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0.142.115.202

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo macedone
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per
titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale

0.142.115.202(Stato 18 luglio 2000)

RU 20001805

Traduzione1

Concluso il 16 aprile 1998
Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 luglio 1998

(Stato 18 luglio 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo macedone

detti qui di seguito Parti contraenti

nell’intento di agevolare il traffico turistico tra i due Stati per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale e allo scopo di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini di entrambi gli Stati, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale, valido o rilasciato dal proprio Paese, che si recano nell’altro Stato in missione ufficiale come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o come collaboratori presso un’organizzazione internazionale sono esonerati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione.

Il loro invio in missione e la loro funzione vengono previamente notificati all’altro Stato per via diplomatica. Essi ricevono una carta di legittimazione dallo Stato di soggiorno. Questa disposizione si applica anche ai loro familiari che vivono nella stessa economia domestica e sono in possesso di un passaporto valido ufficiale o ordinario.

Art. 2

I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero diplomatico, di servizio o speciale, valido, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale in Macedonia non necessitano di alcun visto, per l’entrata in Macedonia, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non vi esercitino alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 3

I cittadini macedoni titolari di un passaporto macedone diplomatico, di servizio o speciale, valido, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Macedonia né rappresentanti macedoni presso un’organizzazione internazionale in Svizzera non necessitano di alcun visto per l’entrata in Svizzera, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non vi esercitino alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.

Art. 4

Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di entrambi gli Stati domiciliati stabilmente nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto, sempreché siano in possesso di un permesso di soggiorno valido.

Art. 5

In caso d’introduzione di un nuovo passaporto, le due Parti contraenti si informano in merito per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni prima, e mettono a disposizione corrispondenti specimen.

Art. 6

Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e ad altre prescrizioni giuridiche vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 7

Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 8

Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi derivanti dall’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e regolarmente sulle disposizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 9

Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine, di sicurezza o di salute pubblici, sospendere provvisoriamente, del tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la sua soppressione devono essere notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.

Art. 10

Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.

Art. 11

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di 90 giorni. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Il presente Accordo si estingue se viene denunciato o sospeso l’Accordo del 16 aprile 1998 2 sulla riammissione di persone senza dimora autorizzata.

Art. 12

Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si informano reciprocamente che sono adempiute le prescrizioni interne per l’entrata in vigore del presente Accordo. Fatto a Skopje il 16 aprile 1998 in due originali in lingua tedesca e macedone, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo macedone:

Jakob Kellenberger

Ognen Maleski