0.142.116.545
Scambio di note
del 1° luglio 1975 tra la Svizzera e il Portogallo
concernente la soppressione reciproca del visto
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione dal testo originale portoghese
Entrato in vigore il 1° agosto 1975
Lisbona, 1° luglio 1975 | |
All’Ambasciata di Svizzera | |
Lisbona |
Il Ministero degli Affari esteri complimenta l’Ambasciata di Svizzera e conferma la ricezione della sua nota n. 86 del l’ luglio 1975 del tenore seguente2:
- «L’Ambasciata di Svizzera complimenta il Ministero degli Affari esteri e si pregia di comunicargli che le autorità svizzere, desiderose di agevolare le formalità applicabili ai cittadini portoghesi e svizzeri che si recano rispettivamente in Svizzera e in Portogallo per esercitarvi un’attività lucrativa, sono d’accordo di sopprimere reciprocamente, alle condizioni che seguono, l’obbligo del visto cui sono sottoposti i lavoratori dei due Paesi in virtù dell’accordo concluso mediante scambio di note del 17 settembre 19493.
- L’accordo sostitutivo di quello del 17 settembre 1949 ha il tenore seguente:1.4I cittadini portoghesi possono entrare in Svizzera presentando un passaporto nazionale valido, una carta d’identità valida o un passaporto nazionale scaduto da meno di cinque anni;2.5I cittadini svizzeri possono entrare nel Portogallo continentale, nelle isole adiacenti e nel Territorio di Macao presentando un passaporto nazionale valido, una carta d’identità valida rilasciata dalle autorità cantonali o comunali o un passaporto nazionale scaduto da meno di cinque anni.3.I cittadini portoghesi, che intendono recarsi in Svizzera per esercitarvi un’attività lucrativa, devono essere muniti di un passaporto nazionale valido e sono tenuti a procurarsi previamente, per l’esercizio di siffatta attività, un «assicurazione d’autorizzazione di soggiorno» per il tramite di una rappresentanza consolare di Svizzera o del loro futuro datore di lavoro.4.6I cittadini svizzeri, che intendono recarsi nel Portogallo continentale o nelle isole adiacenti e nel Territorio di Macao per esercitarvi un’attività lucrativa, devono essere muniti di un passaporto nazionale valido e sono tenuti a procurarsi previamente, per esercitare siffatta attività, un autorizzazione di lavoro.5.I cittadini dei due Stati contraenti sottostanno alle leggi e agli ordinamenti locali applicabili al soggiorno degli stranieri, non appena entrano nel territorio dell’altro Paese.6.7Le disposizioni precedenti si applicano al Principato del Liechtenstein. I cittadini portoghesi fruiscono delle stesse agevolazioni, per entrare nel Liechtenstein, come per entrare in Svizzera e i cittadini lichtensteinesi possono entrare nel Portogallo continentale e nelle isole adiacenti e nel Territorio di Macao alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri.7.Ciascuno Stato contraente può sospendere il presente accordo temporaneamente, in tutto o in parte, per motivi d’ordine pubblico o di sicurezza pubblica. La sospensione dev’essere notificata immediatamente all altro Stato contraente per via diplomatica.8.Ciascuno Stato contraente può disdire il presente accordo mediante un preavviso di due mesi.9.Il presente accordo entra in vigore il 1° agosto 1975. Esso sostituisce quello concluso mediante scambio di note il 17 settembre 1949.
Lisbona, 1° luglio 1975». |
Il Ministero degli Affari esteri si onora d’informare l’Ambasciata che il Governo portoghese approva il tenore della nota dell’Ambasciata di Svizzera, la quale costituisce con la presente nota un accordo che entrerà in vigore conformemente al numero 9.
Il Ministero degli Affari esteri coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’espressione della sua alta considerazione.