Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:
- licenza stagionale
fr. 429.–
- licenza mensile
fr. 322.–
- licenza per mezzo mese
fr. 215.–
- licenza settimanale
fr. 129.–
- licenza giornaliera
fr. 40.–
760.180
del 06.11.2001 (stato 01.11.2017)
ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 2000[1]
Le persone non domiciliate nel Cantone devono versare le seguenti tasse per la licenza di pesca:
fr. 429.–
fr. 322.–
fr. 215.–
fr. 129.–
fr. 40.–
Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *
fr. 107.–
fr. 80.–
fr. 64.–
fr. 43.–
fr. 15.–
Per la licenza rilasciata a giovani fino a 17 anni compresi, non domiciliati nel Cantone, si riscuotono le seguenti tasse: *
fr. 215.–
fr. 161.–
fr. 107.–
fr. 64.–
fr. 20.–
Per il diritto al conseguimento della licenza per giovani fa stato l'anno di nascita della richiedente o del richiedente.
La licenza stagionale autorizza ad esercitare la pesca durante tutto il periodo di pesca. La licenza giornaliera vale solo per la data annotata sulla licenza. *
La validità della licenza mensile, per mezzo mese e settimanale decorre dalla data annotata sulla licenza. Essa scade rispettivamente dopo 30, 15 e 7 giorni.
La licenza di pesca viene rilasciata ai pescatori una volta a titolo gratuito, se:
Per il rilascio della licenza onoraria non vengono riscosse tasse.
Per tutte le operazioni d'ufficio connesse con la compilazione e il rilascio di una licenza annuale, mensile o quindicinale si riscuote una tassa di cancelleria di 20 franchi.
Per il rilascio di una licenza settimanale si riscuote una tassa di cancelleria di 12 franchi e per il rilascio di una licenza giornaliera una tassa di 6 franchi.
… *
Gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza valgono anche per persone ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 della legge cantonale sulla pesca[2].
L'ordinanza sulle tasse per le licenze di pesca del 5 dicembre 2000 è abrogata[3].
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
-
Decisione |
Entrata in vigore |
Elemento |
Cambiamento |
Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
06.11.2001 |
01.01.2002 |
atto normativo |
prima versione |
- |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
Art. 1 |
revisione totale |
- |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
Art. 2 cpv. 1 |
modifica |
- |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
Art. 2 cpv. 2 |
modifica |
- |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
Art. 3 cpv. 1 |
modifica |
- |
28.02.2017 |
01.11.2017 |
Art. 3a |
introduzione |
2017-010 |
28.02.2017 |
01.11.2017 |
Art. 4 cpv. 3 |
abrogazione |
2017-010 |
Elemento |
Decisione |
Entrata in vigore |
Cambiamento |
Rimando AGS |
|---|---|---|---|---|
atto normativo |
06.11.2001 |
01.01.2002 |
prima versione |
- |
Art. 1 |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
revisione totale |
- |
Art. 2 cpv. 1 |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
modifica |
- |
Art. 2 cpv. 2 |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
modifica |
- |
Art. 3 cpv. 1 |
05.11.2013 |
01.01.2014 |
modifica |
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Art. 3a |
28.02.2017 |
01.11.2017 |
introduzione |
2017-010 |
Art. 4 cpv. 3 |
28.02.2017 |
01.11.2017 |
abrogazione |
2017-010 |