Nell’ambito del presente Accordo, i termini menzionati qui di seguito hanno il seguente significato: «La Parte richiedente» – Parte che presenta all’altra Parte una domanda di riammissione per persone senza dimora autorizzata sul suo territorio nazionale; «La Parte richiesta» – Parte che riceve una domanda di riammissione dalla Parte richiedente per persone senza dimora autorizzata sul territorio nazionale della Parte richiedente; «Persona senza dimora autorizzata» – persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio nazionale di una delle Parti; «Cittadino di Stato terzo» – qualsiasi persona che non sia cittadino di una delle Parti.
0.142.111.569
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica d’Armenia concernente la riammissione
di persone senza dimora autorizzata
RU 20051839
Traduzione
Concluso il 30 ottobre 2003
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2005
(Stato 1° marzo 2005)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Armenia
(qui di seguito «Parti»),
animati dal desiderio di mantenere e rafforzare lo spirito di solidarietà e cooperazione tra di loro,
nell’intento di adottare misure di lotta contro l’immigrazione clandestina,
nel proposito di facilitare la riammissione di persone senza dimora autorizzata,
con la volontà di garantire i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto di rivolgersi alle autorità legali competenti, garantito da accordi internazionali e dalla legislazione interna per le persone da rimpatriare,
guidati dal principio di esame individuale dei casi delle persone interessate dal rimpatrio,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Termini utilizzati nel presente Accordo
Art. 2 Riammissione di connazionali
Ciascuna Parte, su richiesta dell’altra, riammette senza altre formalità di quelle stabilite dal presente Accordo, ogni persona senza dimora autorizzata, se è comprovato o reso verosimile che tale persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.
Su richiesta della Parte richiedente, la Parte richiesta rilascia immediatamente alla persona da riammettere i documenti di viaggio necessari al suo rimpatrio.
La Parte richiedente riammette tale persona sul suo territorio alle medesime condizioni se da verifiche ulteriori risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte richiedente, questa non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.
Art. 3 Riammissione di cittadini di Stati terzi e di apolidi
Ciascuna Parte, su richiesta dell’altra, riammette sul suo territorio senza altre formalità di quelle stabilite dal presente Accordo, ogni cittadino di Stati terzi e apolidi con qualsiasi statuto legale che conceda loro un permesso di dimora sul territorio nazionale della Parte richiesta (ad es. statuto di residente, statuto di rifugiato, statuto di protezione provvisoria).
La Parte richiedente riammette sul suo territorio qualsiasi cittadino di Stati terzi o apolide di cui al capoverso 1 se in seguito risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte richiesta, questo non disponeva di un permesso di dimora sul territorio di tale Parte.
Art. 4 Permesso di dimora
È considerato permesso di dimora ai sensi dell’articolo 3 qualsiasi autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di una Parte conformemente alla sua legislazione nazionale e che figura nell’elenco riportato nell’allegato.
Art. 5 Termini
La Parte richiesta risponde immediatamente, ma al più tardi entro trenta giorni, alle domande di riammissione rivoltele.
La Parte richiesta prende a carico immediatamente, ma al più tardi entro trenta giorni, la persona di cui è stata accettata la riammissione. Su domanda della Parte richiedente, questo termine può essere prorogato per risolvere eventuali adempimenti legali o difficoltà pratiche. Le autorità competenti di ciascuna Parte convengono per scritto e in anticipo la data definitiva del trasferimento.
Se è comprovato che il cittadino di uno Stato terzo o un apolide ha dimorato ininterrottamente per oltre sei mesi sul territorio di una delle Parti, che ne era a conoscenza, questa non può più presentare una domanda di riammissione. In via eccezionale, per ragioni quali seri problemi di salute, adempimenti legali o grandi difficoltà pratiche, questo periodo può essere prorogato fino a dodici mesi.
Art. 6 Transito
Su domanda dell’altra Parte, ciascuna Parte ammette il transito di cittadini di Stati terzi o apolidi sotto la sorveglianza delle autorità (qui di seguito denominato «transito») a condizione che sia garantita l’ammissione in altri Paesi di transito e nel Paese di destinazione. In questi casi, non è necessario un visto di transito della Parte richiesta.
Il transito di cittadini di Stati terzi o apolidi può essere negato se esistono indizi sufficienti per ritenere che, nel Paese di destinazione o di transito, la persona è minacciata di trattamento inumano o pena di morte, oppure che la sua vita e la sua integrità fisica sono in pericolo a causa della sua cittadinanza, religione, razza o delle sue opinioni politiche.
Il transito può altresì essere negato se la persona può aspettarsi, sul territorio della Parte richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o l’esecuzione di una sentenza.
La domanda di transito è presentata e sbrigata per iscritto direttamente tra le autorità di cui al capoverso 1 dell’articolo 9 del presente Accordo. Il contenuto della domanda è definito nell’allegato.
Se respinge la domanda di transito per inadempimento delle condizioni elencate nei paragrafi 1–3, la Parte richiesta comunica per scritto alla Parte richiedente i motivi determinanti il rifiuto. Quand’anche fossero state rilasciate garanzie alla Parte richiedente, le persone ammesse in transito possono essere rinviate qualora fosse successivamente dimostrato che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono state soddisfatte o se l’articolo 3 non è applicabile. In tal caso, la Parte richiedente è tenuta a riammettere la persona interessata.
Art. 7 Protezione dei dati
Nella misura in cui l’applicazione del presente Accordo esige la trasmissione di dati personali, questi devono essere rilevati, trattati e protetti conformemente alle leggi nazionali e internazionali rispettando in particolare i seguenti principi:
- la Parte destinataria utilizzerà i dati trasmessi unicamente agli scopi indicati e alle condizioni poste dalla Parte mittente;
- richiesta, la Parte destinataria informa la Parte mittente in merito all’uso dei dati trasmessi;
- i dati personali possono essere trasmessi e utilizzati esclusivamente dai servizi competenti per l’attuazione del presente Accordo. L’ulteriore comunicazione ad altri organi deve essere precedentemente autorizzata per iscritto dalla Parte mittente;
- la Parte mittente si accerta dell’esattezza dei dati, come anche della loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve essere tenuto conto delle limitazioni di trasmissione vigenti secondo il proprio diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era illecita, il destinatario deve esserne immediatamente informato e rettificare o distruggere i dati in questione;
- se lo richiede, la persona interessata deve essere informata, conformemente alle leggi nazionali della Parte a cui è stata richiesta l’informazione, in merito alla trasmissione di dati che la riguardano e all’uso previsto;
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi;
- ciascuna Parte protegge i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e contro la comunicazione non autorizzata.
I dati personali da trasmettere nell’ambito della riammissione di persone possono riguardare solo quanto segue:
- generalità della persona da trasferire e, se necessario, dei membri della sua famiglia (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi, o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
- carta d’identità, passaporto, altri documenti d’identità o di viaggio e lasciapassare (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio, ecc.);
- altri particolari, quali impronte digitali e fotografie, necessari per l’identificazione della persona da trasferire o per controllare se sono adempiute le condizioni di riammissione previste dal presente Accordo;
- luoghi di dimora temporanei e itinerari.
Art. 8 Spese
Tutte le spese di trasporto legate alla riammissione e al transito fino al confine della Parte richiesta o dello Stato di destinazione, come anche al viaggio di ritorno delle persone di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 e al paragrafo 2 dell’articolo 3 del presente Accordo sono assunte dalla Parte richiedente.
Art. 9 Disposizioni attuative
Al momento della notifica di cui al paragrafo 2 dell’articolo 14 del presente Accordo, le Parti si notificano l’autorità centrale responsabile per l’attuazione del presente Accordo, come pure il suo indirizzo, e si scambiano un elenco dei luoghi di entrata e uscita per la riammissione e il transito.
Le Parti si notificano immediatamente gli eventuali cambiamenti di autorità e i loro indirizzi, nonché dei punti di entrata e uscita.
sono indicate nell’allegato, che è parte integrante del presente Accordo.
Le procedure per l’applicazione del presente Accordo, in particolare:
- le procedure per lo scambio d’informazioni e per il disbrigo della riammissione;
- i documenti e le informazioni necessari al disbrigo della riammissione;
- i modi di pagamento delle spese di cui all’articolo 8 del presente Accordo;
Le modifiche dell’allegato possono essere convenute per iscritto dalle Parti.
Art. 10 Principi di buona cooperazione
Entrambi le Parti si assistono nell’applicazione e l’interpretazione del presente Accordo. Esse si tengono regolarmente informate sulle condizioni d’immigrazione. Le divergenze in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’attuazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni e scambi di opinione, orali o scritti, tra le autorità competenti delle Parti.
Per facilitare le procedure, le Parti si prestano assistenza nel controllo della cittadinanza delle persone che devono lasciare il Paese.
Ciascuna Parte può esigere che esperti delle due Parti si incontrino ai fini di risolvere problemi legati all’applicazione o all’attuazione del presente Accordo.
Art. 11 Altri impegni
Il presente Accordo non tange gli impegni delle Parti derivanti da accordi internazionali, in particolare gli impegni che discendono:
- accordi internazionali sulla salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, in particolare la Convenzione internazionale del 16 dicembre 19661 sui diritti civili e politici e la Convenzione europea del 4 novembre 19502 dei Diritti dell’Uomo e i suoi protocolli in vigore per entrambi le Parti;
- la Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e il suo protocollo del 31 gennaio 19674;
- accordi internazionali di estradizione.
Art. 12 Sospensione
Ciascuna Parte può sospendere, totalmente o parzialmente, le disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine, sanità o sicurezza pubblici. La sospensione deve essere notificata immediatamente per scritto all’altra Parte.
Art. 13 Applicazione
Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.
Art. 14 Entrata in vigore, durata e denuncia
Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data della reciproca notifica scritta delle Parti relativa all’adempimento delle rispettive condizioni per la sua entrata in vigore.
Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo cesserà di avere effetto trenta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica. Fatto a Berna il 30 ottobre 2003 in due esemplari originali in lingua tedesca, armena e inglese tutti ugualmente autentici. In caso di divergenze nell’interpretazione del presente Accordo, fa fede la versione inglese.
