AS 2025 65
Accordo del 13 giugno 1976
per l’istituzione di un Fondo internazionale di sviluppo agricolo
RS 0.972.0; RU 1978 840
Preambolo
Traduzione
Emendamenti all’Accordo adottati con la Risoluzione 141/XXIX
Adottati dal Consiglio dei Governatori il 16 febbraio 2006
Entrati in vigore il 22 dicembre 2006
La sezione 2 a) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):Sezione 2 – Modalità e condizioni di finanziamentoa) Il Fondo concede mezzi finanziari sotto forma di prestiti, di doni e di un meccanismo di sostenibilità del debito, secondo le modalità e le condizioni che esso giudica opportune, tenuto conto della situazione e delle prospettive economiche del Membro, nonché della natura e delle esigenze dell’attività prospettata. Il Fondo può anche concedere, previa decisione del Consiglio di amministrazione, mezzi finanziari supplementari per l’ideazione e l’esecuzione di progetti e programmi finanziati tramite i suoi prestiti, i suoi doni e il meccanismo di sostenibilità del debito.
La sezione 2 b) dell’articolo 7 è emendata come segue (il testo aggiunto è sottolineato):b) Il Consiglio di amministrazione stabilisce, a intervalli, la proporzione delle risorse del Fondo da impegnare nel corso dell’intero esercizio, per finanziare operazioni in una delle forme indicate nel paragrafo a), tenuto debito conto delle possibilità di vita del Fondo, a lunga scadenza, e della necessità di garantire la continuità delle sue operazioni. Il Consiglio di amministrazione definisce un meccanismo di sostenibilità del debito, nonché le relative procedure e condizioni, i cui contributi finanziari non saranno compresi nei limiti previsti per i doni. Una elevata proporzione dei prestiti è consentita a condizioni particolarmente favorevoli.