AS 2025 663
Legge federale
sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Legge sulle lingue, LLing)
(Legge sulle lingue, LLing)
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 20241,
decreta:
I
La legge del 5 ottobre 20072 sulle lingue è modificata come segue:
Art. 22, rubricaAiuti finanziari ai Cantoni dei Grigioni e Ticino
Art. 22a Salvaguardia e promozione al di fuori delle regioni linguistiche d’origine1 La Confederazione promuove misure per la salvaguardia e la promozione del romancio e dell’italiano al di fuori delle loro regioni linguistiche d’origine.2 La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni segnatamente per: a. misure e offerte che promuovono l’apprendimento del romancio e dell’italiano e il consolidamento delle competenze linguistiche;b. misure e offerte che consentono e facilitano l’uso del romancio.3 L’aiuto finanziario della Confederazione ammonta al massimo al 75 per cento dei costi complessivi.
II
La legge dell’11 dicembre 20093 sulla promozione della cultura è modificata come segue:
Art. 27 cpv. 3 lett. d3 L’Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d’impegno:d. un credito d’impegno secondo gli articoli 3 e 4 della legge del 14 dicembre 20014 sul cinema.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 27 settembre 2024 Il presidente: Eric Nussbaumer | Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024 La presidente: Eva Herzog |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.5
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.
29 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |