AS 2025 396
Ordinanza del DFI
sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari
(Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
(Ordinanza del DFI sui requisiti igienici, ORI)
Preambolo
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l’articolo 72 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 sui requisiti igienici,
ordina:
I
L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sui requisiti igienici è modificata come segue:
Art. 74c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 giugno 2025Le derrate alimentari non conformi alla modifica del 2 giugno 2025 possono ancora essere importate, fabbricate e consegnate secondo il diritto anteriore sino al 30 giugno 2026.
II
L’allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.
2 giugno 2025 | Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Hans Wyss |
(art. 3 cpv. 2 lett. b, 5 cpv. 1, 24 cpv. 2, 32 cpv. 6, 66 cpv. 3 e 4, 67 cpv. 1 e 2, 71 cpv. 1 e 74)
Criteri microbiologici applicabili alle derrate alimentari
Numero 1.2 e note a piè di pagina Categoria alimentare Microrganismi/loro tossine, metaboliti Piano di campionatura Limiti Metodo di analisi di riferimento Fase di applicazione del criterio n c m M 1.2 Derrate alimentari pronte al consumo, diverse da quelle destinate ai lattanti e a fini medici speciali, che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes Listeria monocytogenes 5 0 100 UFC/g2 SN EN ISO 112903- Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità 5 0 Assente in 25 g4 SN EN ISO 11290-1 Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità