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0.142.114.189

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica di Ungheria concernente la riaccettazione e la consegna di persone al confine nazionale

RU 1995 3958

Traduzione1

Conclusa il 4 febbraio 1994
Entrata in vigore mediante scambio di note l’8 giugno 1995

(Stato 8 giugno 1995)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Ungheria

(di seguito Parti contraenti),

animati dal desiderio di prevenire i movimenti migratori illegali ai sensi degli sforzi europei in questo settore,

nell’intento di disciplinare, in uno spirito di cooperazione solidale e secondo il principio della reciprocità, la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata,

nel convincimento reciproco che la presente Convenzione non può servire al trasporto massiccio in transito di persone senza dimora autorizzata,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Riaccettazione di propri cittadini

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte, riaccetta senza formalità speciale la persona che dimora illegalmente sul territorio nazionale della Parte richiedente, se è comprovabile o verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta. La Parte richiedente riaccetta la persona se risulta
successivamente che, al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte
richiedente, questa persona non possedeva la cittadinanza della Parte richiesta.

Se la cittadinanza è soltanto verosimile, la Parte richiesta può rifiutare la riaccettazione se entro 7 giorni feriali giunge definitivamente alla conclusione, e ne informa la Parte richiedente, che la persona in questione, contrariamente agli indizi esistenti, non possiede la cittadinanza della Parte richiesta. In tal caso la risposta della Parte richiesta è vincolante.

Art. 2 Riaccettazione di persone bisognose d’aiuto

Nel caso di rimpatrio di persone conformemente all’Articolo 1 che, a cagione di malattia o considerata l’età, hanno bisogno d’aiuto, la Parte richiedente ne dà comunicazione alla Parte richiesta. Quest’ultima notifica entro 7 giorni luogo e data della riaccettazione.

Art. 3 Riaccettazione di cittadini di Stati terzi

Gli articoli 1 e 2 della presente Convenzione si applicano analogamente ai cittadini di Stati terzi cui è stato rilasciato un permesso di dimora permanente nel territorio nazionale della Parte richiesta oppure cui è stata riconosciuta la qualità di rifugiato.

La Parte richiedente riaccetta le persone menzionate nel capoverso 1 se risulta successivamente che, al momento di lasciare il territorio nazionale della Parte richiesta, queste non possedevano un permesso di dimora permanente o lo statuto di rifugiato sul territorio nazionale della Parte richiesta.

Art. 4 Trasporto in transito

Ciascuna Parte contraente accetta, a richiesta dell’altra Parte, cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito sotto vigilanza delle autorità (di seguito trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio e la riaccettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte richiesta.

Il transito delle persone che figurano al capoverso 1 non è richiesto o rifiutato ove siano dati indizi sufficienti dai quali risulti che la persona rischierebbe trattamenti inumani o la pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito o se la sua vita, integrità corporale o libertà fossero minacciate a causa della nazionalità, religione, razza o opinioni politiche.

Inoltre il transito non può essere richiesto o negato se la persona dovesse temere, sul territorio nazionale della Parte richiesta, in uno Stato di transito o in uno Stato di destinazione, di essere perseguita penalmente o sottoposta a esecuzione di pena, eccettuato il perseguimento in ragione di passaggio illegale della frontiera.

La domanda d’ammissione in transito è presentata per scritto e sbrigata per via diretta tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Ungheria e il Dipartimento federale di giustizia e polizia. La domanda contiene i dati seguenti:

  1. dati personali della persona in transito,
  2. dichiarazione che le condizioni elencate nel capoverso 1 sono soddisfatte e che non sono noti motivi d’impedimento ai sensi dei capoversi 2 e 3,
  3. proposta quanto alla data e all’ora del passaggio di frontiera per la consegna.

Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono direttamente il momento definitivo nonché le modalità di consegna e transito.

Se le condizioni non sono soddisfatte, la Parte richiesta che rifiuta per tale ragione la domanda d’ammissione in transito indica per scritto i motivi alla Parte richiedente.

Anche dopo la concessione di un’autorizzazione, le persone in transito possono essere rinviate alla Parte richiedente, ove risulti in seguito che le condizioni secondo il capoverso 1 non sono soddisfatte o non divengano noti fatti menzionati nei capoversi 2 e 3. Una volta comunicate siffatte circostanze, la Parte richiedente è obbligata a riammettere la persona interessata.

Art. 5 Spese

La Parte richiedente assume, fino al posto di confine della Parte richiesta, le spese di trasporto di persone in transito giusta gli articoli 1–3 della presente Convenzione.

La Parte richiedente assume le spese di trasporto in transito giusta l’articolo 4 della presente Convenzione, comprese le spese di riaccettazione eventuale.

Art. 6 Protezione dei dati

I dati personali trasmessi dalle Parti contraenti in vista dell’applicazione della presente Convenzione devono essere trattati e assicurati tenendo conto delle prescrizioni sulla protezione dei dati in vigore in ogni Stato e nel rispetto dei principi seguenti:

  1. la Parte richiesta può utilizzare i dati soltanto per lo scopo previsto dalla presente Convenzione,
  2. ogni Parte contraente dà, dietro richiesta dell’altra Parte, informazioni circa l’utilizzazione dei dati trasmessi,
  3. i dati trasmessi possono essere trattati soltanto dalle autorità competenti per l’applicazione della presente Convenzione. Essi possono essere trasmessi a terzi soltanto previo consenso scritto dell’altra Parte contraente.

Art. 7 Applicazione della Convenzione

Il Ministro dell’Interno della Repubblica di Ungheria nonché il Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia concludono un accordo d’applicazione della presente Convenzione in cui fissano:

  1. i servizi ufficiali competenti e le modalità delle procedure per la reciproca informazione nonché per la consegna e la riammissione,
  2. i documenti e le informazioni necessari alla consegna, rispettivamente riammissione come pure
  3. le modalità del regolamento finanziario giusta l’articolo 5 capoverso 2 della presente Convenzione.

Art. 8 Clausola d’intangibilità

Sono fatti salvi gli obblighi multilaterali e bilaterali di diritto internazionale pubblico, segnatamente nel settore dei diritti dell’uomo, dei diritti dei rifugiati e del diritto d’estradizione.

Art. 9 Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa le questioni che potessero presentarsi in occasione dell’applicazione della presente Convenzione.

Art. 10 Sospensione

Ogni Parte contraente può sospendere provvisoriamente in tutto o in parte l’articolo 4 della presente Convenzione, per ragioni d’ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubblica. Sospensione e revoca della sospensione sono comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica.

Art. 11 Entrata in vigore, denuncia

La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dopo che le Parti contraenti si sono comunicate reciprocamente per scritto e per via diplomatica che sono soddisfatte le condizioni richieste a livello nazionale per l’entrata in vigore.

La presente Convenzione resta in vigore per un periodo indeterminato e fino a che non sarà denunciata per scritto e per via diplomatica da una Parte contraente. In tale caso la Convenzione è abrogata il trentesimo giorno che segue la notificazione della denuncia. Fatta a Berna il 4 febbraio 1994, in due esemplari originali, redatti in tedesco e ungherese, ambedue i testi facenti fede.

In nome del
Consiglio federale svizzero:

Arnold Koller

In nome
del Governo della Repubblica di Ungheria:

Imre Konya

Accordo
relativo all’applicazione della convenzione

Il Capo dei Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministro dell’Interno della Repubblica di Ungheria (di seguito Parti contraenti), allo scopo d’applicare la Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Ungheria concernente la riaccettazione e la consegna di persone al confine nazionale (di seguito Convenzione) hanno, giusta l’articolo 7 della Convenzione, convenuto quanto segue:

  1. Ad articolo 1 della Convenzione:
  2. La cittadinanza è dimostrata mediante i documenti seguenti:a)per la cittadinanza ungherese:–carta d’identità valida;–carta d’identità provvisoria valida;–passaporto valido;–attestazione della cittadinanza.b)per la cittadinanza svizzera:–carta d’identità valida;–documento valido con fotografia che sostituisce il passaporto;–passaporto valido.
  3. La cittadinanza è resa reciprocamente verosimile mediante uno dei seguenti documenti:–passaporto o altro documento di viaggio scaduto;–carta d’identità o carta d’identità provvisoria scaduta;–attestazione o documento che prova l’appartenenza alle forze armate o alle forze dell’ordine di una delle Parti contraenti;–diverse licenze di condurre;–certificati del datore di lavoro;–documenti d’assicurazione;–un processo verbale ufficiale sulla dichiarazione della persona interessata o di testimoni.
  4. In questi casi la cittadinanza è presunta, fino a quando la Parte contraente richiesta non l’ha confutata.
  5. Se ritiene verosimile la cittadinanza secondo il numero 1.2 del presente Accordo, la Parte contraente richiedente trasmette per scritto i seguenti dati sulla persona interessata:a)nome e cognome, compreso il nome da nubile per le donne;b)data e luogo di nascita;c)nome della madre;d)ultimo indirizzo conosciuto in patria;e)fotocopie dei documenti che rendono verosimili la cittadinanza, rispettivamente l’identità.
  6. La risposta è comunicata immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente.
  7. Ad articolo 2 della Convenzione:
  8. La notifica avviene per scritto e contiene i dati seguenti:a)nome e cognome, compreso il nome da nubile per le donne;b)data e luogo di nascita;c)nome della madre;d)ultimo indirizzo conosciuto, rispettivamente indirizzo dei congiunti da avvisare in patria;e)tipo e numero di serie del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché data di emissione e validità (ev. fotocopia);f)descrizione dello stato di salute nonché informazione sulla necessità di un trattamento speciale, come assistenza medica o di altro genere, sorveglianza o trasporto in ambulanza (ev. certificato medico);g)proposte concernenti luogo e ora della consegna.
  9. La Parte contraente richiesta risponde per scritto alla notifica.
  10. Ad articolo 3 della Convenzione:
  11. La riaccettazione secondo l’articolo 3 della Convenzione ha luogo su domanda scritta della Parte contraente richiedente. La richiesta di riaccettazione deve contenere i dati elencati al numero 5.2 lettere a‑f del presente Accordo.
  12. Il diritto a un soggiorno permanente sul territorio della Repubblica di Ungheria è dimostrato da:–un documento d’identità valido, rilasciato dalle autorità ungheresi a uno straniero vivente nella Repubblica ungherese come immigrato (residente);–un permesso valido che autorizza l’uscita e il rientro nella Repubblica di Ungheria, valido fino alla scadenza della validità del passaporto di uno straniero vivente come immigrato (residente) nella Repubblica di Ungheria;–un documento di viaggio valido, rilasciato per un rifugiato secondo la Convenzione del 28 luglio 19512 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato statutario).
  13. Il diritto a un soggiorno permanente sul territorio della Confederazione Svizzera è dimostrato da:–un permesso valido di tipo C, rilasciato da una polizia cantonale degli stranieri per uno straniero dimorante in Svizzera;–un documento di viaggio valido per rifugiati secondo la Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati (documento di viaggio per rifugiato statutario);–un passaporto valido per stranieri.
  14. Allo scopo di rendere verosimile il soggiorno permanente, sono applicati per analogia i numeri 1.2 e 1.3 del presente Accordo.
  15. Ad articoli 1–3 della Convenzione:
  16. Per presentare, ricevere e trattare le richieste di riaccettazione sono competenti le autorità seguenti:a)per la Repubblica di Ungheria:Comando nazionale della guardia di frontiera
    Direzione generale della polizia di confine
    Indirizzo: H‑1021 Budapest, Labanc u. 57
    Fax:(36-1) 176-04-90
    Tel:(36-1) 176-07-64(36-1) 176-04-90b)per la Confederazione Svizzera:Dipartimento federale di giustizia e polizia
    Ufficio federale dei rifugiati (UFR)4
    Indirizzo: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna
    Fax:(0041) 31i325i91i15
    Tel.: (0041) 31i325i92i91
  17. La riaccettazione di persone può avere luogo ai seguenti posti di confine:a)per la Repubblica di Ungheria:–Budapest, aeroporto internazionale Ferihegyb)per la Confederazione Svizzera:–Zurigo, aeroporto internazionale Kloten–Ginevra, aeroporto internazionale Cointrin
  18. La Parte contraente richiesta deve, entro sette giorni feriali, rispondere per scritto, a contare dal ricevimento della domanda di riaccettazione. Se la Parte contraente approva la riaccettazione di persone giusta gli articoli 1–3 della Convenzione, la consegna rispettivamente la riaccettazione deve avvenire entro sette giorni feriali a contare dalla data della risposta.
