Il presente accordo definisce le condizioni secondo le quali le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei limiti delle loro rispettive possibilità, in caso di catastrofe o sinistro grave.
0.131.334.9
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica francese sulla reciproca assistenza
in caso di catastrofe o sinistro grave
RU 1989 522; FF 1987 II 637
Traduzione1
Concluso il 14 gennaio 1987
Approvato dall’Assemblea federale il 10 dicembre 19872
Entrato in vigore con scambio di note il 1° aprile 1989
(Stato 1° aprile 1989)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica francese,
appurata la necessità di una cooperazione fra i due Stati allo scopo di facilitare la reciproca assistenza in caso di catastrofe o di sinistro grave,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Secondo i termini del presente Accordo le seguenti espressioni significano:
- lo Stato contraente le cui autorità competenti sollecitano all’altro Stato l’invio di squadre o di materiale di soccorso;
- lo Stato contraente le cui autorità competenti danno seguito alla richiesta dell’altro Stato relativa all’invio di squadre o di materiale di soccorso;
- il materiale, i veicoli e l’equipaggiamento personale destinati alle squadre di soccorso;
- le attrezzature ed i beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita;
- i beni necessari per l’utilizzo delle attrezzature, i mezzi di sostentamento per le squadre di soccorso, come pure il carburante ed i viveri.
Art. 3 Competenze
Le autorità qui appresso designate sono competenti a chiedere l’assistenza e a ricevere le richieste d’assistenza.
Dette autorità sono:
- per la Repubblica francese: il Ministro dell’Interno ed i Prefetti, Commissari della Repubblica dei dipartimenti frontalieri;
- per la Confederazione Svizzera: il Dipartimento federale degli affari esteri e, nella zona frontaliera, i Governi dei Cantoni.
Le summenzionate autorità hanno la facoltà di comunicare fra di loro.
Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica gli indirizzi, i numeri di telefono e di telex delle summenzionate autorità, nonché quelli delle autorità da esse eventualmente designate per l’esecuzione delle loro competenze.
Art. 4 Intesa preliminare
La natura, l’estensione e le modalità di attuazione dell’assistenza sono fissate caso per caso, di comune accordo, dalle autorià menzionate nell’articolo 3.
Art. 5 Modalità dell’impiego
L’assistenza è fornita in priorità da elementi specificamente incaricati di missioni di soccorso e, in caso di bisogno, con ogni altro mezzo appropriato. Sono inviati sui luoghi della catastrofe o del sinistro grave le squadre di soccorso che hanno ricevuto un addestramento speciale, soprattutto nei seguenti settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli di contaminazione radioattiva e chimica, organizzazione di pronto soccorso, ricerca e salvataggio o rimozione di macerie e che dispongono di materiale specializzato, atto al loro compito.
Le squadre di soccorso possono essere inviate via terra, aria o acqua.
Art. 6 Passaggio della frontiera
Per assicurare l’efficacia e la rapidità necessaria ad una missione di soccorso, le Parti contraenti si impegnano a limitare al minimo indispensabile le formalità per varcare la frontiera comune.
Il capo di una squadra di soccorso deve esibire solo un certificato attestante la missione di soccorso, il tipo di unità e l’elenco delle persone che ne fanno parte. Detto certificato viene rilasciato dall’autorità alla quale l’unità è subordinata. Le persone facenti parte della squadra di soccorso sono esentate dall’obbligo di esibire il passaporto e il permesso di soggiorno.
In casi di particolare urgenza, qualora il certificato previsto al capoverso 2 non potesse essere esibito, è sufficiente una qualsiasi altra idonea attestazione indicante che la frontiera è da oltrepassare per compiere una missione di soccorso.
Se l’urgenza lo esigesse, il passaggio della frontiera può avvenire al di fuori dei punti autorizzati. In tal caso, le autorità preposte alla sorveglianza delle frontiere devono essere immediatamente informate dallo Stato richiedente.
Le disposizioni previste ai paragrafi sopra citati sono egualmente applicabili alle persone evacuate in seguito a catastrofe o sinistro grave. L’identità di tali persone verrà comunicata posteriormente alle autorità competenti.
Art. 7 Entrata ed uscita dei mezzi destinati all’operazione
Le Parti contraenti devono facilitare il passaggio della frontiera agli equipaggiamenti ed ai mezzi di soccorso e di funzionamento la cui entrata, al di fuori dei punti di passaggio frontaliero autorizzato, deve essere comunicata al più presto all’ufficio doganale più vicino al luogo di passaggio. Questi beni cadono sotto il regime dell’ammissione temporanea; nessun documento di importazione o di esportazione sarà richiesto o redatto. Al momento del passaggio, il capo della squadra di soccorso deve esibire agli organi di controllo della frontiera dello Stato richiedente, o far loro pervenire alla prima occasione, unicamente l’elenco globale degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e di funzionamento.
Le squadre di soccorso non possono portare altri beni, oltre agli equipaggiamenti ed ai mezzi di soccorso e di funzionamento necessari alla buona riuscita dell’operazione di soccorso, ai quali non è applicabile nessuna proibizione o restrizione all’importazione.
Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento, nella misura in cui siano stati utilizzati durante l’operazione di soccorso o riesportati subito dopo l’operazione, sono esenti da ogni diritto e tassa all’importazione; quelli non usati devono essere riesportati. Allorché le circostanze rendano impossibile tale riesportazione, il genere, la quantità e la posizione di detti beni devono essere dichiarati alle autorità dello Stato richiedente responsabile dell’operazione, il quale informerà l’ufficio doganale competente; in questo caso sarà applicabile il diritto nazionale dello Stato richiedente.
Nell’ambito del presente Accordo, l’importazione di stupefacenti sul territorio dello Stato richiedente e la riesportazione sul territorio dello Stato soccorritore della quantità non utilizzata, non vanno considerate importazioni ed esportazioni nel senso degli accordi internazionali sugli stupefacenti. Gli stupefacenti devono essere importati unicamente nei limiti delle necessità mediche urgenti e somministrati solo da personale sanitario qualificato, secondo le norme legali dello Stato contraente dal quale proviene la squadra di soccorso incaricata di usarli.
Ad intervento ultimato, il personale, gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento non adoperati, dovranno tornare nel territorio dello Stato soccorritore attraverso un punto di passaggio autorizzato.
Art. 8 Operazioni con mezzi aerei
Potranno essere usati mezzi aerei non solo per il dislocamento rapido delle squadre di soccorso secondo l’articolo 5 capoverso 2 del presente Accordo, ma anche per altri tipi d’intervento a titolo di soccorso.
Ciascuna delle Parti contraenti autorizza i mezzi aerei impiegati a partire dal territorio dell’altra Parte contraente secondo il paragrafo 1 a sorvolare il suo proprio territorio, ad atterrare e decollare anche al di fuori di ogni aerodromo.
L’intenzione di usare dei mezzi aerei in caso d’intervento dovrà essere immediatamente comunicata all’autorità richiedente indicando con la massima precisione il tipo di aereo, il numero di immatricolazione, l’equipaggio a bordo, il carico, l’ora dei decollo, la rotta prevista ed il luogo di atterraggio.
Sono applicabili:
- l’articolo 6 del presente Accordo per quanto riguarda gli equipaggi a bordo, le squadre di soccorso e le persone trasportate tramite aereo;
- l’articolo 7 del presente Accordo per quanto riguarda i mezzi aerei e gli altri equipaggiamenti, i mezzi di soccorso e di funzionamento.
Al di fuori delle disposizioni previste ai capovers 2 e 3 sopra citati, resta applicabile il regolamento sulla circolazione aerea di ciascuna delle Parti contraenti, specie per quanto riguarda l’obbligo di comunicare alle autorità competenti le informazioni sui voli.
Art. 9 Coordinazione e direzione globale
La coordinazione e la direzione globale degli interventi di soccorso e di salvataggio compete in ogni caso alle autorità dello Stato richiedente.
