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AS 2026 313

Ordinanza dell’UFAG
concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale
(OMF-UFAG)
(OMF-UFAG)

Preambolo

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG)

ordina:

I

L’ordinanza dell’UFAG del 29 novembre 20191 concernente le misure fitosanitarie per l’agricoltura e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale è modificata come segue:

1 L’allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 Gli allegati 4 e 5 sono modificati secondo la versione qui annessa.

II

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

2 L’allegato 4 numero 11 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

29 maggio 2026

Ufficio federale dell’agricoltura:

Christian Hofer

(art. 2)

Merci temporaneamente escluse dal divieto d’importazione, condizioni d’importazione e durata dell’esclusione dal divieto d’importazione

1 Tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto non destinati alla coltivazione

1.1 Esclusione temporanea dal divieto d’importazione

I tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto non destinati alla coltivazione sono temporaneamente esclusi dal divieto d’importazione, purché siano soddisfatti i requisiti di cui agli articoli 1–8 e agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2025/12892.

1.2 Riesame dell’esclusione dal divieto d’importazione

L’esclusione dal divieto d’importazione è riesaminata al più tardi il 30 novembre 2029.

(art. 4)

Misure speciali adottate in caso di rischio fitosanitario elevato per impedire l’introduzione e la diffusione di organismi da quarantena di cui all’allegato 1 OSalV‑DEFR‑DATEC3

N. 2.1, nota a piè di pagina

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Xylella fastidiosa (Wells et al.) si applicano gli articoli 1, 2 paragrafi 1–7 e 3–34 nonché gli allegati 1–4 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/12014.

N. 3.1, nota a piè di pagina

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa si applicano gli articoli 1–4, 5 paragrafo 2, 6, 8, 9 e 11 nonché gli allegati I–V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/6325.

N. 4.1, nota a piè di pagina

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Spodoptera frugiperda (Smith) si applicano gli articoli 1–12 nonché gli allegati 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/11346.

N. 10

10 Popillia japonica Newman

10.1 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

  • 10.1.1 Rilevamenti all’interno e all’esterno di aree delimitate

1 Il servizio cantonale competente effettua rilevamenti annuali basati sul rischio relativi alla presenza di Popillia japonica Newman conformemente al mandato di sorveglianza del territorio del SFF.

2 Per il resoconto sui rilevamenti effettuati a cadenza annuale si applicano le prescrizioni e i termini stabiliti dal SFF.

  • 10.1.2 Definizione di aree delimitate

1 Qualora la presenza di Popillia japonica Newman sia ufficialmente confermata, il servizio cantonale competente determina quanto prima l’entità dell’infestazione mediante l’utilizzo di trappole con esche per Popillia japonica Newman e definisce immediatamente un’area delimitata ai fini dell’eradicazione dell’organismo nocivo.

2 L’area delimitata è costituita da:

  • a. una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di Popillia japonica Newman, circondata da un’area larga almeno 1 km;

  • b. una zona cuscinetto larga almeno 5 km oltre i confini della zona infetta.

3 Nella definizione dell’area delimitata, il servizio cantonale competente tiene conto dei principi scientifici, della biologia di Popillia japonica Newman, dell’entità dell’infestazione, della particolare distribuzione delle piante ospiti nell’area interessata, della topografia e delle prove dell’insediamento di Popillia japonica Newman.

4 Può derogare alle disposizioni di cui al capoverso 2 sulla base dei criteri di cui al capoverso 3 e d’intesa con l’UFAG.

5 Con il sostegno del SFF, sensibilizza la popolazione all’interno delle aree delimitate in merito alla minaccia rappresentata da Popillia japonica Newman e la informa sulle misure adottate ai fini dell’eradicazione di Popillia japonica Newman e della prevenzione della sua ulteriore diffusione al di fuori di tali aree. I servizi cantonali competenti e il SFF assicurano che la popolazione e le aziende siano informate in merito alla definizione delle aree delimitate e alle misure adottate.

  • 10.1.3 Deroga all’obbligo di definire aree delimitate

Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’UFAG, non definire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

  • a. vi sono prove del fatto che Popillia japonica Newman non si è moltiplicata;

  • b. vi sono prove del fatto che:

    1. Popillia japonica Newman è stata introdotta nell’area con i vegetali su cui è stata trovata e che questi vegetali erano infestati prima di essere introdotti nell’area in questione, oppure

    2. si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà a un insediamento.

  • 10.1.4 Revoca della delimitazione

Il servizio cantonale competente può revocare la delimitazione se, sulla base dei rilevamenti di cui al numero 10.1.1, la presenza di Popillia japonica Newman non è stata rilevata nell’area delimitata per almeno tre anni consecutivi.

  • 10.1.5 Misure per l’eradicazione e la prevenzione della diffusione

1 Nelle zone infestate il servizio cantonale competente adotta le seguenti misure di eradicazione:

  • a. contro gli adulti di Popillia japonica Newman: tutte le misure opportune ed efficaci per l’area al fine di raggiungere l’obiettivo, ma almeno una delle seguenti misure:

    1. cattura di massa con trappole ed esche,

    2. strategia di attrazione e abbattimento,

    3. trattamento dei vegetali con un insetticida,

    4. controllo biologico;

  • b. contro le larve di Popillia japonica Newman: tutte le misure opportune ed efficaci per l’area al fine di raggiungere l’obiettivo, ma almeno due delle seguenti misure:

    1. trattamenti adeguati del suolo in cui sono presenti larve di Popillia japonica Newman,

    2. controllo biologico, ad esempio con nematodi entomopatogeni,

    3. divieto di irrigazione di aree verdi nel periodo in cui gli adulti di Popillia japonica Newman escono dal suolo e nel periodo di volo dal 1° giugno al 30 settembre,

    4. lavorazione meccanica del suolo mediante fresatura per distruggere le larve nei periodi opportuni dell’anno.

2 Nelle zone infestate adotta le seguenti misure ai fini della prevenzione della diffusione:

  • a. degli adulti di Popillia japonica Newman dal 1° giugno al 30 settembre: divieto di trasportare fuori dalla zona infestata la vegetazione tagliata non trattata ricavata dalla manutenzione del verde, ad eccezione di:

    1. materiale vegetale trasportato in veicoli chiusi o in un altro modo a prova di insetto e stoccato e trasformato in un impianto chiuso al di fuori della zona infestata,

    2. materiale vegetale che prima del trasporto dalla zona infestata:

      • – viene triturato a una dimensione di al massimo 5 centimetri, oppure

      • – è stato sottoposto a una misura fitosanitaria comparabile a quella della triturazione e il suo trattamento è stato autorizzato dal servizio cantonale competente d’intesa con il SFF;

  • b. delle larve di Popillia japonica Newman:

    1. divieto di trasportare lo strato superficiale del suolo fino a una profondità di 30 centimetri al di fuori della zona infestata; il servizio cantonale competente può concedere deroghe, purché sia garantito che:

      • – lo stoccaggio del suolo avvenga sotto la sua supervisione in modo da escludere qualsiasi diffusione di Popillia japonica Newman, ad esempio coprendolo per impedire ai coleotteri di fuggire, e durante il trasporto vengano adottate tutte le misure necessarie per evitare la diffusione di Popillia japonica Newman, oppure

      • – il suolo sia stato trattato in modo da uccidere con certezza uova, larve e pupe,

    2. divieto di trasportare materiale di compostaggio al di fuori della zona infestata, a meno che tale materiale non provenga da impianti dotati di box di fermentazione a temperatura controllata e di installazioni per la setacciatura del compost finito.

3 Sono vietati il trasporto e la commercializzazione al di fuori della zona infestata di tappeti erbosi prodotti all’interno di quest’ultima.

