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0.142.112.632.2

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio

RU 20173615

Traduzione1

Concluso il 3 agosto 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 giugno 2017

(Stato 30 giugno 2017)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Colombia

(in seguito denominate «Parti»),

nell’intento di agevolare i viaggi tra la Svizzera e la Colombia (in seguito «Stati») per i rispettivi cittadini titolari di passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio,

animate dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo

Il presente Accordo stabilisce l’esenzione dal visto per i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato che si recano nel territorio dell’altro Stato.

Art. 2 Definizioni

Per «acquis di Schengen» s’intendono tutte le misure conformemente al protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, volte ad assicurare l’assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne, unitamente a una politica comune in materia di controlli alle frontiere esterne e visti, nonché le misure direttamente correlate volte a prevenire e a combattere la criminalità.

Art. 3 Personale diplomatico e consolare

I titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato senza visto per assumervi le loro funzioni ufficiali. Con anticipo, lo Stato accreditante notifica per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate e sollecita il rilascio di un permesso ufficiale.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatario li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Una volta entrati sul territorio dello Stato accreditatario e dopo aver ottenuto un documento che legittima il loro soggiorno, i familiari delle persone di cui al paragrafo 1 titolari di un passaporto valido possono entrare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata di validità del documento ad essi concesso.

Art. 4 Altri motivi di viaggio

I titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato che non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 3 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio formato da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno (di 90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Le disposizioni precedenti lasciano impregiudicata la possibilità per la Svizzera e la Colombia di prolungare la durata del soggiorno oltre i 90 giorni conformemente alla rispettiva legislazione nazionale.

Art. 5 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 6 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido dell’altro Stato di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 7 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte che introduce nuovi passaporti diplomatici, ufficiali, speciali o di servizio oppure modifica quelli esistenti invia all’altra Parte, per via diplomatica, i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 8 Passaporto smarrito o danneggiato

In caso di perdita o danneggiamento del passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di ciascuno Stato nel territorio dell’altro Stato, la missione diplomatica o consolare dello Stato accreditante può inviare documenti atti a consentire al titolare di tornare nel proprio Stato. Al tempo stesso, la missione diplomatica o consolare informa lo Stato accreditatario per via diplomatica in merito all’accaduto.

Art. 9 Composizione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti risolvono amichevolmente per via diplomatica, nel quadro di negoziati e consultazioni, tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 10 Modifiche

Le Parti possono concordare per via diplomatica modifiche o supplementi al presente Accordo. Le modifiche o i supplementi entrano in vigore conformemente alle procedure per l’entrata in vigore dell’Accordo stesso e ne diventano parte integrante.

Art. 11 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 12 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata.

Il presente Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano reciprocamente di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 13 Sospensione e denuncia

Ciascuna Parte può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi. La decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica. Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte. In caso di sospensione o denuncia del presente Accordo, i titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale, speciale o di servizio valido di cui all’articolo 3 possono soggiornare senza visto nel territorio dello Stato accreditatario per la durata residua dell’esenzione dell’obbligo del visto prevista dal presente Accordo. Fatto a Bogotà, il 3 agosto 2016, in lingua tedesca, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, fa fede il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Kurt Kunz

Per la
Repubblica di Colombia:

Maria Angela Holguin Cuéllar