Le Parti contraenti fanno riferimento all’Accordo concluso a Berlino il 19 marzo 2024 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (di seguito denominato «Accordo di solidarietà»). Le Parti contraenti dichiarano il presente Accordo parte integrante dell’Accordo di solidarietà. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi della Germania e dell’Italia ai sensi del Regolamento.
AS 2026 332
Accordo
concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana
Concluso il 19 marzo 2024 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 2025Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 maggio 20261
Preambolo
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Italiana
(di seguito denominati «Parti contraenti»),
viste le norme principali
– concernenti l’allocazione di capacità di trasporto1,
– le procedure di gestione della congestione contrattuale nei punti di interconnessione2,
– le norme per il bilanciamento di reti del gas, comprese le norme per il coordinamento temporale dei flussi di gas (procedura di nomina),
– l’armonizzazione di accordi di interconnessione, gestione della qualità del gas e soluzioni per lo scambio di dati3, compresi gli oneri di bilancio giornaliero4,
– strutture tariffarie conformi alle metodologie e ai criteri per la ripartizione dei costi tra i diversi punti di entrata e punti di uscita5,
– l’attuazione degli obblighi di trasparenza e non discriminazione contenuti nel terzo pacchetto energetico6,
vista l’assenza di un accordo specifico tra l’Unione europea e la Svizzera sulle norme che regolano il mercato del gas e la sicurezza dell’approvvigionamento di gas,
visto l’articolo 13 comma 2 del regolamento (UE) 2017/19387, di seguito denominato «Regolamento», secondo cui gli Stati membri dell’Unione europea coinvolgono, se opportuno, il Paese terzo tramite il quale sono connessi,
visto l’articolo 6 comma 7 dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, firmato a Berlino il 19 marzo 2024, secondo il quale la Germania e l’Italia concordano sulla necessità di coinvolgere un Paese terzo interessato,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
L’articolo 3 comma 2 dell’Accordo di solidarietà è integrato come segue: la richiesta di solidarietà di una delle Parti contraenti è trasmessa all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (di seguito denominato «autorità competente svizzera»). Le richieste di solidarietà della Svizzera di cui all’articolo 9 del presente Accordo sono trasmesse sia all’autorità competente tedesca che all’autorità competente italiana.
Art. 3
L’autorità competente svizzera e gli operatori dei sistemi di trasporto (transmission system operators, TSO) svizzeri sono informati di tutte le prenotazioni e di tutte le nomine al punto di consegna conformemente all’articolo 4 comma 5 dell’Accordo di solidarietà. L’autorità competente svizzera informa, anche attraverso i TSO svizzeri, sia l’autorità competente tedesca che l’autorità competente italiana di tutte le prenotazioni e tutte le nomine relative a misure di solidarietà. Le tempistiche in cui devono essere fornite tali informazioni sono concordate tra i TSO conformemente all’articolo 10 del presente Accordo.
Art. 4
Le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana si notificano reciprocamente:
– la dichiarazione del livello di emergenza o la condizione equivalente per la Svizzera;
– tutte le modifiche o tutti gli aggiornamenti dei recapiti dell’autorità competente conformemente all’articolo 11 comma 2 dell’Accordo di solidarietà.
Art. 5
Un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa non può pregiudicare l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. In particolare devono essere preservate le capacità di trasporto necessarie per il loro approvvigionamento.
Art. 6
Rispettando il funzionamento corretto e trasparente delle infrastrutture, nell’attuazione di richieste di solidarietà le autorità competenti tedesca, svizzera e italiana garantiscono che non vengano adottate misure che limitino indebitamente l’utilizzo delle capacità di trasporto esistenti nelle loro rispettive reti di gas.
Art. 7
L’attuazione di misure di solidarietà conformemente agli articoli 4 e 5 dell’Accordo di solidarietà tiene conto delle forniture ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera. I clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera sono equiparati ai clienti protetti nel quadro della solidarietà in Germania e in Italia, sempre che la loro definizione sia conforme all’articolo 2 comma 6 e all’articolo 13 del Regolamento.
Art. 8
Se un’offerta di solidarietà tra la Germania e l’Italia o viceversa compromette la sicurezza dell’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera, le autorità competenti delle tre Parti contraenti si incontrano su richiesta dell’autorità competente svizzera nel più breve tempo possibile, per adottare misure volte a garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera.
Art. 9
Se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà in Svizzera non è più garantito, la Svizzera ha il diritto di presentare una richiesta di solidarietà sia alla Germania che all’Italia. Viceversa, se l’approvvigionamento dei clienti protetti nel quadro della solidarietà non è più garantito in Germania o in Italia, sia la Germania che l’Italia hanno anch’esse il diritto di presentare una richiesta di solidarietà alla Svizzera. Tali richieste di solidarietà sono trattate dalle Parti contraenti conformemente alle procedure dell’Accordo di solidarietà; inoltre la Svizzera correda la sua richiesta di solidarietà della documentazione stabilita nell’Accordo di solidarietà e osserva tutte le procedure in esso definite.
Art. 10
Tutte le Parti contraenti si impegnano ad intraprendere tutte le azioni necessarie per finalizzare un accordo funzionale ad una procedura operativa tra i TSO in materia di trasporto ai punti di consegna entro sei mesi, nel caso in cui non sia già in vigore una procedura operativa in materia.
Art. 11
Le controversie tra la Svizzera, da una parte, e una o entrambe le altre Parti contraenti, dall’altra, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo saranno risolte nella misura del possibile dalle autorità competenti delle tre Parti contraenti.