Le autorità dello Stato richiedente menzionate all’articolo 3 del presente Accordo precisano, al momento in cui viene formulata una richiesta di soccorso, i compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello Stato soccorritore senza entrare nel merito della loro esecuzione.
Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato soccorritore sono comunicate unicamente ai capi delle nominate squadre, i quali in seguito trasmettono le istruzioni esecutive ai propri subalterni.
Le autorità dello Stato richiedente offrono protezione ed assistenza alle squadre di soccorso dello Stato soccorritore.
Art. 10 Spese di intervento
Le spese sono a carico dello Stato soccorritore allorché gli interventi di quest’ultimo hanno luogo nella zona frontaliera dello Stato richiedente. Oltre questa zona, le spese di intervento sono a carico dello Stato richiedente.
Da parte francese la zona frontaliera è costituita dai sei dipartimenti seguenti: Alto‑Reno, Territorio di Belfort, Doubs, Giura, Ain e Alta‑Savoia; da parte svizzera, la zona frontaliera è costituita dai nove Cantoni frontalieri: Basilea‑Città, Basilea‑Campagna, Soletta, Berna, Giura, Neuchâtel, Vaud, Ginevra e Vallese.
Per tutta la durata dell’intervento sul territorio dello Stato richiedente, le squadre di soccorso dello Stato soccorritore saranno rifornite, alloggiate e provviste di mezzi di sussistenza dalle autorità richiedenti secondo il loro fabbisogno; dette squadre riceveranno inoltre l’assistenza medica necessaria.
Se lo Stato richiedente recupera totalmente o in parte le spese sostenute dallo Stato soccorritore, rivalendosi sulla persona fisica o giuridica responsabile dell’evento che ne ha causato l’intervento, un importo equivalente dev’essere versato allo Stato soccorritore.
Art. 11 Indennizzi
Lo Stato richiedente si impegna ad assumere il risarcimento dei danni conseguenti agli interventi effettuati in applicazione del presente Accordo, ed in particolare quelli causati ai materiali ed ai veicoli dello Stato soccorritore distrutti o danneggiati.
Tuttavia, qualora sul territorio dello Stato richiedente fosse causato un danno a terzi da un membro di una squadra di soccorso dello Stato soccorritore, nell’esercizio della propria missione, lo Stato richiedente assume il risarcimento del danno secondo le disposizioni che sarebbero applicate se questo danno fosse stato causato dalle proprie squadre di soccorso.
In caso di morte, di danno corporale o di qualsiasi altra menomazione della salute causati al personale di soccorso dello Stato soccorritore, quest’ultimo rinuncia a formulare qualsiasi reclamo allo Stato richiedente a condizione che la morte, il danno corporale o la menomazione siano direttamente connessi al compimento della missione.
Le autorità delle Parti contraenti cooperano strettamente allo scopo di facilitare il regolamento delle richieste di indennizzo. In particolare, si scambiano ogni informazione utile relativa ai fatti che provocano danni ai sensi del presente articolo.
Art. 12 Assistenza e riammissione dei soccorritori e delle persone evacuate
Le persone che durante un’operazione di soccorso, a titolo di soccorritore o di vittima, sono passate da uno Stato all’altro causa malattia, ferite accidentali o altra ragione, saranno assistite, in caso di bisogno, dallo Stato richiedente sino alla prima possibilità di ritorno. Lo Stato richiedente rimborsa le spese causate dall’assistenza, alla presentazione della distinta, e si incarica del rimpatrio.
Ciascuna delle Parti contraenti ha l’obbligo di riammettere, senza tenere conto della loro nazionalità, le persone, soccorritori o evacuati, passate dal proprio territorio su quello dell’altra Parte contraente, anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identità. Se trattasi di stranieri essi restano soggetti al medesimo statuto di dimora e domicilio in vigore prima del passaggio della frontiera.
