) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, il collocamento in un istituto chiuso può essere proseguito alle condizioni di cui all’articolo 19c sotto forma di internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP.

Art. 19 cpv. 1bis, 3 e 41bis Se il collocamento in un istituto chiuso è stato ordinato per assassinio (art. 112 CP4) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi, l’autorità d’esecuzione decide fondandosi sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP.3 Abrogato4 Abrogato

Art. 19a Misure successive
a. Principi1 Qualora la soppressione di una misura protettiva comporti gravi svantaggi, non altrimenti evitabili, per il minore o per il giovane adulto oppure per la sicurezza altrui, l’autorità d’esecuzione chiede per tempo l’applicazione di misure appropriate di protezione dei minori o degli adulti.2 Sulla base degli articoli 19b e 19c, l’autorità d’esecuzione può chiedere l’applicazione di una misura prevista dal CP5 soltanto se i presupposti per ordinare misure di protezione degli adulti non sono adempiuti o se tali misure non permettono di impedire gravi svantaggi per la sicurezza altrui.

Art. 19b b. Interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo il CP1 Qualora la soppressione di un’interdizione o di un divieto secondo l’articolo 16a comporti gravi svantaggi per la sicurezza altrui, l’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del giovane adulto di pronunciare un’interdizione secondo l’articolo 67 capoverso 2 o un divieto secondo l’articolo 67b capoverso 1 CP6. 2 Su richiesta dell’autorità d’esecuzione, il giudice degli adulti può prorogare l’interdizione o il divieto secondo gli articoli 67 capoverso 2bis e 67b capoverso 5 CP. 3 Su richiesta dell’autorità d’esecuzione, può estendere l’interdizione o il divieto oppure pronunciare un’interdizione o un divieto aggiuntivi secondo l’articolo 67d capoverso 1 CP.

Art. 19c c. Internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP dopo il collocamento in un istituto chiuso1 L’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del giovane adulto di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP7 prima della fine del collocamento in un istituto chiuso o di una privazione della libertà eseguita dopo tale collocamento se:a. il giovane adulto ha commesso un assassinio (art. 112 CP) dopo il compimento del 16° anno di età;b. a causa del reato è stato ordinato un collocamento che è stato eseguito in un istituto chiuso per evitare che il giovane adulto mettesse gravemente in pericolo terzi;c. in caso di soppressione del collocamento in un istituto chiuso o alla fine della privazione della libertà successiva a tale misura, vi è seriamente da attendersi che il giovane adulto commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP); ed. il giovane adulto è maggiorenne.2 L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:a. sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione;b. sulla perizia di un esperto indipendente secondo l’articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;c. sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP; e d. sull’audizione del giovane adulto.3 Se pronuncia un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP, il giudice degli adulti sopprime il collocamento in un istituto chiuso ancora in corso.

Art. 25a abis. Riserva dell’internamento1 Nella sentenza di condanna, l’autorità giudicante riserva la facoltà di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP8 al compimento del 18° anno di età del minore se: a. quest’ultimo ha commesso un assassinio (art. 112 CP);b. per tale reato è stato condannato a una privazione della libertà di almeno tre anni;c. non è stato ordinato un collocamento secondo l’articolo 15; e d. in base alle circostanze in cui è stato commesso il reato e alla personalità del minore al momento della pronuncia della sentenza di condanna v’è da presumere che quest’ultimo costituisca un grave pericolo per terzi.2 Se, nel medesimo procedimento, il minore è stato condannato a una privazione della libertà per aver commesso più reati, l’autorità giudicante stabilisce quale parte della pena è inflitta per l’assassinio. Tale parte della pena è determinante per stabilire se il presupposto di cui al capoverso 1 lettera b è adempiuto.3 La riserva si applica fino alla liberazione definitiva dalla privazione della libertà. Se, durante l’esecuzione di una sentenza con riserva, è pronunciata una nuova sentenza in virtù della presente legge per un reato commesso dal minore, la riserva si applica fino alla fine dell’esecuzione della nuova sentenza.4 L’autorità d’esecuzione revoca la riserva se il minore non costituisce un grave pericolo per terzi. Ogni anno verifica se la riserva può essere revocata fondandosi:a. sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione e su quella della persona che accompagna il minore;b. sulla perizia di un esperto indipendente;c. sull’audizione del minore, se s’intende mantenere la riserva.

Art. 27a cbis. Pronuncia dell’internamento oggetto di riserva1 L’autorità d’esecuzione chiede al giudice degli adulti del domicilio del minore condannato di pronunciare un internamento secondo l’articolo 64 capoverso 1 CP9 prima della fine della privazione della libertà se:a. l’internamento è stato riservato in virtù dell’articolo 25a;b. alla fine della privazione della libertà vi è seriamente da attendersi che il minore condannato commetta nuovamente un assassinio (art. 112 CP);c. non sono adempiuti i presupposti per una misura appropriata di protezione degli adulti di diritto civile; ed. al momento della liberazione il minore condannato è maggiorenne.2 L’autorità d’esecuzione fonda la richiesta:a. sulla relazione della direzione dell’istituzione d’esecuzione;b. sulla perizia di un esperto indipendente secondo l’articolo 56 capoversi 3 e 4 CP;c. sulla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP; ed. sull’audizione del giovane adulto.

Art. 28 cpv. 33 Se la privazione della libertà è stata inflitta conformemente all’articolo 25 capoverso 2, l’autorità d’esecuzione decide in base alla valutazione della commissione di cui all’articolo 91a CP.

Art. 32 cpv. 3, terzo periodo3 … Se a un collocamento in un istituto chiuso ordinato per assassinio (art. 112 CP10) e per evitare che il minore metta gravemente in pericolo terzi è posto fine per altri motivi, l’autorità d’esecuzione ordina l’esecuzione della pena residua.

Art. 45 cpv. 22 Qualora vi siano indizi secondo i quali il fanciullo necessita di un aiuto particolare, l’autorità d’esecuzione ne informa l’autorità di protezione dei minori o il servizio di aiuto alla gioventù designato dal diritto cantonale.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 giugno 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 14 giugno 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 3 ottobre 2024.11

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2025.12

2 aprile 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi