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Trattato fra la Svizzera e la Finlandia concernente il trattamento reciproco dei cittadini e delle società, cooperative e associazioni Conchiuso il 7 maggio 1935 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1935 Istrumenti di ratificazione scambiati il 28 gennaio 1936 Entrato in vigore il 28 gennaio 1936

CS 11 596; FF 1935 1922

Traduzione

(Stato 28 gennaio 1936)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Finlandia,

animati dal desiderio di stabilire le condizioni del trattamento dei cittadini svizzeri in Finlandia e dei cittadini finlandesi nella Svizzera,

hanno risolto di conchiudere a questo scopo un trattato e hanno per ciò nominati loro Plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,

hanno stipulato quanto segue:

Art. I

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti godranno sotto ogni riguardo, nel territorio dell’altra Parte, pari trattamento che i cittadini della nazione più favorita e avranno il diritto, nella misura stessa di cui fruiscono questi ultimi e con riserva delle leggi e dei regolamenti che vi sono o vi saranno in vigore, di recarvisi liberamente, di risiedervi, di darvisi al commercio o all’industria, di praticarvi qualsiasi mestiere o professione leciti, di acquistarvi mobili e immobili per via d’eredità, di donazione, di legato, d’acquisto, di permuta o in qualsiasi altro modo legale, e di possedere, detenere e alienare siffatti beni. Ciascuna delle Parti contraenti s’impegna a non esigere dai cittadini dell’altra Parte il pagamento d’imposte, di tasse o contribuzioni di qualsiasi natura più elevate o diverse di quelle che sono o potranno essere ulteriormente 1 richieste dai propri cittadini o dai cittadini della nazione più favorita. 2

Art. 2

Le società commerciali, industriali, finanziarie, d’assicurazioni, agricole, di trasporto e altre, le cooperative e le associazioni economiche, che hanno la loro sede sul territorio di uno dei due Stati e sono ivi legalmente costituite, saranno giuridicamente riconosciute nell’altro Stato. Esse potranno, se le leggi dell’altro Stato non vi si oppongono e con riserva dell’adempimento di tutte le formalità previste da dette leggi, estendere le loro operazioni sul territorio dell’altro Stato, acquistarvi diritti e fruirne, come pure esercitarvi la loro industria. Esse vi godranno sotto ogni rapporto d’un trattamento così favorevole come quello concesso o che sarà concesso alle società analoghe d’un terzo Stato qualunque e avranno lo stesso diritto che le società della nazione più favorita di ivi acquistare, possedere, detenere e alienare mobili e immobili. Le imposte, tasse e contribuzioni, qualunque ne sia la denominazione o la natura, non potranno gravarle in modo più oneroso che le società cooperative o associazioni della nazione più favorita.

Art. 3

I cittadini di ciascuna delle Parti contraenti e le società, cooperative e associazioni menzionate nell’articolo 2 fruiranno nel territorio dell’altra Parte, purchè si conformino alle condizioni imposte ai propri cittadini, della più costante protezione e sicurezza e godranno a questo proposito del grado di protezione richiesto dal diritto internazionale. Essi avranno, alle stesse condizioni che i propri cittadini, libero accesso ai tribunali e presso le diverse autorità dell’altra Parte. Nell’esercizio di questo diritto, essi non saranno sottoposti ad oneri diversi o più gravosi di quelli imposti ai cittadini o alle società, cooperative o associazioni del paese.

Art. 4

I cittadini di una delle Parti contraenti saranno esentati sul territorio dell’altra Parte, da qualsiasi servizio militare come pure dal pagamento in contanti o in natura di qualsiasi imposta o tassa d’esenzione. Per quanto concerne i prestiti forzati, le requisizioni e prestazioni militari che saranno fissate in tempo di guerra o in circostanze straordinarie, le due Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. Tuttavia, come proprietari, locatari od occupanti immobili o come imprese commerciali o industriali, essi saranno sottoposti, specialmente in materia d’espropriazione, a pari trattamento che i propri cittadini e avranno diritto alle indennità assegnate a questi o a quelli dello Stato più favorito.

Art. 5

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratificazioni e avrà la durata di un anno. Se non è disdetto sei mesi prima che spiri il detto periodo, esso resterà in vigore sino a che sia disdetto; questa disdetta produrrà i suoi effetti solo dopo decorso un termine di sei mesi.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto, in duplo, a Berna, il sette maggio millenovecentotrentacinque.

Giuseppe Motta Rudolf Holsti

Protocollo addizionale

Al momento di procedere alla firma del trattato tra la Svizzera e la Finlandia concernente il trattamento reciproco dei cittadini e delle società, cooperative e associazioni, i sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

  1. Nessuna delle Parti contraenti potrà invocare le disposizioni del presente trattato relative al trattamento della nazione più favorita per pretendere le agevolezze che l’una o l’altra delle Parti contraenti ha accordate o potrà accordare ai cittadini degli Stati limitrofi per facilitare il traffico di confine.
  2. L’articolo primo non si applica al commercio ambulante, ai mestieri ambulanti e alla raccolta di ordinazioni presso le persone che non esercitano nè industria nè commercio, riservandosi le Parti contraenti a questo proposito piena libertà.
  3. La disposizione contenuta nell’articolo primo capoverso 2, per quanto concerne il pagamento di imposte, tasse e contribuzioni nella stessa misura che i propri concittadini, non si applica alle tasse e agli oneri da pagare in materia di dimora e di domicilio.
  4. Le Parti contraenti dichiarano che sono interamente favorevoli, in massima, alla conclusione di un accordo per impedire le doppie imposizioni e che sono disposte, dato il caso, ad intavolare trattative a questo scopo.3

Fatto, in duplo, a Berna, il sette maggio millenovecentotrentacinque.

Giuseppe Motta Rudolf Holsti