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0.142.114.812

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica democratica popolare lao
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio

RU 2015 1065

Traduzione1

Concluso il 14 gennaio 2015

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 marzo 2015

(Stato 20 marzo 2015)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica democratica popolare lao,

(detti in seguito «Parti»),

nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e il Laos dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuna Parte che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido almeno 6 (sei) mesi oltre la prevista data di partenza dal territorio dell’altra Parte e rilasciato durante gli ultimi 10 (dieci) anni e che sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente della rispettiva Parte presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altra Parte e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. La Parte accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica alla Parte accreditatrice il posto e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime facilitazioni a condizione che siano cittadini della Parte accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che la Parte accreditatrice li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuna Parte che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido almeno 6 (sei) mesi oltre la prevista data di partenza dal territorio dell’altra Parte e rilasciato durante gli ultimi 10 (dieci) anni e che non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altra Parte e soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centoottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

La durata del soggiorno nel territorio di altri Stati membri di Schengen è inclusa nel periodo di 90 (novanta) giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuna Parte rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altra Parte.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contemplati dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti si consultano sulle difficoltà che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Tutte le modifiche concordate tra le due Parti sono notificate per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti si comunicano vicendevolmente di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale decisione di sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima che inizi ad avere effetto. La Parte che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo che l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica. Fatto a Vientiane, il 14 gennaio 2015, in due esemplari nelle lingue francese, lao e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Christoph Burgener

Per il Governo della
Repubblica democratica popolare lao:

Saleumxay Kommasith