Qualora una controversia non possa essere risolta in questo modo, ciascuna Parte contraente può chiedere che venga sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale è costituito ad hoc come segue: ogni Parte contraente nomina un membro e tutti e tre questi membri si accordano su un cittadino di uno Stato terzo che è nominato presidente del tribunale arbitrale dai Governi delle Parti contraenti. I membri sono nominati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dalla data in cui una delle Parti contraenti ha informato le altre che intende sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.
Se le scadenze menzionate nel comma 3 del presente articolo non sono rispettate, in mancanza di un altro accordo pertinente, ogni Parte contraente può invitare il presidente della Corte internazionale di Giustizia a procedere alle nomine necessarie. Se il presidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se per altre ragioni è impossibilitato a esercitare la suddetta funzione, il vicepresidente procede a dette nomine. Se anche il vicepresidente è cittadino di una delle Parti contraenti o se si trova anch’egli impossibilitato a esercitare la suddetta funzione, il membro successivo nella gerarchia della Corte che non possiede la cittadinanza di una delle Parti contraenti procede alle nomine necessarie.
Il tribunale arbitrale applica il presente Accordo in conformità con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati8 e con altre norme e principi del diritto internazionale tra le Parti contraenti e decide alla maggioranza dei voti. In caso di parità di voti tra le Parti contraenti, è decisivo il voto del presidente. Tali decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte contraente sostiene le spese del suo membro e dei suoi rappresentanti nel procedimento arbitrale; le spese del presidente e le spese rimanenti sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti coinvolte. Il tribunale arbitrale può decidere diversamente in relazione alle spese. Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura per quanto concerne tutti gli altri aspetti. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in merito alla legittimità di una misura che si afferma essere in violazione del presente Accordo secondo il diritto interno di una Parte contraente. Nel determinare la compatibilità di una misura con il presente Accordo, il tribunale arbitrale può, per maggiore precisione, considerare anche il diritto interno di una Parte contraente come dato di fatto. Nel caso della Germania e dell’Italia, il «diritto interno» include il diritto dell’Unione europea. In tale contesto il tribunale arbitrale segue l’interpretazione prevalente del diritto interno da parte dei tribunali o delle autorità della Parte contraente interessata; qualunque significato attribuito al diritto interno da parte del tribunale arbitrale non è vincolante per i tribunali o le autorità della Parte contraente interessata.
Art. 12
La compensazione è soggetta alla procedura definita negli articoli 8 e 9 dell’Accordo di solidarietà. Se la Parte contraente fornitrice è la Svizzera, il prezzo del gas corrisponde alla media degli ultimi prezzi a pronti nelle borse tedesca, francese e italiana. La determinazione dell’importo della compensazione dei danni ai settori economici interessati in Svizzera in quanto Parte contraente fornitrice è effettuata sulla base della legislazione pertinente della Svizzera conformemente all’Allegato 1 del presente Accordo. La Svizzera può anche esigere i costi per il trasporto del gas fino al proprio confine per il prezzo che deve essere pagato dalla Germania o dall’Italia, in quanto tali costi non sono inclusi nel prezzo di borsa.
Art. 13
Conformemente all’articolo 8 comma 2 del Trattato di unione doganale conchiuso a Berna il 29 marzo 19239 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera informa le Parti contraenti di essere stata autorizzata dal Liechtenstein, con comunicazione del 21 febbraio 2024, a concludere il presente Accordo con effetto anche per il Principato. Pertanto, le disposizioni del presente Accordo sono applicabili nel Liechtenstein nello stesso modo come in Svizzera.
Art. 14
Il Governo della Repubblica Federale di Germania è il depositario del presente Accordo.
Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui i Governi di tutte le Parti contraenti si saranno reciprocamente informati che le condizioni nazionali necessarie per tale entrata in vigore sono state adempiute. La data rilevante sarà il giorno di ricezione dell’ultima comunicazione presso il Governo della Repubblica Federale di Germania. Se l’Accordo di solidarietà non è entrato in vigore alla data di cui alla frase precedente, il presente Accordo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo di solidarietà.
La registrazione del presente Accordo presso il Segretariato delle Nazioni Unite, in conformità con l’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite10, è avviata dal Governo della Repubblica Federale di Germania immediatamente dopo la sua entrata in vigore. I Governi della Confederazione Svizzera e della Repubblica Italiana saranno informati dell’avvenuta registrazione e del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena essa sarà confermata dal Segretariato delle Nazioni Unite.
Il presente Accordo rimarrà in vigore per lo stesso periodo dell’Accordo di solidarietà, salvo in caso di sua risoluzione conformemente all’articolo 14 comma 2 dell’Accordo di solidarietà.
Fatto a Berlino il 19 marzo 2024, in lingua inglese, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme alle altre Parti contraenti.
Per il Oliver Rentschler | Per il Albert Rösti | Per il Gilberto Pichetto Fratin |
Relativo all’articolo 12 dell’Accordo concernente misure di solidarietà volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas tra il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana:
Estratto della legge del 17 giugno 201611
sull’approvvigionamento del Paese (LAP) (stato: 1° luglio 2023)
Capitolo 4 Promozione, indennità e assicurazioni
Art. 38 Indennità
La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31–33, se:
a. le misure devono essere attuate rapidamente; e
b. le imprese subiscono altrimenti un pregiudizio importante che non è ragionevolmente esigibile.
Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi e massimi delle indennità.
L’UFAE [Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese] stabilisce, nel singolo caso, l’importo delle indennità e le condizioni cui queste sottostanno. A tale fine considera in particolare gli interessi delle imprese all’adozione delle misure e i vantaggi che esse ne traggono.