4 Il trasporto e la commercializzazione di graminacee ornamentali (Poaceae) con radici in terriccio o in un substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide sono consentiti solo se le graminacee ornamentali sono state prodotte e stoccate esclusivamente in strutture a prova di insetto (rete anti-insetti con dimensione delle maglie di al massimo 5 mm). È esclusa la sottofamiglia Bambusoideae; per questa si applicano le condizioni di cui al capoverso 5.

5 Il trasporto e la commercializzazione di tutti gli altri vegetali con radici in terriccio o in un substrato di coltivazione costituito da sostanze organiche solide, ad eccezione delle piante acquatiche e delle piante in coltura tissutale, sono consentiti solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • a. la produzione e lo stoccaggio provvisorio dei vegetali avvengono in un’infrastruttura a prova di insetto (finestre e porte con rete anti-insetti con dimensione delle maglie di al massimo 5 mm);

  • b. le radici vengono lavate e il terriccio o il substrato di coltivazione viene rimosso completamente;

  • c. dal 1° giugno al 30 settembre i vasi con vegetali sono mantenuti privi di malerbe; i vasi sono posizionati su una superficie sigillata, impenetrabile per le larve dell’organismo nocivo e per le radici, oppure su tavoli da lavoro rialzati dal suolo;

  • d. i vegetali in pieno campo sono coltivati in modo che tra il 1° giugno e il 30 settembre il suolo sopra le zolle di terriccio dei vegetali sia mantenuto privo di malerbe.

6 L’assenza di malerbe nel terriccio o nel substrato di coltivazione di cui al capoverso 5 deve essere garantita dal 1° giugno al 30 settembre anche in caso di stoccaggio temporaneo dei vegetali, purché questi si trovino nella zona infetta.

7 Le misure di cui al capoverso 5 si applicano solo se il trasporto o la commercializzazione dei vegetali è previsto nei prossimi due anni.

8 Se l’azienda, in virtù dell’articolo 76 o 89 OSalV, è omologata al rilascio di passaporti fitosanitari e si trova nella zona infestata, il suolo è anche sottoposto una volta all’anno a un controllo ufficiale fino a una profondità di 30 centimetri per constatare l’eventuale presenza di Popillia japonica Newman.

9 Il servizio cantonale competente assicura che la vegetazione tagliata non trattata ricavata dalla manutenzione del verde venga trasportata fuori dalla zona cuscinetto solo se è stata trattata in modo da escludere la diffusione di Popillia japonica Newman.

10 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’UFAG, derogare alle misure o ai divieti di cui ai capoversi 1–9, a condizione che adotti misure compensative conformi allo stato attuale delle conoscenze scientifiche.

11 Se le aziende di cui all’articolo 76 OSalV sono interessate dalle misure di cui ai capoversi 1–3, la competenza per l’attuazione delle misure spetta al SFF. È fatto salvo l’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b OSalV.

12 Se un’area delimitata interessa più Cantoni o un Paese confinante, il servizio cantonale competente dispone le misure di cui ai capoversi 1–3 d’intesa con il SFF.

N. 11

11 Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et al.)

11.1 Misure volte a impedire l’introduzione e la diffusione

Per prevenire l’introduzione e la diffusione di Ralstonia pseudosolanacearum (Safni et al.) le superfici sulle quali vengono prodotti rizomi di Curcuma longa L. o Zingiber officinale Roscoe a fini alimentari devono essere notificati ogni anno al servizio cantonale competente.

(art. 5)

Merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo da determinati Stati terzi a causa del rischio fitosanitario elevato

N. 1, nota a piè di pagina1 Le merci per le quali si applica un divieto d’importazione preventivo a causa del rischio fitosanitario elevato sono elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/20197.

N. 2, nota a piè di pagina2 Le merci escluse dal divieto d’importazione ai sensi dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 ed elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/12138 sono escluse dal divieto di importazione solo se sono state adottate le misure elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.

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