Per il Ruth Metzler-Arnold |
Per il Governo Hovik Abrahamyan |
Allegato
1
Ad articolo 2 dell’Accordo:
- La cittadinanza può essere provata presentando :–una carta d’identità valida;–un passaporto o un documento sostitutivo valido (per esempio lasciapassare, certificato di rimpatrio).
- Su presentazione di tali documenti, le autorità della Parte richiesta riconoscono la cittadinanza della persona senza che siano necessarie ulteriori verifiche.
- La cittadinanza può essere resa verosimile mediante (le copie sono ammesse):–un documento di cui al punto 1.1 qui sopra, scaduto;–carte d’identità che dimostrano l’appartenenza all’esercito svizzero o armeno;–licenze di condurre;–certificati di nascita;–libretti per marinai;–dichiarazioni di testimoni;–indicazioni fornite dall’interessato;–lingua dell’interessato (per esempio, valutazione linguistica peritale);–confronto delle impronte digitali registrate negli archivi dell’altra Parte.
- In questo caso, la cittadinanza è considerata stabilita se la Parte richiesta la conferma.
- Se la Parte richiedente ritiene che l’interessato possiede la nazionalità rilevante (vedi art. 2 par. 3 del presente Accordo), invia alla Parte richiesta le seguenti informazioni scritte su tale persona:a)nome e cognome, se necessario nome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)ultimo indirizzo conosciuto nel Paese d’origine della persona;d)tipo, numero di serie, validità del suo passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche particolari relativi alle autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio.
- La risposta deve essere inviata immediatamente per iscritto alla Parte richiedente.
- Se la persona necessita di cure mediche, la Parte richiedente deve anche fornire una descrizione del suo stato di salute, comprese le fotocopie degli eventuali certificati medici e informazioni sulla necessità di cure speciali, quali trattamenti medici o altri, sorveglianza o trasporto in ambulanza.
2
Ad articoli 3, 4 e 5 dell’Accordo:
- Ogni domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo (cittadini di Stati terzi e apolidi) deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata:a)nome e cognome, se necessario nome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cittadinanza;d)ultimo indirizzo conosciuto nel Paese d’origine della persona;e)tipo, numero di serie, validità del suo passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche indicazione delle autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio;f)data di rilevazione della dimora senza autorizzazione sul territorio nazionale della Parte richiedente.
- Il permesso di dimora può essere provato con i seguenti documenti:a)sul territorio della Confederazione Svizzera:–un permesso C rilasciato dall’autorità cantonale competente in materia di polizia degli stranieri per uno straniero domiciliato in Svizzera,–un passaporto di rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19515 (documenti di viaggio della Convenzione) sullo statuto dei rifugiati,–un passaporto per stranieri;b)sul territorio della Repubblica d’Armenia:–un certificato di rifugiato,–un documento di viaggio di rifugiato,–un certificato di protezione provvisoria,–un certificato di residente.
- Il punto 1.2 del presente allegato si applica anche alla presunzione di un permesso di dimora. In tal caso, la persona sarà riammessa solo con il consenso esplicito della Parte richiesta. La Parte richiesta risponde alla domanda entro 30 giorni.
- I limiti di tempo di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 5 costituiscono termini di tempo massimi. Il termine inizia a decorrere con la notifica della domanda di riammissione alla Parte richiesta.
3
Ad articolo 6 dell’Accordo:
- La domanda di transito deve contenere le seguenti informazioni sulla persona interessata:a)nome e cognome, se necessario nome da nubile;b)data e luogo di nascita;c)cittadinanza;d)ultimo indirizzo conosciuto nel Paese di destinazione;e)tipo, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio, come anche indicazione delle autorità di rilascio e una fotocopia del documento di viaggio.
- La domanda di transito deve indicare se la persona interessata necessita di misure speciali di sicurezza, di cure mediche o altri tipi di assistenza.
- La domanda di transito deve essere inoltrata per scritto. La Parte richiesta deve rispondere per scritto entro dieci giorni feriali dal ricevimento della domanda.
- Se la Parte richiesta accetta la domanda, il transito deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data della risposta.
- L’ora e il modo preciso del trasferimento e del transito (numero di volo, ora di partenza e di arrivo, generalità di eventuali accompagnatori) devono essere convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti. In caso di transito è possibile trasportare 20 persone insieme al massimo.
4
Ad articolo 8 dell’Accordo:
- Conformemente all’articolo 8 del presente Accordo, le spese che non possono essere pagate direttamente dalla Parte richiedente sono rimborsate entro 30 giorni dopo il ricevimento della fattura sul conto bancario dell’autorità competente della Parte richiesta.
5
Ad articolo 10 dell’Accordo:
- Se la cittadinanza non può essere provata o resa verosimile dalle prove e dai documenti forniti, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte all’estero, su richiesta dell’altra Parte, terrà audizioni con le persone interessate per determinarne la cittadinanza.
- Su domanda dell’altra Parte, la Parte richiesta nomina esperti per stabilire la cittadinanza di tali persone.
- Le spese legate alla determinazione della cittadinanza sono a carico della Parte richiedente.