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AS 2025 659

Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 28 giugno 20001 sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

Art. 19a Coinvolgimento dell’Assemblea federale1 Se nell’ambito di un progetto della parte concettuale o della parte programmatica di un piano settoriale è avviata una procedura di audizione ai sensi dell’articolo 19, il Consiglio federale trasmette contemporaneamente questo progetto all’Assemblea federale per sottoporlo eventualmente a consultazione.2 Se la commissione competente richiede tale consultazione, il Consiglio federale le trasmette il rapporto sugli esiti della procedura di audizione. Contemporaneamente invita la commissione a trasmettergli il suo parere entro tre mesi.3 Nella sua decisione sulla parte concettuale o sulla parte programmatica del piano settoriale, il Consiglio federale tiene conto del parere della commissione. Se si discosta dalle proposte della commissione, la informa in merito e motiva le divergenze.

Titolo dopo l’art. 25Capitolo 3a: Obiettivi di stabilizzazione fuori delle zone edificabili

Art. 25a Precisazione degli obiettivi di stabilizzazioneterquater (art. 1 cpv. 2 lett. b e b e 8d cpv. 2 LPT)1 L’obiettivo di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bter LPT si applica agli edifici ai sensi dell’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 20172 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni. Non si applica agli edifici con una superficie inferiore a 6 m2.2 L’obiettivo di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater si applica alle impermeabilizzazioni del suolo fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulle zone agricole.3 Un suolo è considerato impermeabilizzato se si tratta della superficie occupata da un edificio oppure della superficie del suolo con un rivestimento impermeabile come calcestruzzo o asfalto.

Art. 25b Raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione (art. 1, 8d e 24f LPT)1 Gli obiettivi di stabilizzazione sono raggiunti se, nel Cantone interessato, il numero degli edifici da tenere in considerazione e le impermeabilizzazioni da tenere in considerazione non superano di oltre il 2 per cento il rispettivo valore di riferimento.2 I valori di riferimento sono determinati nell’allegato 1.3 I valori di riferimento vengono ricalcolati utilizzando i perimetri delle zone edificabili della Statistica delle zone edificabili 2032. Se sono superiori ai valori di riferimento di cui all’allegato 1, vi vengono aggiunti.

Art. 25c Bilancio dei cambiamentiquater (art. 1 cpv. 2 lett. b e 8d LPT)1 I Cantoni gestiscono un bilancio degli edifici e delle impermeabilizzazioni da tenere in considerazione, che sono stati aggiunti o rimossi dopo la data di riferimento.2 Le impermeabilizzazioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sulle zone agricole, realizzate dopo la data di riferimento e che, al momento della loro realizzazione, non dovevano essere tenute in considerazione in applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater o dell’articolo 8d capoverso 2 LPT, devono essere iscritte nel bilancio come nuove impermeabilizzazioni qualora vengano meno i motivi della mancata considerazione.3 Le superfici impermeabilizzate fuori delle zone edificabili, ad eccezione di quelle nella regione d’estivazione secondo la raccolta di geodati di base di cui all’articolo 5 dell’ordinanza sulle zone agricole esistenti prima della data di riferimento, possono, in caso di ripristino, essere iscritte nel bilancio anche se alla data di riferimento erano destinate a un’utilizzazione che, in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater o dell’articolo 8d capoverso 2 LPT, non deve essere tenuta in considerazione.

Art. 25d Verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione (art. 8d cpv. 3 e 4 LPT)1 La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione ha luogo almeno ogni quattro anni nell’ambito dell’informazione di cui all’articolo 9 capoverso 1.2 Se il mantenimento degli obiettivi di stabilizzazione appare a rischio, il piano direttore deve essere nuovamente adeguato ai requisiti dell’articolo 8d LPT entro cinque anni.3 Trascorso inutilizzato il termine di cui al capoverso 2, l’obbligo di compensazione ai sensi dell’articolo 25e capoverso 1 si applica fino a quando la Confederazione non ha approvato un adeguamento del piano direttore conforme ai requisiti legali.

