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0.142.117.439

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca
concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio

RU 20112203

Traduzione1

Concluso il 17 settembre 2009

Ratificato con strumenti scambiati il 5 aprile 2011

Entrato in vigore il 1° giugno 2011

(Stato 1° giugno 2011)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica Ceca

(dette qui di seguito «le Parti contraenti»),

mosse dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti,

nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro la migrazione illegale,

in conformità ai loro diritti e obblighi internazionali,

sul fondamento della reciprocità,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Art. 1

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza altre formalità che non siano fissate nel presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

La cittadinanza è comprovata o resa verosimile in base ai documenti e altri elementi menzionati nel Protocollo d’applicazione del presente Accordo (detto qui di seguito «Protocollo»).

La cittadinanza comprovata è riconosciuta reciprocamente dalle Parti contraenti senza accertamenti supplementari. Se la cittadinanza di una Parte contraente è resa verosimile, tale verosimiglianza è considerata riconosciuta a meno che sia contestata dalla Parte contraente richiesta.

Art. 2

Ogni domanda di riammissione di un cittadino della Parte contraente richiesta è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono indicati per scritto.

La Parte contraente richiesta riammette immediatamente i propri cittadini la cui riammissione è stata accettata, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. La riammissione di un cittadino può essere procrastinata a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico fintantoché tali ostacoli sussistono.

La riammissione di un cittadino bisognoso di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa del suo stato di salute o della sua età, è effettuata sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.

Se sono necessarie misure di protezione o di sicurezza, la riammissione del cittadino avviene sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.

Art. 3

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio ogni persona riammessa in virtù dell’articolo 1, alle medesime condizioni, se entro 30 giorni a decorrere dalla riammissione è dimostrato che questa persona al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Capitolo II Riammissione di cittadini di Stati terzi e di apolidi

Art. 4

Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell’altra Parte contraente, senza ulteriori formalità che non siano fissate nel presente Accordo, ogni cittadino di uno Stato terzo o ogni persona apolide (in seguito: «cittadino di uno Stato terzo») che non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente, se è comprovato o reso verosimile che:

  1. il cittadino di uno Stato terzo è entrato sul territorio della Parte contraente richiedente nel corso dei cinque giorni successivi alla sua partenza dal territorio della Parte contraente richiesta, dopo aver soggiornato sul territorio di quest’ultima; o
  2. il cittadino di uno Stato terzo possiede un’autorizzazione valida per entrare o per soggiornare sul territorio (detta qui di seguito «autorizzazione») della Parte contraente richiesta, rilasciata da tale Parte contraente e in virtù della quale ha soggiornato sul suo territorio.

Un visto di transito in aeroporto o un visto di transito non sono considerati autorizzazioni ai sensi del capitolo II del presente Accordo.

I documenti e altri elementi che consentono di dimostrare o di rendere verosimile che sono adempite le condizioni per la riammissione conformemente al paragrafo 1 sono enumerati nel Protocollo.

La dimostrazione che sono adempite le condizioni per la riammissione conformemente al paragrafo 1 è reciprocamente riconosciuta dalle Parti contraenti, senza accertamenti supplementari. Se l’adempimento delle condizioni richieste per la riammissione è reso verosimile, tale verosimiglianza è considerata riconosciuta, a meno che sia contestata dalla Parte contraente richiesta.

Art. 5

L’obbligo di riammettere un cittadino di uno Stato terzo in virtù dell’articolo 4 paragrafo 1 non è applicabile nei confronti di un cittadino di uno Stato terzo che:

  1. possedeva un’autorizzazione valida, rilasciata dalla Parte contraente richiedente, al momento di entrare sul territorio della stessa, oppure ha ottenuto un’autorizzazione della Parte contraente richiedente dopo essere entrato sul suo territorio, a meno che la Parte contraente richiesta gli abbia rilasciato un’autorizzazione di durata superiore;
  2. è cittadino di uno Stato con cui la Parte contraente richiedente ha frontiere comuni;
  3. la Parte contraente richiedente ha riconosciuto come rifugiato in applicazione della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Ginevra, il 28 lug. 19512), come emendato dal Protocollo sullo statuto dei rifugiati (New York, il 31 gen. 19673), o in virtù di un’altra protezione internazionale;
  4. è o è stato richiedente l’asilo, se una delle Parti contraenti o un altro Stato è responsabile dell’esame della sua domanda d’asilo ed è tenuto a prenderlo a carico o a riammetterlo sul proprio territorio in virtù dei regolamenti della Comunità europea attuati e applicati dalle due Parti contraenti;
  5. è stato allontanato dalla Parte contraente richiesta verso il suo Paese d’origine o uno Stato terzo, a meno che sia entrato sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte contraente richiesta in seguito all’allontanamento.

