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Ordinanza d'esecuzione della legge federale sui consultori di gravidanza

del 20.11.1984 (stato 01.12.2012)

Preambolo

emanata dal Gran Consiglio il 20 novembre 1984

[1]

in base all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale[2]

Art. 1 Generalità

La consulenza sulla gravidanza ai sensi della legislazione federale[3] avviene ad opera di organizzazioni private riconosciute e all'occorrenza ad opera di consultori cantonali.

I consultori di gravidanza possono pure assolvere compiti dello stesso genere nel campo della consulenza sessuale, matrimoniale e familiare, come pure della pianificazione familiare.

Art. 2 Consultori di gravidanza privati a) Riconoscimento

Il Governo decide le richieste di riconoscimento da parte di consultori di gravidanza di organizzazioni private e la stipulazione di relative convenzioni.[4]

Le relative richieste devono contenere indicazioni sull'organizzatore, sull'organizzazione, sulla composizione dal punto di vista del personale e sul finanziamento del consultorio. Esse devono essere inviate al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.

Non esiste un diritto di riconoscimento e di stipulazione di una convenzione.

Ove i presupposti di riconoscimento non siano più dati, il Governo può ritirare il riconoscimento, concedendo un termine adeguato.[5]

Art. 3 b) Compiti

I consultori di gravidanza privati riconosciuti devono garantire di assolvere i compiti fissati nella legislazione federale.[6]

Essi devono presentare ogni anno entro e non oltre il 30 novembre al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità un rapporto sulla loro organizzazione e attività.

Art. 4 c) Sostegno finanziario

Il Cantone appoggia i consultori di gravidanza privati riconosciuti in base alle convenzioni stipulate e nell'ambito dei crediti stanziati nel preventivo.

Art. 5 Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità

  1. sorveglia i consultori di gravidanza riconosciuti;
  2. pubblica il riconoscimento e l'elenco dei consultori di gravidanza;
  3. fa pervenire una comunicazione all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ai sensi della legislazione federale.

    [7]

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione

Entrata in vigore

Elemento

Cambiamento

Rimando AGS

20.11.1984

01.01.1985

atto normativo

prima versione

-

19.10.2011

01.12.2012

Art. 4

revisione totale

-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento

Decisione

Entrata in vigore

Cambiamento

Rimando AGS

atto normativo

20.11.1984

01.01.1985

prima versione

-

Art. 4

19.10.2011

01.12.2012

revisione totale

-