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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
di Palau sulla soppressione reciproca dell’obbligo
del visto per i titolari di un passaporto diplomatico,
ufficiale o di servizio

RU 20113661

Traduzione1

Concluso il 2 maggio 2011

Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 agosto 2011

(Stato 14 agosto 2011)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Palau,

(detti in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e la Repubblica di Palau (dette in seguito «gli Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione reciproca fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il posto e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o di altro genere.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

Art. 4 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2, per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni sull’applicabilità dei documenti, al più tardi 30 giorni prima della loro introduzione.

Art. 6 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 7 Modifiche

Qualsiasi modifica concordata tra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica con cui le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 8 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne previste dalla loro legislazione nazionale.

Art. 10 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata senza indugio per via diplomatica all’altra Parte contraente. Entra in vigore il giorno in cui quest’ultima riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 11 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Melekeok, il 2 maggio 2011 in duplice esemplare nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione, è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Repubblica di Palau:

Ivo Sieber

Johnson Toribiong

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