Art. 6

Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta.

Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta senza indugio, anche se la riammissione immediata della persona interessata non è possibile a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico. La domanda è sottoposta al più tardi entro un anno dall’entrata, avvenuta senza autorizzazione, del richiedente di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiedente o al più tardi un anno dopo la data in cui non adempiva più le condizioni applicabili al soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente.

La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda è respinta, i motivi del rifiuto sono indicati per scritto.

La Parte contraente richiesta riammette immediatamente ogni cittadino di uno Stato terzo la cui riammissione è stata accettata, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo può essere procrastinato a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico fintantoché tali ostacoli sussistono.

Se il cittadino di uno Stato terzo da riammettere non possiede un documento di viaggio valido, la Parte contraente richiedente gli rilascia un lasciapassare.

La riammissione di un cittadino di uno Stato terzo bisognoso di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa del suo stato di salute o della sua età, è effettuata sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.

Se sono necessarie misure di protezione o di sicurezza, la riammissione del cittadino di uno Stato terzo avviene sotto scorta. È emanata una conferma scritta in due esemplari dell’avvenuta consegna.

Art. 7

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio ogni cittadino di uno Stato terzo riammesso in virtù dell’articolo 4, alle medesime condizioni, se entro 30 giorni a decorrere dalla riammissione è dimostrato che al momento della riammissione non erano adempite le condizioni richieste per la riammissione di un cittadino di uno Stato terzo stipulate dal presente Accordo.

Capitolo III Transito

Art. 8

Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito di un cittadino di uno Stato terzo a condizione che la Parte contraente richiedente abbia assicurato la sua ammissione nel Paese di destinazione o negli altri Paesi di transito. Il transito avviene per via aerea a meno che le competenti autorità delle Parti contraenti, di comune accordo, decidano diversamente. Non è necessario né un visto aeroportuale né un visto di transito.

Se il transito di un cittadino di uno Stato terzo avviene per via aerea:

  1. gli agenti della Parte contraente richiesta sono incaricati della sorveglianza del cittadino di uno Stato terzo durante le permanenza nella zona di transito e si assicurano che si imbarchi sull’aereo;
  2. il cittadino di uno Stato terzo può essere scortato da agenti della Parte contraente richiedente;
  3. gli agenti della Parte contraente richiedente che scortano il cittadino di uno Stato terzo non esercitano potere alcuno sul territorio della Parte contraente richiesta, non portano armi e sono muniti di una copia dell’autorizzazione di transito della Parte contraente richiesta;
  4. il cittadino di uno Stato terzo non lascia la zona di transito dell’aeroporto della Parte contraente richiesta.

Se il transito avviene per via terrestre, il cittadino di uno Stato terzo è preso a carico alla frontiera dagli agenti della Parte contraente richiesta, che devono scortarlo fino alle frontiere dello Stato di destinazione o di un altro Stato di transito. Il cittadino di uno Stato terzo non è scortato da agenti della Parte contraente richiedente.

Art. 9

Il transito di un cittadino di uno Stato terzo può essere rifiutato:

  1. se la persona interessata rischia nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito di essere torturata o di subire un trattamento o una condanna crudeli, inumani o degradanti, di essere condannata a morte o se la sua vita o la sua libertà è minacciata a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  2. se la persona interessata rischia nello Stato di destinazione o in uno Stato di transito di essere accusato o condannato;
  3. per motivi inerenti alla sanità pubblica, alla sicurezza interna, all’ordine pubblico o ad altri interessi nazionali della Parte contraente richiesta.

Art. 10

Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo è sottoposta direttamente, per scritto, alle competenti autorità della Parte contraente richiesta entro il termine stabilito nel Protocollo.

La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a ogni domanda, ma al più tardi entro il termine stabilito nel Protocollo. Se la domanda di transito è respinta, la Parte contraente richiedente dev’essere informata immediatamente del rifiuto e dei motivi del rifiuto.

