Il figlio la cui madre ha la cittadinanza di uno Stato contraente acquista alla nascita la cittadinanza di quest’ultimo Stato nel caso in cui fosse stato apolide. Nondimeno, se la filiazione materna ha effetto, in materia di cittadinanza, soltanto il giorno in cui è stabilita, il minorenne acquista a tale giorno la cittadinanza della madre.
0.141.0
Convenzione
intesa a ridurre il numero dei casi di apolidìa
RU 1992 1779; FF 1987 III 299
Traduzione1
Conclusa a Berna il 13 settembre 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 26 settembre 19892
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 19 maggio 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 18 giugno 1992
(Stato 13 settembre 2001)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione internazionale dello Stato Civile e desiderosi di ridurre il numero dei casi di apolidia, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
Art. 2
Per l’applicazione dell’articolo precedente, il figlio nato da un padre avente la qualità di rifugiato è considerato non possedente la cittadinanza di quest’ultimo.
Art. 3
Le disposizioni degli articoli precedenti s’applicano in ogni Stato contraente ai figli nati dopo l’entrata in vigore della Convenzione in questo Stato o ancora minorenni a tale data.
Art. 4
Le riserve previste nel paragrafo precedente potranno essere ritirate totalmente o parzialmente, in ogni momento, mediante semplice notificazione del Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile riguardo a qualsiasi riserva espressa o ritirata in applicazione del presente articolo.
All’atto della firma, della notificazione prevista nell’articolo 6 o dell’adesione, ciascuno Stato contraente può dichiarare che si riserva il diritto:
- di limitare l’applicazione degli articoli precedenti ai figli nati sul territorio di uno Stato contraente;
- di non applicare l’articolo 2;
- di applicare l’articolo 2 soltanto qualora il padre sia riconosciuto come rifugiato sul suo territorio.
Art. 5
La Convenzione non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali o delle norme di diritto interno più favorevoli al conferimento al figlio della cittadinanza della madre.
Art. 6
Gli Stati firmatari notificheranno al Consiglio federale svizzero l’adempimento delle procedure richieste per l’applicabilità, sul loro territorio, della presente Convenzione. Il Consiglio federale svizzero informerà gli Stati contraenti e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile riguardo a qualsiasi notificazione giusta il capoverso precedente.
Art. 7
La presente Convenzione entrerà in vigore a contare dal trentesimo giorno seguente la data del deposito della seconda notificazione giusta l’articolo 6 ed avrà pertanto effetto tra due Stati aventi adempiuto questa formalità. Per ciascuno Stato, che adempie successivamente la formalità prevista nell’articolo precedente, la presente Convenzione avrà effetto a contare dal trentesimo giorno seguente la data del deposito della sua notificazione.
Art. 8
La presente Convenzione si applica di pieno diritto a tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Qualsiasi Stato potrà, all’atto della firma, della notificazione, dell’adesione o successivamente, dichiarare, con una notificazione inviata al Consiglio federale svizzero, che le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a uno o a parecchi dei suoi territori extrametropolitani, degli Stati o dei territori di cui assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero informerà ciascuno Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di quest’ultima notificazione. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili negli Stati o nei territori designati nella notificazione il sessantesimo giorno seguente la data alla quale il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto siffatta notificazione. Qualsiasi Stato che fa una dichiarazione giusta le disposizioni del capoverso 2 del presente articolo potrà, successivamente, dichiarare in ogni momento, mediante notificazione al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà d’essere applicabile a uno o a parecchi degli Stati o territori designati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero informerà ciascuno Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile della nuova notificazione. La Convenzione cesserà d’essere applicabile allo Stato o al territorio indicato, il sessantesimo giorno seguente la data alla quale il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto siffatta notificazione.
Art. 9
Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa o della Commissione internazionale dello Stato Civile, come anche qualsiasi Stato vincolato dalla Convenzione internazionale sullo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 3 , o dal pertinente protocollo del 31 gennaio 1967 4 , potrà aderire alla presente Convenzione. L’atto d’adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest’ultimo informerà ogni Stato contraente e il Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile di qualsiasi deposito di un atto d’adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato che vi ha aderito, il trentesimo giorno seguente la data di deposito dell’atto d’adesione. Il deposito dell’atto d’adesione potrà aver luogo soltanto dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione.
Art. 10
La presente Convenzione resterà in vigore per una durata illimitata. Ciascuno Stato contraente ha però la facoltà di disdirla in ogni momento mediante una notificazione scritta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti e il Segretariato generale della Commissione internazionale dello Stato Civile. Questa facoltà di disdetta non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a contare dalla notificazione prevista nell’articolo 6 o dall’adesione. La disdetta avrà effetto a contare da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notificazione prevista nel capoverso 1 del presente articolo.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Berna, il 13 settembre 1973, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata, per la via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti e al Segretario generale della Commissione internazionale dello Stato Civile.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione della convenzione il 26 agosto 2003
Stati partecipanti |
Ratificazione |
Entrata in vigore |
|||
|---|---|---|---|---|---|
Germania* |
25 agosto |
1977 |
24 settembre |
1977 |
|
Grecia* |
1° luglio |
1977 |
31 luglio |
1977 |
|
Lussemburgo* |
11 luglio |
1978 |
10 agosto |
1978 |
|
Svizzera |
19 maggio |
1992 |
18 giugno |
1992 |
|
Turchia |
13 febbraio |
1976 |
31 luglio |
1977 |
|
* |
Con le riserve e le dichiarazioni qui appresso. |
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Riserve e dichiarazioni
Germania
La Repubblica federale di Germania dichiara che fa uso della riserva di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b e che non applicherà l’articolo 2 della presente convenzione.
La Repubblica federale di Germania applicherà la presente convenzione a tutti i figli la cui madre è tedesca ai sensi della Costituzione germanica.
Grecia
La Grecia dichiara che fa uso della riserva di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera b e che non applicherà l’articolo 2 della convenzione.
Lussemburgo
Stessa riserva della Grecia.