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0.142.111.631.2

Scambio di note
del 28 aprile e 9 maggio 1975 concernente la sospensione
dell’applicazione dell’articolo 2 del Trattato di domicilio

RU 1975 1495

Entrato in vigore il 9 maggio 1975
(Stato 9 maggio 1975)

Traduzion e

Dipartimento politico federale

All’Ambasciata d’Austria

Berna

Il Dipartimento politico federale si pregia di dichiarare ricevuta la nota dei 28 aprile 1975, di codesta Ambasciata, con allegato, concernente l’articolo 2 del Trattato del 7 dicembre 18751 tra la Confederazione Svizzera e la Monarchia austro‑ungherese per regolare i rapporti di domicilio, l’esenzione dal servizio militare e dalle imposte militari, la parificazione degli attinenti dei due Stati in fatto d’imposte, la cura reciprocamente gratuita in casi di malattie e di infortuni e la comunicazione reciproca franca di spese degli estratti officiali dei registri di nascita, di matrimonio e di decesso. Questo articolo è dei seguente tenore:

  1. «In quanto all’acquisto, al possesso e all’alienazione di beni stabili e di terreni di ogni sorta, come pure in quanto al disporne e al pagamento di imposte e tasse per causa di tale disposizione, gli attinenti di ciascuna delle Parti contraenti dovranno nel territorio dell’altra Parte godere dei diritti dei nazionali.»

Giusta l’esposto dell’Ambasciata, le autorità competenti della Repubblica d’Austria hanno concluso che la reciprocità formale per il trattamento dei cittadini delle due Parti, sancita da detto articolo, non è più assicurata. Il Dipartimento ha preso nota della dichiarazione formulata dall’Ambasciata in nome del proprio Governo, secondo cui la Repubblica d’Austria non applicherà più in avvenire l’articolo 2 del detto Trattato, fintantoché la Confederazione Svizzera non sarà nuovamente in misura d’applicare questa disposizione del Trattato in maniera conforme.

Il Dipartimento politico federale coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata l’assicurazione della sua alta considerazione.

Berna, 9 maggio 1975