Art. 25e Obbligo di compensazione in caso di compromissione o mancato raggiungimento degli obiettivi di stabilizzazione (art. 8d cpv. 4 e 38b cpv. 3 LPT)1 Nei Cantoni che non adeguano il loro piano direttore entro il termine previsto in base all’articolo 38b capoverso 1 LPT o all’articolo 25d capoverso 2 della presente ordinanza, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili è compensato mediante la demolizione di un edificio esistente situato fuori delle zone edificabili fino a quando la Confederazione non ha approvato il piano direttore modificato.2 Nei Cantoni in cui l’obiettivo di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bter LPT non è più raggiunto, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili è compensato mediante la demolizione di un edificio esistente situato fuori delle zone edificabili.3 Nei Cantoni in cui l’obiettivo di stabilizzazione di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater LPT non è più raggiunto, ogni nuova superficie impermeabilizzata computabile situata fuori delle zone edificabili e della regione d’estivazione deve essere compensata mediante ricoltivazione di una superficie di pari estensione fuori delle zone edificabili e della regione d’estivazione.4 I Cantoni che non hanno adeguato il loro piano direttore entro il termine previsto o che non raggiungono più gli obiettivi di stabilizzazione sono elencati nell’allegato 2.5 L’esecuzione dei lavori può iniziare solamente dopo che la demolizione compensativa e la relativa rinaturazione sono state realizzate o sono garantite.

Art. 25f Sfruttamento dei margini di manovra1 Il diritto cantonale può definire come sfruttare i margini di manovra di cui all’articolo 25b capoverso 1 e le demolizioni compensative di cui agli articoli 25e, 33a e 43 a favore di determinati scopi, in particolare a favore di progetti edilizi di enti pubblici e dell’agricoltura.2 Qualora una demolizione debba servire alla compensazione solo in un momento successivo, le relative condizioni devono essere stabilite già al momento della decisione di demolizione.

Art. 25g Edifici e impermeabilizzazioni autorizzati dalla Confederazione1 Se, tramite un’approvazione dei piani della Confederazione, edifici vengono realizzati o demoliti oppure superfici vengono impermeabilizzate o de-impermeabilizzate fuori delle zone edificabili, i piani recanti la nuova situazione conforme al diritto devono essere notificati all’autorità cantonale competente.2 Nei bilanci cantonali ai sensi dell’articolo 25c, gli edifici e le superfici impermeabilizzate realizzati dopo la data di riferimento sulla base di un’approvazione dei piani della Confederazione possono non essere presi in considerazione finché sono utilizzati conformemente alla loro destinazione, sempreché:a. non sottostiano alla sovranità pianificatoria dei Cantoni; oppureb. possano non essere presi in considerazione in applicazione dell’articolo 1 capoverso 2 lettera bquater o dell’articolo 8d capoverso 2 LPG.3 Se la destinazione d’uso di tali edifici o superfici impermeabilizzate decade, l’autorità competente ordina un eventuale obbligo di demolizione.

Titolo dopo l’art. 32Sezione 3: Impianti di produzione di energia e impianti infrastrutturali

Inserire dopo il titolo della sezione 3

Art. 32bis Raggruppamento di impianti infrastrutturalibis (art. 24 cpv. 1 LPT)1 Per quanto possibile gli impianti infrastrutturali sono raggruppati o riuniti in modo appropriato e collocati in ubicazioni il meno sensibili possibile. Le superfici coltive devono essere preservate.2 Se gli impianti infrastrutturali comportano un’utilizzazione del suolo, occorre esaminare con quali altre utilizzazioni questa occupazione potrebbe essere collegata.

Art. 32a, rubricaImpianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sui tetti (art. 18a LPT)

Art. 32abis Impianti solari non soggetti ad autorizzazione installati sulle facciate (art. 18a LPT)1 Gli impianti solari installati su una facciata sono sufficientemente adattati se soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:a. formano una superficie rettangolare compatta e contigua oppure più superfici rettangolari che si ripetono in modo uniforme;b. sostituiscono in modo uniforme elementi della facciata o elementi costruttivi in precedenza uniformi;c. coprono completamente la superficie del timpano dei tetti a falda;d. hanno una colorazione quanto più possibile simile alle facciate adiacenti non rivestite da moduli solari;e. sono situati in una zona per il lavoro;f. rientrano nel campo d’applicazione di prescrizioni edilizie cantonali o comunali relative al territorio per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili e sono conformi ad esse;g. soddisfano una condizione prevista dal diritto cantonale per gli impianti solari sulle facciate in zone edificabili.2 Fatte salve disposizioni diverse del diritto cantonale, devono soddisfare inoltre i seguenti requisiti:a. non coprono elementi strutturali o decorativi esistenti;b. visti di fronte non sporgono oltre i bordi della facciata;c. sono disposti a una distanza massima di 20 cm dalla facciata, parallelamente a quest’ultima;d. sono realizzati con una colorazione e un materiale omogenei e con un basso grado di riflessione secondo lo stato della tecnica.3 Eventuali requisiti di adeguamento più ampi previsti dalle prescrizioni edilizie cantonali o comunali specifiche per il territorio devono essere rispettati, sempreché non limitino eccessivamente lo sfruttamento dell’energia solare.4 La procedura di notifica si basa per analogia sull’articolo 32a capoverso 3.

Art. 32c, rubrica, nonché cpv. 1 e 2Impianti solari non isolati fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT)1 Gli impianti solari non isolati allacciati alla rete elettrica fuori delle zone edificabili possono essere autorizzati come d’ubicazione vincolata in particolare se formano un’unità visiva con edifici o impianti conformi al diritto e destinati presumibilmente a perdurare nel tempo.2 Se l’impianto solare è soggetto a un obbligo di pianificazione, il progetto necessita di una base adeguata.

Art. 32d Impianti solari che non sono d’interesse nazionale fuori delle zone edificabiliter (art. 24 LPT)1 L’ubicazione vincolata di impianti solari isolati che non sono d’interesse nazionale fuori delle zone edificabili si basa sull’articolo 24ter LPT.2 Se l’impianto solare è soggetto a un obbligo di pianificazione, il progetto necessita di una base adeguata.3 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.4 Il diritto cantonale disciplina le competenze e la procedura per l’esecuzione sostitutiva in relazione all’obbligo di smantellamento di cui all’articolo 24ter capoverso 3 LPT.

Art. 32e Impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassaquater (art. 24 LPT)1 Gli impianti necessari allo sfruttamento di energia a partire dalla biomassa fermentescibile fuori delle zone edificabili possono essere autorizzati come d’ubicazione vincolata in particolare se:a. sono situati in un territorio poco sensibile o confinano con infrastrutture realizzate legalmente, come impianti di trattamento delle acque reflue o impianti di trasformazione;b. si trovano in prossimità di una conduttura in cui può essere immesso il gas estratto, o vi è la possibilità di immettere l’elettricità prodotta e di utilizzare efficacemente il calore generato; ec. esiste già un collegamento stradale sufficiente.2 Lo stoccaggio intermedio di materiale di partenza o prodotti finiti fuori delle zone edificabili può essere autorizzato come d’ubicazione vincolata se si fornisce la prova che:a. vi è la necessità di tale stoccaggio intermedio; eb. l’ubicazione in questione fuori delle zone edificabili è nettamente più vantaggiosa di un’ubicazione all’interno di zone edificabili o speciali.3 Se l’impianto è soggetto a un obbligo di pianificazione, il progetto necessita di una base adeguata. Non sottostanno all’obbligo di pianificazione gli impianti con un quantitativo di substrato lavorato di biomassa fermentescibile fino a 45 000 tonnellate all’anno.4 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.

Art. 32f Impianti per la trasformazione di energia rinnovabile in idrogeno, metano o altri idrocarburi sinteticiquater (art. 24 LPT)1 Gli impianti per la trasformazione di elettricità generata da energie rinnovabili in idrogeno, metano o altri idrocarburi sintetici fuori delle zone edificabili possono essere autorizzati come d’ubicazione vincolata in particolare se:a. sono situati in zone poco sensibili o già gravate;b. sono collegati a impianti per la produzione di elettricità da energie rinnovabili; ec. sono collegati al sistema di trasporto dell’idrogeno e dei vettori energetici prodotti sinteticamente.2 Tali impianti necessitano di una pianificazione se occupano una superficie superiore a 5000 m2. Sussiste un obbligo di pianificazione anche quando un nuovo impianto per la produzione di elettricità da energie rinnovabili e l’impianto per la trasformazione ai sensi dell’articolo 24quater LPT ad esso collegato occupano complessivamente più di 5000 m2.3 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.

Art. 32g Condotte di reti termichequinquies (art. 24 LPT)1 Le condotte di reti termiche fuori delle zone edificabili possono essere autorizzate come d’ubicazione vincolata in particolare se il tracciato è più diretto possibile e l’energia può così essere sfruttata in modo più efficiente.2 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.

