AS 2025 466
Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal). Correzione
Preambolo
Ordinanza
sull’assicurazione malattie
(OAMal)
Modifica del 23 novembre 2022 (RU 2022 814; RS 832.102)
All. n. 1
Art. 62a cpv. 3Invece di:3 Gli assicurati forniscono all’autorità di vigilanza tutti i dati in formato elettronico, in forma aggregata o per ogni assicurato. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta e per un periodo limitato, esserne dispensati dall’autorità di vigilanza se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati.Leggasi:3 Gli assicuratori forniscono all’autorità di vigilanza tutti i dati in formato elettronico, in forma aggregata o per ogni assicurato. In caso di adeguamento delle rilevazioni possono, su richiesta e per un periodo limitato, esserne dispensati dall’autorità di vigilanza se non dispongono dei mezzi tecnici adeguati. 15 luglio 2025 Cancelleria federale