Le competenti autorità della Parte contraente richiesta assicurano il transito di un cittadino di uno Stato terzo il più celermente possibile entro il termine convenuto.

Art. 11

La Parte contraente richiedente riammette immediatamente sul proprio territorio il cittadino di uno Stato terzo.

Un cittadino di uno Stato terzo ammesso a transitare è rinviato alla Parte contraente richiedente se:

  1. non erano adempite le condizioni di cui all’articolo 8;
  2. sono ulteriormente individuati motivi di rifiuto del transito giusta l’articolo 9; o se
  3. la persona interessata si è vista rifiutare l’imbarco sull’aereo e le competenti autorità delle Parti contraenti non hanno convenuto un’altra forma di transito.

Capitolo IV Protezione dei dati personali

Art. 12

Se la trasmissione dei dati personali (detti qui di seguito «dati») è necessaria per l’applicazione del presente Accordo, siffatti dati concernono esclusivamente:

  1. l’identità della persona da riammettere o da ammettere a transitare, o se necessario dei suoi familiari (nome, cognome, eventuali nomi precedenti, soprannomi, pseudonimi o alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente);
  2. il passaporto, il documento d’identità, altri documenti di viaggio o altri documenti o carte ufficiali (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità di rilascio, luogo di rilascio ecc.);
  3. altre informazioni necessarie all’identificazione della persona da riammettere o da ammettere a transitare, alla verifica della conformità alle condizioni relative alla riammissione o all’ammissione a transitare, nonché le indicazioni che consentono di assicurare la riammissione o il transito della persona interessata, comprese le informazioni sul suo stato di salute se è in gioco il suo interesse o la sanità pubblica;
  4. i soggiorni intermedi e gli itinerari;
  5. i permessi d’entrata o di dimora.

La trasmissione dei dati sottostà alle disposizioni qui di seguito, purché siano conformi alla legislazione nazionale vigente di ciascuna Parte contraente:

  1. La Parte contraente che riceve i dati li utilizza unicamente allo scopo previsto e osservando le condizioni definite dalla Parte contraente che li ha comunicati.
  2. La Parte contraente che riceve i dati, su richiesta della Parte contraente che li ha comunicati, informa sulla loro utilizzazione e sui risultati che hanno consentito di conseguire.
  3. I dati possono essere trasmessi unicamente alle competenti autorità delle Parti contraenti. I dati non possono essere divulgati ad altre autorità senza autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha inizialmente comunicati.
  4. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che riceve i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione.
  5. Al momento di trasmettere i dati, la Parte contraente che li comunica indica, conformemente alle proprie disposizioni legali, il termine per la cancellazione degli stessi. A prescindere da tale termine, i dati trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati ricevuti sono cancellati, al più tardi entro la data in cui prende fine l’Accordo.
  6. Le parti contraenti devono tenere dei registri sui dati trasmessi, ricevuti o distrutti. Le informazioni contenute in tali registri sono utilizzate unicamente per verificare se i dati sono trattati conformemente alle disposizioni del presente Accordo e alle disposizioni legali delle Parti contraenti.
  7. Le Parti contraenti devono proteggere efficacemente i dati ricevuti contro qualsiasi accesso non autorizzato e contro qualsiasi modifica o trasmissione abusiva.
  8. Ogni persona i cui dati sono stati trasmessi è informata, su domanda, circa la comunicazione dei dati che la concernono, conformemente alle disposizioni legali della Parte contraente cui è stato chiesto di fornire tali informazioni.

Capitolo V Spese

Art. 13

Le spese legate alla riammissione di una persona in virtù degli articoli 1 paragrafo 1 e 4 paragrafo 1 sono a carico della Parte contraente richiedente fino al momento in cui la persona interessata è riammessa dalla Parte contraente richiesta.

Le spese legate alla riammissione di una persona in virtù degli articoli 3 e 7 sono a carico della Parte contraente richiedente.

Le spese legate al transito di una persona in virtù dell’articolo 8 e le spese legate al ritorno di una persona in virtù dell’articolo 11 sono a carico della Parte contraente richiedente.

Capitolo VI Disposizioni generali e finali

Art. 14

Le competenti autorità delle Parti contraenti collaborano da vicino in vista dell’applicazione del presente Accordo. Su domanda di una delle Parti contraenti è convocata una riunione di periti delle competenti autorità delle due Parti contraenti.

Le controversie scaturite dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca. Se i negoziati diretti non consentono di giungere a un’intesa, la controversia sarà risolta per via diplomatica.

Art. 15

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca concludono il Protocollo nel quale determinano segnatamente:

  1. i documenti e altri elementi di cui agli articoli 1 paragrafo 2 e 4 paragrafo 3;
  2. il contenuto delle domande di cui agli articoli 1, 4 e 8;
  3. i termini relativi all’applicazione degli articoli 2, 6 e 10;
  4. le autorità competenti;
  5. gli aeroporti utilizzati per le operazioni di riammissione e di transito;
  6. i dettagli concernenti le spese di cui all’articolo 13 nonché le modalità relative al loro indennizzo.

Art. 16

Il presente Accordo non pregiudica gli altri obblighi derivanti per le Parti contraenti da altri accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, che le vincolano, segnatamente:

  1. la Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Ginevra, il 28 lug. 19514), come emendata dal Protocollo sullo statuto dei rifugiati (New York, il 31 gen. 19675);
  2. gli accordi internazionali in materia di estradizione e di transito;
  3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 nov. 19506).

Nella misura in cui sono interessati richiedenti l’asilo, il capitolo II del presente Accordo non è applicabile se una delle Parti contraenti non attua o non applica i regolamenti della Comunità europea sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo.

Art. 17

Il presente Accordo deve essere ratificato. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio dei rispettivi strumenti di ratifica.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in ogni momento per via diplomatica mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. La denuncia del presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla consegna della notificazione all’altra Parte contraente.

Art. 18

Il Governo di ciascuna Parte contraente può sospendere l’applicazione del presente Accordo, totalmente o parzialmente, salvo gli articoli 1–3, se considerazioni inerenti alla sicurezza nazionale, all’ordine e alla sanità pubblici lo esigono. I Governi delle Parti contraenti s’informano mutuamente senza indugio, per via diplomatica, dell’adozione o dell’abrogazione di una siffatta misura.

La sospensione dell’applicazione del presente Accordo produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica dall’altra Parte contraente. Fatto a Praga, il 17 settembre 2009 in due esemplari originali in lingua tedesca, ceca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Jean-François Kammer

Per la
Repubblica Ceca:

Martin Pecina

Protocollo
tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’interno della Repubblica Ceca sull’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in
situazione irregolare nel loro territorio

In vista dell’applicazione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione delle persone in situazione irregolare nel loro territorio (detto qui di seguito «l’Accordo») e in virtù dell’articolo 15 di tale Accordo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell’Interno della Repubblica Ceca (detti qui di seguito «le Parti contraenti»),

hanno convenuto quanto segue:

Riammissione di cittadini conformemente al capitolo I dell’Accordo

Art. 1

In vista dell’applicazione del capitolo I dell’Accordo, la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta è provata con uno dei seguenti documenti validi:

Per i cittadini della Confederazione Svizzera:

  1. un documento di viaggio (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio, lasciapassare);
  2. una carta d’identità della Confederazione Svizzera.

Per i cittadini della Repubblica Ceca:

  1. un documento di viaggio (passaporto, passaporto diplomatico, passaporto di servizio, lasciapassare);
  2. una carta d’identità della Repubblica Ceca.

Se la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta non può essere provata mediante i documenti elencati al paragrafo 1, la cittadinanza può, in vista dell’applicazione del capitolo I dell’Accordo, essere resa verosimile in base agli elementi seguenti:

  1. uno dei documenti menzionati al paragrafo 1 la cui validità è scaduta;
  2. una fotocopia di uno dei documenti menzionati al paragrafo 1;
  3. per i cittadini della Repubblica Ceca: carta d’identità della Repubblica Cecoslovacca, della Repubblica Socialista Cecoslovacca o della Repubblica Federale Ceca e Slovacca, con l’indicazione della cittadinanza della Repubblica Ceca, la cui validità è scaduta;
  4. un certificato o una conferma di cittadinanza degli Stati delle Parti contraenti;
  5. un atto di nascita;
  6. un libretto militare;
  7. una licenza di condurre;
  8. un libretto di marinaio;
  9. per i cittadini della Repubblica Ceca: un documento che attesti la capacità matrimoniale, purché menzioni la cittadinanza della Repubblica Ceca;
  10. una dichiarazione debitamente verbalizzata della persona da riammettere effettuata a un’autorità dello Stato della Parte contraente richiedente;
  11. qualsiasi altro documento riconosciuto dalla Parte contraente richiesta, di caso in caso.

Art. 2

Ogni domanda di riammissione di un cittadino in virtù del capitolo I dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 1 del presente Protocollo.

Sono allegate alla domanda le copie dei documenti che consentono di provare la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta o in base ai quali può essere resa verosimile.

Ogni domanda di riammissione di un cittadino in virtù del capitolo I dell’Accordo è presentata principalmente per fax.

Il termine previsto all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo è di cinque giorni feriali a contare dalla consegna della domanda.

Il termine previsto all’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo è di 30 giorni a contare dalla notifica di una risposta positiva alla Parte contraente richiedente.

Il cittadino è riammesso in virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 dell’Accordo all’ora e alla data indicate nella domanda di riammissione o all’ora e alla data notificate dalla Parte contraente richiedente con almeno due giorni feriali di anticipo.

La conferma scritta dell’avvenuta consegna di un cittadino richiesta all’articolo 2 paragrafi 4 e 5 dell’Accordo è fornita mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 3 del presente Protocollo.

Riammissione di cittadini di Stati terzi o di apolidi in virtù
del capitolo II dell’Accordo

Art. 3

In vista dell’applicazione del capitolo II dell’Accordo, la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo o di una persona apolide (detti in seguito «cittadino di uno Stato terzo») è provata mediante gli elementi seguenti:

  1. un timbro d’entrata o di uscita apposto nel documento di viaggio da un autorità dello Stato della Parte contraente richiesta;
  2. qualsiasi indicazione ufficiale apposta nel documento di viaggio da un autorità dello Stato della Parte contraente richiesta;
  3. biglietti d’aereo, titoli di viaggio, ricevute e fatture intestati al cittadino di uno Stato terzo da riammettere, che dimostrino chiaramente che ha soggiornato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta.

Se la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo non può essere provata mediante gli elementi previsti al paragrafo 1, essa può essere resa verosimile, in vista dell’applicazione del capitolo II dell’Accordo, in base agli elementi seguenti:

  1. titoli di viaggio internazionali;
  2. ricevute o fatture emanate sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
  3. carte d’accesso a edifici o altre istallazioni sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
  4. carte di appuntamento per cure mediche sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta;
  5. una dichiarazione debitamente verbalizzata del cittadino di uno Stato terzo da riammettere;
  6. una dichiarazione debitamente verbalizzata di un testimone;
  7. qualsiasi prova materiale o sostanziale che coincida con il periodo del soggiorno del cittadino di uno Stato terzo da riammettere sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta e/o recante la data della sua entrata illegale o il periodo del suo soggiorno non autorizzato sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente.

Art. 4

Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo II dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 2 del presente Protocollo.

Sono allegate alla domanda le copie dei documenti che consentono di provare la conformità alle condizioni di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo o in base ai quali può essere resa verosimile.

Ogni domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo II dell’Accordo è presentata principalmente per fax.

Il termine previsto all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo è di sette giorni feriali a contare dalla consegna della domanda.

Il termine previsto all’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo è di 40 giorni a contare dalla notifica di una risposta positiva alla Parte contraente richiedente.

Il cittadino di uno Stato terzo è riammesso in virtù dell’articolo 6 paragrafo 4 dell’Accordo all’ora e alla data indicate nella domanda di riammissione o all’ora e alla data notificate dalla Parte contraente richiedente con almeno cinque giorni feriali di anticipo.

La conferma scritta dell’avvenuta consegna di un cittadino di uno Stato terzo richiesta all’articolo 6 paragrafi 6 e 7 dell’Accordo è fornita mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 3 del presente Protocollo.

Transito

Art. 5

Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo III dell’Accordo è presentata mediante un modulo corrispondente al modello di modulo di cui all’appendice 4 del presente Protocollo.

Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo III dell’Accordo è presentata principalmente per fax.

Il termine di cui all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo è di 48 ore prima dell’inizio previsto per il transito se esso è effettuato per via aerea, e di tre giorni feriali prima dell’inizio del transito se è effettuato per via terrestre.

Il termine di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo è di 24 ore prima dell’inizio previsto per il transito se esso è effettuato per via aerea, e di un giorno feriale prima dell’inizio del transito se è effettuato per via terrestre.