Art. 13 Altre forme di cooperazione
Le autorità indicate all’articolo 3 del presente Accordo, cooperano nei limiti dei rispettivi diritti nazionali e hanno facoltà di concludere accordi particolari in materia di:
- esecuzione di operazioni di soccorso;
- misure di prevenzione e lotta contro le catastrofi e i sinistri gravi, scambiando tutte le informazioni utili di carattere scientifico e tecnico, ivi comprese quelle sui rischi e danni suscettibili di colpire il territorio dell’altra Parte contraente, salvo quelle inerenti alla sicurezza e alla difesa nazionale nonché alla protezione del segreto industriale, organizzando riunioni, programmi di ricerca, corsi tecnici ed esercitazioni in vista di operazioni di soccorso sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti,
Un’intesa particolare conterrà le informazioni essenziali per l’esecuzione delle missioni.
Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili, per analogia, alle esercitazioni in comune durante le quali alcune squadre di soccorso di una delle Parti contraenti sono impegnate sul territorio dell’altra.
Art. 14 Collegamenti radio
La possibilità di utilizzare collegamenti radio transfrontalieri fra le autorità indicate all’articolo 3 del presente Accordo, fra dette autorità e le squadre di soccorso da loro inviate, o fra le diverse squadre di soccorso, saranno esaminate in linea generale dalle amministrazioni delle telecomunicazioni dei due Stati contraenti che emaneranno le direttive al riguardo.
Le amministrazioni delle telecomunicazioni competenti, secondo il capoverso precedente sono:
- per la Repubblica francese: il Ministero delle telecomunicazioni;
- per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale dell’Azienda delle PTT.
Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni, secondo il capoverso 2.
Art. 15 Arbitrato
Se non composta in altro modo, ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo è soggetta ad arbitrato a richiesta di una Parte contraente.
Il Tribunale arbitrale è composto, per ogni caso, di tre arbitri. Ogni Parte contraente nomina un arbitro e i due arbitri nominati designano di comune accordo, quale terzo arbitro presidente, il cittadino di un altro Stato. Gli arbitri sono nominati nel termine di due mesi e il presidente nel termine di tre mesi, dopo che una Parte contraente abbia comunicato all’altra la propria intenzione di sottoporre la controversia ad un Tribunale arbitrale.
Qualora i termini indicati al paragrafo 2 non fossero rispettati, ed in difetto di altra intesa, ciascuna delle Parti contraenti ha la facoltà di invitare il Presidente della Corte europea del Diritti dell’Uomo affinché proceda alle designazioni richieste. Se il Presidente è di nazionalità svizzera o francese o è impedito, alla designazione procede il vicepresidente. Se anche il vicepresidente è di nazionalità svizzera o francese o impedito, alla designazione procede il membro successivo nella gerarchia della Corte, che non sia di nazionalità svizzera né di nazionalità francese.
Il Tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale, in particolare del presente Accordo. Esso stesso regola la procedura.
Le decisioni del Tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che sul merito, sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti. L’assenza o l’astensione di uno dei membri del Tribunale designato dalle Parti contraenti non impedisce al Tribunale di decidere.
Le decisioni del Tribunale sono imperative. Ogni Parte assume le spese dell’arbitro che ha designato e le spese cagionate dalla sua rappresentanza nella procedura dinnanzi al Tribunale arbitrale. Le spese per il terzo arbitro presidente e le altre spese sono assunte in egual misura dalle Parti contraenti.
Qualora il Tribunale lo richieda, i tribunali delle Parti contraenti gli accordano l’assistenza giudiziaria necessaria per procedere alla citazione e all’audizione dei testi e dei periti, conformemente agli accordi in vigore fra le due Parti contraenti in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale.
Art. 16 Denuncia
Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento dalle Parti contraenti con un preavviso di sei mesi.
Art. 17 Entrata in vigore
Ogni Parte contraente notifica all’altra l’espletamento delle formalità costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese che segue la data dell’ultima notifica.
Fatto a Berna, il 14 gennaio 1987, in doppio esemplare in lingua francese.
Per il R. Stettler |
Per il Governo J.‑M. Merillon |