  19. Ad articolo 4 della Convenzione:
  20. Per la presentazione, il ricevimento e il trattamento delle richieste di ammissione in transito sono competenti le autorità seguenti:a)Per la Repubblica di Ungheria:Ministero dell’Interno
    Sezione principale di polizia
    Indirizzo: H‑ 1903 Budapest, Pf.: 314
    Fax:(36-1) 138-27-43
    Tel:(36-1) 118-84-20
    138-27-43b)Per la Confederazione Svizzera:Dipartimento federale di giustizia e polizia,
    Ufficio federale dei rifugiati (UFR)5
    Indirizzo: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna
    Fax:(0041) 31 325 91 15
    Tel.: (0041) 31 325 92 91
  21. La richiesta di ammissione in transito contiene i seguenti dati sulla persona interessata:a)nome e cognome, compreso nome da nubile per le donne;b)data e luogo di nascita;c)nome della madre;d)nazionalità;e)ultimo domicilio conosciuto nello Stato di destinazione;f)genere, numero di serie, validità del passaporto o di altri documenti di viaggio nonché menzione dell’autorità d’emissione, con allegata fotocopia del documento di viaggio.
  22. La richiesta di ammissione in transito menziona se per la persona da ammettere sono necessarie misure di sicurezza speciali, assistenza medica o di altro tipo.
  23. La richiesta di ammissione in transito è presentata e trattata per scritto. La Parte contraente richiesta risponde per scritto entro tre giorni feriali a contare dal ricevimento della domanda.
  24. Se la Parte contraente richiesta accetta una domanda, il transito deve avvenire entro 30 giorni dalla risposta.
  25. Ad articolo 5 della Convenzione:
  26. La Parte contraente richiedente rimborsa le spese entro 30 giorni a contare dal ricevimento della fattura giusta l’Articolo 5 capoverso 2 della Convenzione. Tale versamento è effettuato in franchi svizzeri sul conto bancario dei Ministero o del Dipartimento dell’altra Parte contraente.
  27. Le Parti contraenti si adoperano per organizzare il transito nel modo più razionale ed economico possibile, rispettando comunque le esigenze di sicurezza.
  28. Le Parti contraenti autorizzano i capi dei loro organi finanziari competenti a convenire annualmente per processo verbale i tipi di spese e i tassi delle tariffe che possono essere fatturati.
  29. Ad articolo 6 della Convenzione:
  30. La Parte contraente richiedente è tenuta ad assicurarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere nonché della necessità e della proporzionalità dello scopo perseguito dalla trasmissione. A questo proposito vanno rispettati i divieti di trasmissione in vigore secondo il diritto interno. Se risulta che sono stati comunicati dati inesatti o che non potevano essere trasmessi, il destinatario è informato immediatamente. Egli è tenuto a rettificarli o a distruggerli senza indugio.
  31. Dietro richiesta l’interessato è informato sui dati disponibili relativi alla sua persona nonché sull’utilizzazione prevista. Non è dato nessun obbligo d’informare se l’interesse pubblico a non fornire informazioni prevale sull’interesse della persona in questione ad essere informata.
  32. I dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo renda necessario lo scopo per il quale sono stati trasmessi. Gli incaricati della protezione dei dati delle due Parti contraenti controllano il trattamento dei dati comunicati.
  33. Le Parti contraenti sono tenute a registrare nei loro incartamenti la trasmissione e il ricevimento dei dati personali.
  34. Le Parti contraenti devono proteggere efficacemente i dati personali trasmessi contro l’accesso illecito, le modificazioni abusive e la comunicazione non autorizzata.
  35. I rappresentanti delle autorità competenti delle Parti contraenti verbalizzano la riaccettazione, rispettivamente la consegna di una persona, accompagnata da un funzionario.
  36. Gli organi competenti delle Parti contraenti utilizzano ‑ fatte salve pattuizioni divergenti – la lingua tedesca per l’applicazione della Convenzione o del presente Accordo.
  37. I periti designati dalle Parti contraenti valutano annualmente le esperienze fatte con l’applicazione del presente Accordo. Se necessario, è possibile convenire un incontro straordinario.
  38. Le Parti contraenti hanno la possibilità di completare o modificare di comune intesa il presente Accordo.
  39. Il presente Accordo entra in vigore contemporaneamente alla Convenzione ed è valido a tempo indeterminato e sarà posto fuori vigore contemporaneamente alla Convenzione.

Fatto a Berna il 4 febbraio 1994 in due esemplari originali, redatti in tedesco e ungherese, ambedue i testi facenti fede.

Il Capo del Dipartimento federale
di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera:

Arnold Koller

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