Ai fini del presente Accordo, le Parti convengono di utilizzare le definizioni di cui all’articolo 1 della Convenzione di Helsinki.
Le Parti applicano un principio di sussidiarietà in virtù del quale la Commissione istituita dal presente Accordo (di seguito «Commissione») sostiene il lavoro degli organi franco-svizzeri esistenti e menzionati nell’allegato I o che potrebbero essere istituiti in virtù di nuovi accordi (di seguito «organi franco-svizzeri»), consentendo a tali organi di conseguire pienamente i propri obiettivi, sulla base della sua visione d’insieme.
Le Parti intendono attuare una gestione integrata delle risorse idriche, che definisce il processo che permette lo sviluppo coordinato e la gestione dell’acqua, delle terre e delle risorse associate, al fine di massimizzare il benessere economico e sociale, in modo equo, senza compromettere la sostenibilità degli ecosistemi vitali e dell’ambiente.