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0.142.116.657

Accordo
fra il Governo della Confederazione Svizzera
e il Governo della Federazione di Russia
relativo allo scambio di tirocinanti

RU 1993 2900

Traduzione

Concluso il 2 settembre 1993
Entrato in vigore il 2 settembre 1993

(Stato 2 settembre 1993)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Federazione di Russia,

dappresso designati «Parti contraenti»,

hanno convenuto il seguente Accordo:

Art. 1

Le Parti contraenti autorizzano lo scambio di cittadini svizzeri e russi ai fini di un perfezionamento professionale e linguistico.

Il presente Accordo è applicabile ai cittadini della Confederazione Svizzera e ai cittadini della Federazione di Russia di ambedue i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese – la Russia o la Svizzera – un impiego nella professione appresa.

L’Accordo si applica a tutte le professioni il cui esercizio non sia espressamente vietato ai cittadini svizzeri o russi. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato ad un’autorizzazione, quest’ultima dovrà prima essere richiesta.

Art. 2

Le autorità competenti per l’applicazione del presente Accordo, denominate dappresso «autorità competenti», sono

  1. in Svizzera, l’Ufficio federale dell’industria, delle arti e mestieri e del lavoro1 a Berna;
  2. in Russia, il Servizio federativo russo delle migrazioni a Mosca.

Art. 3

I tirocinanti devono aver compiuto almeno i 18 anni di età e non devono di norma aver superato i 30 anni di età. Essi debbono aver acquisito una qualificazione professionale ed essere fisicamente atti ad effettuare il lavoro corrispondente.

Art. 4

L’autorizzazione per tirocinante è accordata di norma per una durata di 12 mesi. Le autorità competenti possono prorogarne la validità di 6 mesi al massimo.

Art. 5

Le autorità competenti possono assistere i tirocinanti nella ricerca di un impiego.

La domanda, corredata di tutte le indicazioni necessarie, deve essere inoltrata all’autorità competente del Paese di origine la quale, dopo essersi accertata che soddisfa le esigenze del presente Accordo, la trasmette all’autorità competente del Paese di accoglienza.

L’autorizzazione per tirocinante è accordata conformemente alle disposizioni che regolano nel Paese di accoglienza l’entrata e l’uscita, il soggiorno e l’esercizio di un’attività lucrativa da parte degli stranieri.

Art. 6

Il soggiorno dei tirocinanti è subordinato ad un contratto di lavoro firmato tra il tirocinante e il datore di lavoro. Il contratto deve essere conforme al diritto di lavoro dei Paese di accoglienza.

Il contratto di lavoro deve disciplinare in particolare, oltre alle condizioni generali di assunzione:

  1. il versamento di un salario secondo le tariffe fissate dai contratti collettivi di lavoro; in mancanza di tali contratti, il salario concesso in base alle tariffe in uso nel settore locale. Il salario deve corrispondere alle prestazioni di lavoro del tirocinante e consentirgli di provvedere alle proprie neccessità;
  2. l’assicurazione malattia, infortunio, invalidità e decesso;
  3. il versamento delle spese di viaggio e di alloggio del tirocinante.

Art. 7

I tirocinanti non possono svolgere un’attività lucrativa né essere ammessi a un lavoro diversi da quelli indicati nell’autorizzazione. In casi debitamente giustificati, l’autorità competente può autorizzare il tirocinante a cambiare lavoro.

Art. 8

Il numero dei tirocinanti ammesso da ciascuna Parte contraente non deve superare 200 unità per anno civile.

Il contingente può essere interamente utilizzato ogni anno senza tener conto delle autorizzazioni accordate l’anno precedente. Qualora una Parte contraente non utilizzasse il contingente di cui al capoverso 1, l’altra Parte contraente non può prevalersene per ridurre il contingente convenuto. li saldo non utilizzato non può essere riportato sull’anno successivo. Una proroga della durata del tirocinio in virtù dell’articolo 4 non può essere considerata come una nuova ammissione.

Le autorizzazioni imputate sul contingente di cui al capoverso 1 sono ritasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese di accoglienza.

Le Parti contraenti possono convenire, entro il 1° luglio dell’anno in corso,di modificare il contingente per l’anno successivo.

Art. 9

Il presente Accordo entra in vigore alla data della firma.

L’Accordo ha validità illimitata.

L’Accordo può essere denunciato per scritto da ciascuna Parte contraente. L’Accordo può essere denunciato mediante preavviso di sei mesi entro il I’ luglio dell’anno in corso. In caso di denuncia le autorizzazioni accordate in virtù del presente Accordo rimangono in vigore per la durata della quale sono state rilasciate.

Qualsiasi modifica e qualsiasi complemento dei presente Accordo saranno oggetto di convenzioni scritte tra le Parti contraenti e diverranno parte integrante dell’Accordo. Fatto a Berna il 2 settembre 1993, in due originali nelle lingue tedesca e russa, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

Flavio Cotti

Per il Governo
della Federazione di Russia:

Andrey V. Kozyrev