Art. 32h Impianti di telefonia mobilebis (art. 24 cpv. 1 secondo periodo LPT)1 Gli impianti di telefonia mobile necessari sono d’ubicazione vincolata, oltre ai casi di cui all’articolo 24bis capoversi 2 e 3 LPT, se integrati in un pilone dell’alta tensione o altrimenti realizzati all’interno della sagoma di un impianto infrastrutturale esistente o nuovo. L’autorizzazione deve essere subordinata all’esistenza dell’impianto nel quale è integrato l’impianto di telefonia mobile.2 In ogni caso è necessaria un’ampia ponderazione degli interessi.

Titolo prima dell’art. 33Sezione 4: Zone speciali non edificabili

Art. 33, rubricaPiccoli insediamenti fuori delle zone edificabili

Art. 33a Zone non edificabili con utilizzazioni soggette a compensazionebis (art. 18 LPT)1 Il miglioramento della situazione generale si valuta attraverso un’ampia ponderazione degli interessi considerando gli obiettivi e i principi di pianificazione del territorio e con particolare attenzione alla struttura degli insediamenti, al paesaggio, alla cultura della costruzione, alle superfici coltive e alla biodiversità.2 Le superfici coltive utilizzate devono essere compensate integralmente e in modo equivalente. Il nuovo volume di edifici fuori terra deve essere compensato integralmente, salvo che vi siano ragioni oggettive che lo impediscano.3 Le utilizzazioni soggette a compensazione possono essere realizzate e gestite soltanto se le necessarie compensazioni e valorizzazioni sono state effettuate o sono garantite e fintantoché sussistono.

Art. 34a cpv. 33 L’intero impianto deve essere parte integrante di un’azienda agricola e contribuire a un impiego efficiente delle energie rinnovabili.

Titolo dopo l’art. 38Sezione 5a: Priorità dell’agricoltura nella zona agricola(art. 16 cpv. 5 LPT)

Art. 38a1 L’autorità competente concede deroghe al diritto in materia di protezione dell’ambiente all’interno della zona agricola se gli interessi dell’agricoltura prevalgono sull’interesse al rispetto della distanza minima a protezione dagli odori o delle disposizioni per la protezione dalle immissioni foniche.2 Gli interessi dell’agricoltura prevalgono in particolare se:a. lo scopo abitativo in questione è successivo all’utilizzazione agricola;b. lo spazio abitativo in questione ha ottenuto l’autorizzazione finalizzata a scopi agricoli; oppurec. lo spazio abitativo in questione appartiene all’azienda agricola da cui provengono le immissioni.3 Nell’ambito della ponderazione degli interessi, l’autorità competente considera l’accettazione delle deroghe da parte delle persone colpite dagli odori e dalle immissioni foniche come indizio del prevalere degli interessi dell’agricoltura.4 In caso di reclami per gli odori o le immissioni foniche, di eventuale inosservanza delle disposizioni relative agli odori o alle immissioni foniche o di deroghe prese in considerazione, occorre in particolare verificare se:a. le utilizzazioni in conflitto tra loro sono legali; eb. non sussistono motivi per la revisione dell’autorizzazione all’utilizzazione non agricola.5 Un’autorizzazione edilizia che ha determinato una maggiore protezione sotto il profilo del diritto ambientale decade se, in un secondo tempo, sorge un conflitto con odori e immissioni foniche dovuti all’agricoltura.

Art. 39, rubrica, nonché cpv. 1 e 3Edifici tipici del paesaggio1 Abrogato3 Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se le caratteristiche essenziali dell’aspetto esterno, della struttura edilizia basilare e dei dintorni sono conservate.

