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AS 2025 451

Ordinanza sulle linee elettriche (OLEl)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 30 marzo 19941 sulle linee elettriche è modificata come segue:

Ingressovisti gli articoli 13, 15b capoverso 3 e 15c capoversi 2 e 3 della legge del 24 giugno 19022 sugli impianti elettrici;
visto l’articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio;
visto l’articolo 24 della legge del 20 giugno 19864 sulla caccia,

Art. 30 Protezione dei volatili1 Le nuove linee devono essere costruite in modo da ridurre al minimo il rischio di collisione per gli uccelli. I sostegni devono essere concepiti in modo che gli uccelli non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.2 Sui sostegni esistenti di linee con una tensione da 1 a 150 kV che, per il modo in cui sono costruiti, rappresentano un pericolo per gli uccelli, devono essere adottate misure affinché, per quanto possibile, i volatili non possano provocare su di essi messe a terra o cortocircuiti.

Art. 146a Disposizione transitoriaSulle linee seguenti devono essere realizzati gli adattamenti per la protezione dei volatili di cui all’articolo 30 capoverso 2:a. linee con una tensione da 1 a 36 kV: entro la fine del 2035;b. linee con una tensione da 36 a 150 kV: entro la fine del 2040.

II

L’ordinanza del 2 febbraio 20005 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici è modificata come segue:

Art. 9a cpv. 3 lett. f3 Sono considerate modifiche tecniche di lieve entità, se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto:f. l’attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l’articolo 30 dell’ordinanza del 30 marzo 19946 sulle linee elettriche.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2025.

25 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi