I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata come data dell’inizio del soggiorno in questo spazio (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata come data della fine del soggiorno in tale spazio.
I titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido che desiderano prolungare il loro soggiorno sul territorio di uno dei due Paesi oltre il periodo di 90 (novanta) giorni devono richiedere dapprima la pertinente autorizzazione alle autorità competenti dello Stato accreditatore.