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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
di Indonesia sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico o di servizio

RU 2011 1329

Traduzione1

Concluso il 7 luglio 2010
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 aprile 2011

(Stato 22 aprile 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Indonesia,

detti in seguito «Parti contraenti»,

considerate le relazioni amichevoli esistenti tra le Parti contraenti;

animati dal desiderio di rafforzare ulteriormente le reciproche relazioni amichevoli agevolando l’entrata nei rispettivi territori dei titolari di un passaporto diplomatico o di servizio della Confederazione svizzera o della Repubblica di Indonesia;

conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soppressione dell’obbligo del visto

I cittadini indonesiani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido non abbisognano del visto per entrare o transitare nel territorio della Confederazione Svizzera, o per soggiornarvi per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni dalla data della prima entrata nell’arco di 6 (sei) mesi. Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido non abbisognano del visto per entrare o transitare nel territorio della Repubblica di Indonesia, o per soggiornarvi per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni dalla data di ciascuna entrata.

Art. 2 Durata di validità del passaporto

Al momento di entrare nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, la durata di validità del passaporto diplomatico o di servizio dei cittadini di ciascuna Parte contraente dev’essere di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte contraente rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione in vigore nel territorio dell’altra Parte contraente.

Il presente Accordo lascia impregiudicate le leggi e le normative vigenti nelle Parti contraenti in materia di sicurezza nazionale nonché di entrata, soggiorno e mobilità degli stranieri.

Le Parti contraenti si riservano il diritto di negare l’entrata o di abbreviare il soggiorno delle persone considerate indesiderabili o che potrebbero costituire una minaccia per la quiete pubblica, l’ordine pubblico, la salute pubblica o la sicurezza nazionale.

Art. 4 Condizioni d’entrata e d’uscita

I titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido di ciascuna Parte contraente possono entrare nel e partire dal territorio del Paese dell’altra Parte contraente in qualsiasi punto autorizzato dalle competenti autorità d’immigrazione, senza restrizioni di sorta tranne quelle previste dalle disposizioni in materia di sicurezza, migrazione, dogane, sanità oppure da altre disposizioni legalmente applicabili ai titolari dei predetti passaporti.

Art. 5 Visti per i membri di missioni diplomatiche o consolari

I cittadini indonesiani titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e facenti parte di una missione diplomatica o consolare nel territorio della Confederazione Svizzera devono, prima dell’entrata, procurarsi un visto d’entrata appropriato presso l’Ambasciata della Confederazione Svizzera. I loro familiari di nazionalità indonesiana in possesso di un passaporto diplomatico o di servizio indonesiano valido, che vivono nella medesima economia domestica e sono riconosciuti quali familiari dalle autorità svizzere, devono parimenti procurarsi un visto d’entrata appropriato presso l’Ambasciata della Confederazione Svizzera.

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto diplomatico o di servizio valido e facenti parte di una missione diplomatica o consolare nel territorio della Repubblica di Indonesia devono, prima dell’entrata, procurarsi un visto d’entrata appropriato presso l’Ambasciata della Repubblica di Indonesia. I loro familiari di nazionalità svizzera in possesso di un passaporto diplomatico o di servizio svizzero valido, che vivono nella medesima economia domestica e sono riconosciuti quali familiari dalle autorità indonesiane, devono parimenti procurarsi un visto d’entrata appropriato presso l’Ambasciata della Repubblica di Indonesia.

Art. 6 Notifica dei facsimile

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei rispettivi passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

Se introducono un nuovo passaporto diplomatico o di servizio o se modificano quelli esistenti, le competenti autorità delle Parti contraenti s’informano reciprocamente dei cambiamenti, per scritto e per via diplomatica, e trasmettono i nuovi facsimile almeno 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione ufficiale.

Art. 7 Passaporto smarrito o danneggiato

Se un cittadino di una Parte contraente smarrisce o danneggia il proprio passaporto diplomatico o di servizio mentre si trova nel territorio del Paese dell’altra Parte contraente, la missione diplomatica o l’ufficio consolare del Paese di cui ha la nazionalità gli rilascia, conformemente alla legislazione di tale Paese, un documento per farvi ritorno e ne informa simultaneamente l’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 8 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. La sospensione entra in vigore il giorno in cui l’altra Parte contraente riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 9 Modifiche

Il presente Accordo può essere modificato o riveduto se le Parti contraenti lo ritengono necessario per mutuo consenso scritto. Le modifiche o revisioni entrano in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 11 del presente Accordo e sono parte integrante del presente Accordo.

Art. 10 Risoluzione delle controversie

Le Parti contraenti risolvono amichevolmente, previa consultazione o negoziazione, tutte le controversie e tutti i dissidi derivanti dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 11 Entrata in vigore, durata e denuncia

Il presente Accordo entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima nota con cui le Parti contraenti s’informano, per via diplomatica, che sono state espletate le formalità necessarie previste dalle rispettive legislazioni nazionali.

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo che una Parte contraente decida di denunciarlo notificando per scritto la decisione all’altra Parte contraente, per via diplomatica, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Jakarta il 7 luglio 2010, in due esemplari nelle lingue francese, inglese e indonesiana, tutti i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Indonesia:

Heinz Walker-Nederkoorn

R.M. Marty M. Natalegawa

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