Art. 42 cpv. 3 lett. a, 4 e 53 Il quesito se l’identità dell’edificio o dell’impianto rimanga sostanzialmente immutata va valutato tenendo conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole:a. all’interno del volume esistente dell’edificio la superficie utile lorda computabile non può essere ampliata di oltre il 60 per cento; questo valore può essere superato negli edifici con abitazione primaria secondo il diritto previgente ove ciò sia necessario per raggiungere complessivamente una superficie utile lorda computabile di 100 m2, sempreché l’edificio sia completamente urbanizzato e sia garantito che lo spazio abitativo è utilizzato come abitazione primaria;4 Un edificio o un impianto può essere ricostruito soltanto se al momento della distruzione o della demolizione era ancora utilizzabile secondo la destinazione e vi è ancora un interesse alla sua utilizzazione. Il volume dell’edificio può essere ricostruito entro i limiti necessari per realizzare la superficie ammessa ai sensi del capoverso 3 lettera b. L’ubicazione dell’edificio o dell’impianto sostitutivo può divergere in misura minima da quella dell’edificio o dell’impianto preesistente se motivi oggettivi lo giustificano.5 Gli impianti solari di cui all’articolo 18a capoverso 1 LPT non sono tenuti in considerazione nella valutazione di cui all’articolo 24c LPT. L’isolamento esterno necessario per un risanamento energetico o l’innalzamento del tetto necessario per l’isolamento, compreso l’eventuale impianto solare, possono essere autorizzati anche se comportano il superamento dei limiti di cui al capoverso 3 lettera a o b. Di per sé non comportano l’applicazione del capoverso 3 lettera b anziché del capoverso 3 lettera a.

Art. 42a cpv. 11 Nel quadro dell’articolo 24d capoversi 1 e 3 LPT, sono ammessi gli ampliamenti necessari per un’utilizzazione a scopo abitativo conforme allo standard attuale o per un risanamento energetico.

Art. 42b cpv. 1, 2 e 6bis1 La tenuta di animali a scopo di hobby è considerata un ampliamento dell’utilizzazione a scopo abitativo dell’abitazione situata nelle vicinanze. Essa è computata solamente nei casi di cui all’articolo 42 capoverso 3 lettera b e unicamente come superficie accessoria lorda.2 Abrogato6bis Le stalle per piccoli animali aventi esistenza legale che sono state distrutte per cause di forza maggiore possono essere ricostruite.

Art. 43 cpv. 4–84 Nel caso di strutture ricettive e della ristorazione erette in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa ugualmente sui capoversi 1–3; per gli altri edifici e impianti utilizzati a scopi commerciali eretti in conformità al diritto anteriore la ricostruzione si basa sull’articolo 42.5 Una volta smantellati, gli edifici e gli impianti legalmente destinati a un uso commerciale non vincolato all’ubicazione possono dare diritto a ulteriori ampliamenti di strutture ricettive e della ristorazione anche se ubicati in un luogo diverso all’interno dello stesso comparto territoriale.6 L’ulteriore ampliamento di una struttura ricettiva non può comportare il superamento della quota di 120 posti letto. Per gli esercizi di sola ristorazione, il numero di posti a sedere non può superare la quota di 100. Per le strutture miste, i valori massimi possono essere utilizzati proporzionalmente. Gli ulteriori ampliamenti possono creare al massimo una superficie degli edifici e altra superficie impermeabilizzata pari a quella altrove eliminata. Sono determinanti in particolare:a. la necessità operativa;b. l’entità delle valorizzazioni previste; ec. i miglioramenti conseguibili mediante ulteriori misure di compensazione.7 Le compensazioni e le valorizzazioni necessarie devono essere effettuate o garantite prima dell’inizio dei lavori.8 Le strutture ricettive e della ristorazione autorizzate ai sensi dei capoversi 4–6 devono essere disponibili per lo scopo autorizzato oppure, se viene meno il fabbisogno o l’interesse, devono essere smantellate.

Art. 43a cpv. 22 I risanamenti energetici per i quali sussiste un interesse pubblico preponderante possono essere autorizzati sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, fatte salve eventuali norme specifiche nella presente sezione.

Titolo dopo l’articolo 43aSezione 6a: Polizia edilizia fuori delle zone edificabili

Art. 43b Requisiti in materia di diritto cantonale1 La formulazione del diritto cantonale relativo all’applicazione dell’articolo 25 capoverso 3 LPT deve consentire perlomeno che:a. i divieti di utilizzazione ordinati e le misure ordinate per la loro attuazione siano eseguiti di regola entro 30 giorni dalla notifica della decisione, a meno che si renda verosimile che l’utilizzazione è legale;b. le decisioni di smantellamento per ripristinare lo stato legale siano adottate nell’ambito di un’unica procedura, affinché, dopo il passaggio in giudicato della decisione e una volta scaduto inutilizzato il termine stabilito, sia possibile ripristinare lo stato legale tramite esecuzione sostitutiva.2 Nell’ambito delle procedure di autorizzazione edilizia, la legalità degli edifici e degli impianti esistenti deve essere verificata almeno sommariamente. L’autorizzazione edilizia va eventualmente collegata a decisioni di cui al capoverso 1 lettera b; deve essere garantito che le eventuali misure di ripristino dello stato legale siano attuate entro una data prestabilita.3 I Cantoni conferiscono all’autorità di cui all’articolo 25 capoversi 2 e 3 LPT le competenze decisionali e le risorse necessarie per poter adempiere i compiti di cui all’articolo 25 capoverso 3 LPT.

