Il GEC è istituito mediante accordo scritto tra i suoi membri fondatori.
I membri potenziali hanno l’obbligo di presentare tutti i documenti attestanti il rispetto delle procedure o delle formalità obbligatorie ai sensi della legislazione nazionale loro applicabile. Tali documenti saranno allegati all’accordo.
L’accordo preciserà, oltre all’elenco dei membri, la denominazione e l’indirizzo della sede, la durata, lo scopo e i compiti del GEC, nonché il suo campo di applicazione territoriale. La denominazione di un GEC i cui membri hanno responsabilità limitata dovrà includere la locuzione «a responsabilità limitata».
Prima di concludere un accordo istitutivo di un GEC o di aderire a un gruppo di questo tipo, le collettività o autorità territoriali notificano o comunicano tale intenzione alle loro autorità nazionali, o ne ottengono l’autorizzazione, ove necessario.
Tale autorizzazione può essere rifiutata allorquando la partecipazione al GEC violi le disposizioni del presente Protocollo o della legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e le responsabilità dei membri potenziali, o allorquando tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse generale o di ordine pubblico di detta Parte interessata. In tale caso, la Parte deve motivare il proprio rifiuto.
Ogni Stato può, mediante una dichiarazione presentata al momento della ratifica o in qualsiasi momento successivo, rinunciare all’obbligo relativo all’informazione, alla notifica o all’autorizzazione previsto al paragrafo 4, o in modo generale, oppure per certe categorie di enti territoriali, o per certi tipi di cooperazione.
L’accordo è registrato o pubblicato nello Stato in cui il GEC ha la propria sede, nonché in tutti gli Stati a cui appartengono i suoi membri, conformemente alle legislazioni nazionali applicabili.
Le collettività o autorità territoriali membri del GEC informano le loro autorità nazionali dell’istituzione ufficiale del GEC.
L’accordo è redatto nella lingua o nelle lingue dello Stato in cui il GEC ha la propria sede e nelle lingue dei membri, tutte le versioni linguistiche facenti ugualmente fede.