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AS 2025 808

Ordinanza del DFI
concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale
(ORDOA)
(ORDOA)

Preambolo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l’articolo 5 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20161 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale,

ordina:

I

L’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale è modificata come segue:

Art. 7a–7cAbrogati

Art. 7d Disposizione transitoria della modifica del 26 novembre 2025I residui di sostanze farmacologicamente attive non conformi alla modifica del 26 novembre 2025 concernente l’elenco 1 dell’allegato non devono più essere presenti nelle derrate alimentari di origine animale dal 1° luglio 2026.

II

L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2026.

26 novembre 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Laurent Monnerat

(art. 3 cpv. 1–5 e 4 cpv. 2 lett. a)

Elenco dei limiti massimi per i residui

N. 1, nota a piè di pagina

1 Elenco dei limiti massimi autorizzati per i residui di sostanze farmacologicamente attive nelle derrate alimentari di origine animale e classificazione di tali sostanze

I limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive sono fissati nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/20102.

Ordinanza del DFI<br />concernente i limiti massimi per i residui di sostanze farmacologicamente attive e di additivi per alimenti per animali nelle derrate alimentari di origine animale<br />(ORDOA) | Lexipedia | Lexipedia