Art. 43c Termine sussidiario e onere della motivazione1 Gli obblighi derivanti dalle decisioni di polizia edilizia devono essere adempiuti entro 180 giorni dopo il passaggio in giudicato, fatto salvo un eventuale termine diverso stabilito nella decisione o nel diritto cantonale. Per quanto possibile, nelle decisioni sono fissati termini significativamente più brevi.2 Chi sostiene che edifici o impianti formalmente illegali possono essere autorizzati a posteriori o che il ripristino dello stato legale è eccezionalmente sproporzionato, ha l’obbligo di motivarlo. Lo stesso vale per chi sostiene che, in via eccezionale, deve essere fissato un termine più lungo per un divieto di utilizzazione ai sensi dell’articolo 43b capoverso 1 lettera a.Sezione 6b: Contributo per i costi di demolizione (art. 5a LPT)

Art. 43d Contributo federale al contributo per i costi di demolizione1 L’Assemblea federale stabilisce le risorse finanziarie destinate ai contributi federali ai contributi per i costi di demolizione attraverso un limite di spesa pluriennale.2 Nel quadro dei crediti stanziati, la Confederazione concede contributi per i costi di demolizione pari al 20–30 per cento.3 Se il plusvalore creato nel Cantone negli ultimi cinque anni ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1bis LPT è pari ad almeno 75 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione di cui all’articolo 5a LPT versati nell’anno in questione, il contributo della Confederazione è pari al 20 per cento di tali costi di demolizione; se il plusvalore creato è pari al massimo a 25 volte la somma dei contributi per i costi di demolizione versati, la quota ammonta al 30 per cento. Per i valori intermedi la percentuale aumenta in modo inversamente proporzionale al rapporto tra il plusvalore creato e i contributi per i costi di demolizione versati.4 La Confederazione non versa contributi per demolizioni necessarie a soddisfare un obbligo di compensazione previsto dalla legge. Sono fatti salvi i casi di nuove costruzioni sostitutive per i quali il diritto federale prevede eccezionalmente il diritto a un contributo per i costi di demolizione.5 I Cantoni presentano alla Confederazione entro il 31 marzo dell’anno successivo un rapporto sui contributi per i costi di demolizione versati l’anno precedente per le demolizioni effettuate. Sulla base di tale rapporto, l’ARE fissa i contributi ai Cantoni per l’anno corrispondente. Se il totale dei contributi supera le risorse stanziate nel credito a preventivo approvato, i contributi ai Cantoni sono ridotti proporzionalmente.

Art. 43e Contributo per i costi di demolizione di costruzioni federaliI Cantoni non sono debitori nei confronti della Confederazione di alcun contributo per i costi di demolizione.

Art. 52a cpv. 55 Alla scadenza del termine, i Cantoni designati secondo l’articolo 38a capoverso 5 secondo periodo LPT figurano nell’allegato 3.

II

1 All’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio sono aggiunti gli allegati 1 e 2 qui annessi.

2 L’allegato esistente diventa allegato 3.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore come segue:

  • a. gli articoli 19a, 32bis–32h, 34a–42b, 43a capoverso 2 e il titolo della sezione 3 dopo l’articolo 32 e della sezione 5a dopo l’articolo 38: il 1° gennaio 2026;

  • b. gli articoli 25a–25g, 33a, 43, 43b–52a, i titoli del capitolo 3a dopo l’articolo 25, della sezione 4 prima dell’articolo 33, della sezione 6a dopo l’articolo 43a e della sezione 6b e le modifiche di cui alle cifre II e III: il 1° luglio 2026.

