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AS 2025 399

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, che modifica l’Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein
Concluso il 12 maggio 2025Applicabile con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025Entrato in vigore il 12 maggio 2025

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein

al fine di garantire l’esecuzione del Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1L’Accordo del 29 gennaio 20101 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 22) Le autorità competenti del Liechtenstein eseguono la legislazione in analogia alle competenze delle corrispondenti autorità dei Cantoni svizzeri nel campo della tassa sul CO2, nel campo delle sanzioni per gli esercenti con un impegno di riduzione per il periodo 2025–2040 e in quello delle sanzioni per la riduzione delle emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, nonché le disposizioni sulla ripartizione e sull’utilizzo dei proventi.

Art. 5 cpv. 33) È considerato provento netto il provento da cui sono stati dedotti i rimborsi e i costi di esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e delle altre autorità esecutive.

Art. 5a, rubrica e cpv. 1Ripartizione dei proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti1) I proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO₂ di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti incassata nei territori dei due Stati contraenti sono versati in una cassa comune da istituirsi presso la Confederazione Svizzera.

Art. 5b Campo d’applicazione delle disposizioni destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesantiAi fini dell’applicazione delle disposizioni svizzere destinate a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e veicoli pesanti, le importazioni in Liechtenstein sono equiparate alle importazioni in Svizzera e le immatricolazioni in Liechtenstein alle immatricolazioni in Svizzera.

Art. 7Abrogato

Art. 7a, rubrica, cpv. 1, 2 e 5Consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione e pagamento di sanzioni nel periodo 2013–20241) Nei casi in cui per il periodo 2013–2024 è prevista la consegna di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione per ottemperare parzialmente all’obbligo assunto nei confronti delle competenti autorità federali svizzere di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo, le imprese del Liechtenstein consegnano alle competenti autorità svizzere il numero necessario di certificati di riduzione delle emissioni e di diritti di emissione.2) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere annullano tutti i certificati di riduzione delle emissioni e i diritti di emissione che sono stati loro consegnati dalle imprese del Liechtenstein nel periodo 2013–2024 in parziale adempimento dell’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o per compensare una sanzione in caso di mancata ottemperanza a simile obbligo.5) Al termine del periodo 2013–2024 le competenti autorità federali svizzere trasferiscono alle competenti autorità del Liechtenstein eventuali sanzioni che sono state corrisposte da imprese del Liechtenstein nell’ambito della tassa sul CO2.

Art. 7b e 7cAbrogati

Art. 7d Informazioni sugli impegni di riduzione del periodo 2025–2040Le competenti autorità svizzere forniscono alle competenti autorità del Liechtenstein tutte le informazioni necessarie per valutare l’ottemperanza parziale all’obbligo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il periodo 2025–2040 assunto tramite la consegna di attestati o per disporre la compensazione di una sanzione in caso di mancata osservanza di tale obbligo.

Art. 8Le imprese del Liechtenstein le cui attività rientrano nel campo d’applicazione della legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni (Emissionshandelsgesetz) non possono assumere nei confronti delle competenti autorità federali svizzere impegni volti a limitare le loro emissioni di CO2. Se queste imprese forniscono le prove necessarie e presentano un attestato delle competenti autorità del Liechtenstein a conferma del fatto che le loro attività sono soggette all’obbligo di autorizzazione secondo la legge del Liechtenstein sullo scambio di quote di emissioni, l’UDSC rimborsa loro le tasse che hanno già versato.

Art. 2Gli allegati sono modificati come segue:

(Pertinente legislazione federale svizzera)

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01), articolo 32e capoversi 1 e 2, articolo 35a capoversi 1–8, articolo 35b capoversi 1–4, articolo 35bbis capoversi 1–5, articolo 35c, articolo 54, articolo 61 capoverso 1 lettera i e capoversi 2 e 3, articolo 61a, articolo 61a, articolo 62b e articolo 62 capoverso 2.

Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2; RS 641.71), articolo 1, articolo 2 lettere a, b e g, articolo 3 capoverso 1, articoli 10–13b, articoli 29 e 30, articoli 31, 31a, 31b, 31c e 32, articoli 32a e 32b, articolo 32c, articolo 33, articolo 36 capoversi 3 e 4, articolo 38, articoli 40a, 40b e 40c, articoli 42–45 e articolo 49.

Ordinanza del 26 settembre 2008 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTarSi; RS 814.681), articolo 1 lettera a, articolo 2, articolo 3 capoversi 1 e 2, articoli 4–8 e articolo 17 capoverso 1.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018), articoli 1−3, articolo 4 capoversi 1 e 4, articoli 6−9b, articolo 9c capoverso 1, articoli 9g–9h, articoli 9j–9k, articoli 10–22b e allegati 1–3.

Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL; RS 814.019), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 3a.

Ordinanza del 15 ottobre 2003 concernente la tassa d’incentivazione sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento (OBDZ; RS 814.020), articolo 1, articolo 2 capoverso 1 e articoli 3 e 4.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), articolo 1, articolo 2 lettere a e b, articoli 5–12, articoli 13 e 14, articoli 17–35, articoli 66–79, articoli 86–92, articoli 92c–92f, articoli 93–95, articolo 96 capoverso 1 e capoverso 2 lettera c, articoli 97–103, articoli 124–127, articolo 130 capoversi 1–3 e capoverso 6, articolo 130a, articolo 133, articolo 134 capoverso 1 lettere a e b numero 2, c, d e f e capoversi 2 e 3, articolo 135 lettere b–cbis ed e, articoli 146aa–146af e allegati 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 10, 11 e 19.

(Legislazione federale svizzera direttamente applicabile)

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110).

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), articolo 89a.

Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0), articolo 41 e articolo 46 capoverso 2.

Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquinamento atmosferico (OIAt; RS 814.318.142.1), articolo 2 capoverso 1, articoli 3, 4 e 6 e allegato 1 numero 32.

Ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell’Ufficio federale dell’ambiente (OE-UFAM; RS 814.014), articoli 1−9.

Ordinanza concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali del 19 giugno 1995 (OATV; RS 741.511).

Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0), articolo 13.

Ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2; RS 641.711), allegati 4, 4a e 5.

(Formula di calcolo concernente i proventi della sanzione destinata a ridurre le emissioni di CO2 di automobili, autofurgoni, trattori a sella leggeri e di veicoli pesanti)

La quota spettante al Liechtenstein della cassa comune istituita conformemente all’articolo 5a capoverso 1 del presente Accordo è calcolata applicando la formula:

XFL= IVFL*SGFL/CHIVFL/CH – IVFL* VKGIVFL/CH

Spiegazione delle abbreviazioni

  • XFL: quota complessiva spettante al Liechtenstein della cassa comune di cui all’articolo 5a capoverso 1 nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri)

  • IVFL: numero complessivo di immatricolazioni in Liechtenstein nell’anno civile di computo

  • IVFL/CH: numero complessivo di immatricolazioni in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo

  • SGFL/CH: proventi della sanzione imposta ai grandi importatori in Liechtenstein e in Svizzera nell’anno civile di computo (in franchi svizzeri)

  • VKG: spese amministrative complessive sostenute dall’Ufficio federale dell’energia (UFE) e dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) per l’esecuzione delle prescrizioni sulle emissioni di CO2 per i veicoli nell’anno civile di computo

Art. 3

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, in due esemplari in lingua tedesca, il 12 maggio 2025.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Sonja Hürlimann

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Doris Frick

Accordo<br />tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein, che modifica l’Accordo del 29 gennaio 2010 relativo al Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente le tasse ecologiche nel Principato del Liechtenstein<br />Concluso il 12 maggio 2025Applicabile con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025Entrato in vigore il 12 maggio 2025 | Lexipedia | Lexipedia