I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.
I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.