15 ottobre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 25b cpv. 2)

Valori di riferimento per gli obiettivi di stabilizzazione

Cantone

Valore di riferimento edificio
(in numero di edifici)

Valore di riferimento
impermeabilizzazione (in ettari)

Zurigo

40 807

2594

Berna

129 342

5304

Lucerna

40 645

1733

Uri

9939

250

Svitto

17 884

699

Obvaldo

8940

265

Nidvaldo

4777

211

Glarona

7283

186

Zugo

6436

323

Friburgo

32 856

1924

Soletta

11 307

840

Basilea Città

539

109

Basilea Campagna

9558

494

Sciaffusa

3687

224

Appenzello Esterno

10 931

247

Appenzello Interno

4843

132

San Gallo

53 443

1784

Grigioni

50 427

1507

Argovia

30 233

1676

Turgovia

16 193

927

Ticino

55 369

1690

Vaud

36 654

3188

Vallese

48 881

2111

Neuchâtel

11 676

621

Ginevra

8717

586

Giura

8787

663

(art. 25e cpv. 4)

Cantoni che non hanno adeguato il loro piano direttore entro il termine previsto o che non raggiungono più gli obiettivi di stabilizzazione

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi dell’articolo 38b capoverso 3 LPT e dell’articolo 25e capoverso 1 della presente ordinanza:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi degli articoli 25d capoverso 3 e 25e capoverso 1:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuovo edificio autorizzato fuori delle zone edificabili deve essere compensato ai sensi dell’articolo 25e capoverso 2:

(privo di contenuto)

Nei seguenti Cantoni, ogni nuova superficie impermeabilizzata computabile situata fuori delle zone edificabili e della regione d’estivazione deve essere compensata ai sensi dell’articolo 25e capoverso 3:

(privo di contenuto)

(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 25 ottobre 20175 concernente la procedura d’approvazione dei piani nel settore dell’asilo

Art. 6 lett. pLa domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti:p. per i progetti fuori delle zone edificabili: i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 20006 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 29 Obblighi di notifica1 Il DFGP informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, la SEM è tenuta a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, la SEM trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 6 lettera p approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

2. Ordinanza del 13 dicembre 19998 concernente l’approvazione dei piani di costruzioni e impianti militari

Art. 9 lett. qLa domanda deve contenere segnatamente le indicazioni e i documenti seguenti:q. per i progetti fuori delle zone edificabili: i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 20009 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 32a Obblighi di notifica1 L’autorità competente per l’approvazione informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il committente è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il committente trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 9 lettera q approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197910 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

3. Ordinanza del 2 maggio 199011 concernente la protezione delle opere militari

Art. 8 cpv. 11 La misurazione ufficiale comprende le opere militari o le parti d’opera generalmente visibili. La Confederazione Svizzera va indicata come proprietaria fondiaria o titolare del diritto di superficie. Le opere o le parti d’opera non visibili non possono né essere registrate né figurare nelle componenti della misurazione ufficiale né in altri set di geodati di base di diritto federale dei livelli di autorizzazione all’accesso A o B.

4. Ordinanza del 2 febbraio 200012 sull’utilizzazione delle forze idriche

Art. 1a Piani ulteriori da trasmettere nella procedura di concessione e di approvazione dei piani della ConfederazioneNel caso di progetti di sfruttamento idroelettrico fuori delle zone edificabili che sottostanno alla procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione, la domanda di approvazione della concessione o dei piani deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200013 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 3a Obblighi di notifica nella procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione1 Nel caso di progetti di sfruttamento idroelettrico che sottostanno alla procedura di concessione e di approvazione dei piani della Confederazione, il DATEC informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di concessione trasmettendo l’atto di concessione unitamente ai piani richiesti da swisstopo. In caso di modifiche secondarie a impianti esistenti o di misure edilizie e ambientali autorizzate dal DATEC, tale obbligo di notifica spetta all’UFE.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il concessionario è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il concessionario trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 1a approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197914 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

5. Ordinanza del 7 novembre 200715 sulle strade nazionali

Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva e lett. o1 Il progetto esecutivo deve essere presentato per approvazione al DATEC, corredato in particolare dei seguenti dati e documenti:o. per i progetti fuori delle zone edificabili: i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200016 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 19 Obblighi di notifica1 L’USTRA informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’USTRA è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’USTRA trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera o approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197917 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

6. Ordinanza del 10 dicembre 200418 sull’energia nucleare

Art. 24 cpv. 2bis2bis Nel caso di progetti fuori delle zone edificabili, la domanda deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200019 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 27a Obblighi di notifica1 L’UFE informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di autorizzazione edilizia trasmettendo l’autorizzazione edilizia e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il titolare dell’autorizzazione trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 24 capoverso 2bis approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197920 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

7. Ordinanza del 2 febbraio 200021 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici

Art. 2 cpv. 1quater1quater Nel caso di progetti fuori delle zone edificabili, la domanda deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 OPT22 e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 OPT.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 9e Obbligo di notificaL’autorità che ha rilasciato l’approvazione dei piani informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.

Art. 121 Concerne soltanto la versione francese e tedesca2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’impresa è tenuta a informare swisstopo entro 20 giorni dal completamento dei lavori, allegando i piani richiesti da swisstopo. Conferma l’esecuzione di tale informazione con la notifica secondo il capoverso 1.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’impresa trasmette possibilmente sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 2 capoverso 1quater approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197923 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori. L’impresa conferma l’esecuzione di tale informazione con la notifica secondo il capoverso 1.

8. Ordinanza del 23 novembre 198324 sulle ferrovie

Art. 15bis Obblighi di notifica1 L’UFT informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, il gestore dell’infrastruttura è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, il gestore dell’infrastruttura trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 3 capoverso 3bis OPAPIF25 approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197926 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

9. Ordinanza del 2 febbraio 200027 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari

Art. 3 cpv. 3bis3bis Nel caso di progetti fuori delle zone edificabili, la domanda di approvazione dei piani deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200028 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

10. Ordinanza del 21 dicembre 200629 sugli impianti a fune

Art. 11 cpv. 3bis3bis Nel caso di progetti fuori delle zone edificabili, la domanda deve contenere in particolare i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200030 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 56a Obblighi di notifica1 L’UFT informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’impresa di trasporto a fune è tenuta a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’impresa di trasporto a fune trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 11 capoverso 3bis approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197931 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

11. Ordinanza del 26 giugno 201932 sugli impianti di trasporto in condotta

Art. 11 lett. gI piani del progetto comprendono:g. per i progetti fuori delle zone edificabili: i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200033 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 17a Obblighi di notifica1 L’UFE informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’impresa è tenuta a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’impresa trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 11 lettera g approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197934 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

12. Ordinanza del 23 novembre 199435 sull’infrastruttura aeronautica

Art. 27abis cpv. 1 lett. l1 I documenti da allegare alla domanda d’approvazione dei piani devono essere presentati all’autorità competente nel numero di esemplari richiesto. La domanda deve contenere segnatamente:l. per i progetti fuori delle zone edificabili: i piani dai quali risulti la delimitazione di eventuali edifici nuovi o demoliti ai sensi dell’articolo 25a capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200036 sulla pianificazione del territorio e di eventuali superfici impermeabilizzate nuove o demolite ai sensi dell’articolo 25a capoverso 2 dell’ordinanza sulla pianificazione del territorio.

Art. 27bbis Obblighi di notifica1 L’UFAC informa l’Ufficio federale di topografia (swisstopo) in merito alla conclusione di una procedura di approvazione dei piani trasmettendo la decisione di approvazione dei piani e i piani richiesti da swisstopo.2 Nel caso di costruzioni e impianti che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale o della misurazione nazionale, l’esercente dell’aerodromo è tenuto a comunicare a swisstopo entro 20 giorni, allegando i piani richiesti da swisstopo:a. l’inizio dei lavori; eb. il completamento dei lavori.3 Se il progetto è situato in tutto o in parte fuori delle zone edificabili, l’esercente dell’aerodromo trasmette sotto forma di geodati i piani di cui all’articolo 27abis capoverso 1 lettera l approvati con decisione passata in giudicato all’autorità cantonale competente di cui all’articolo 25 capoverso 2 della legge del 22 giugno 197937 sulla pianificazione del territorio contestualmente alla comunicazione a swisstopo del completamento dei lavori.

13. Ordinanza del 7 dicembre 199838 sulla terminologia agricola

Art. 16 cpv. 5 lett. a5 Le superfici con impianti solari sono considerate superficie agricola utile se:a. gli impianti solari adempiono una delle condizioni di cui all’articolo 24ter capoverso 2 della legge del 22 giugno 197939 sulla pianificazione del territorio o all’articolo 32c capoverso 1 dell’ordinanza del 28 giugno 200040 sulla pianificazione del territorio; e

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