Autorità competenti

Art. 6

Le autorità seguenti sono competenti per trattare le domande di cui agli articoli 1, 4 e 8 dell’Accordo: Per la Confederazione svizzera: Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale della migrazione 7 Berna Per la Repubblica Ceca: Polizia della Repubblica Ceca Direzione del servizio della Polizia degli stranieri Praga

Le Parti contraenti si scambiano gli indirizzi, i numeri telefonici e i numeri di fax delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 al momento della firma del presente Protocollo. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio qualsiasi cambiamento concernente i loro nomi, indirizzi e numeri telefonici e di fax.

Aeroporti

Art. 7

Salvo diversa convenzione delle autorità competenti di cui all’articolo 6 paragrafo 1, per le operazioni di riammissione e di transito sono utilizzati gli aeroporti seguenti: Per la Confederazione Svizzera: Aeroporto di Ginevra-Cointrin, Aeroporto di Zurigo-Kloten. Per la Repubblica Ceca: Aeroporto di Praga-Ruzyně.

Indennizzo delle spese

Art. 8

La Parte contraente richiedente indennizza la Parte contraente richiesta per le spese di cui all’articolo 13 paragrafi 2 e 3 dell’Accordo versando l’importo corrispondente per versamento bancario sul conto della Parte contraente richiesta entro 30 giorni a contare dalla consegna della fattura. Tali spese concernono:

  1. il trasporto;
  2. i pasti;
  3. l’alloggio;
  4. le cure mediche urgenti;
  5. i servizi di un interprete, se necessario;
  6. la scorta fornita dalla Parte contraente richiesta;
  7. altre spese necessarie convenute preliminarmente tra le autorità competenti di cui all’articolo 6 paragrafo 1.

L’importo della somma da indennizzare giusta il paragrafo 1 è stabilito conformemente alla legislazione dello Stato della Parte contraente richiesta e in base ai documenti che giustificano le spese effettive.

Disposizioni finali

Art. 9

Le autorità competenti di cui all’articolo 6 paragrafo 1 nell’esecuzione dell’Accordo e del presente Protocollo impiegano la lingua inglese per comunicare tra loro. Ogni domanda di transito di un cittadino di uno Stato terzo è presentata mediante un modulo bilingue, nelle lingue ceca e inglese.

Art. 10

Le Parti contraenti si notificano reciprocamente, entro 14 giorni a contare dall’entrata in vigore dell’Accordo, i modelli dei documenti che consentono di provare la cittadinanza della Confederazione Svizzera e della Repubblica Ceca. Se sono apportate modifiche ai modelli di documenti forniti o se ne sono creati di nuovi, ogni Parte contraente ne informa l’altra senza indugio e fornisce i documenti modificati o i nuovi modelli all’altre Parte contraente.

Art. 11

Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo.

Il presente Protocollo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento per via diplomatica. Il Protocollo prende fine 90 giorni dopo la consegna della notificazione della denuncia all’altra Parte contraente. Il Protocollo prende sempre fine contemporaneamente all’Accordo.

Il presente Protocollo non è applicato durante il periodo in cui è sospesa l’applicazione dell’Accordo in virtù dell’articolo 18 dell’Accordo. Fatto a Praga, il 17 settembre 2009 in due esemplari originali in lingua tedesca, ceca e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Jean-François Kammer

Per il
Ministero dell’Interno
della Repubblica Ceca:

Martin Pecina

Appendice 1

Domanda di riammissione
di un cittadino in virtù del capitolo I dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente
la riammissione di persone in situazione irregolare nel loro
territorio

Autorità competente della Parte contraente richiedente:

N. di rif.:

Data:

Numero di pagine:

Allegati:

Autorità competente della Parte contraente richiesta:

  1. Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, relazioni familiari e ultimo luogo di soggiorno sul territorio dello Stato della Parte contraente richiesta; [tab]Adulti

1.

2.

3.

  1. Minori accompagnanti

1.

2.

3.

  1. Tipo, numero, luogo d’emissione e durata di validità del documento che consente di provare o di rendere verosimile la cittadinanza dello Stato della Parte contraente richiesta;

1.

2.

3.

  1. Data e luogo d’entrata sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente e mezzo di trasporto utilizzato;

1.

2.

3.

  1. Dati a conferma che il richiedente da riammettere non adempie o non adempie più le condizioni richieste per entrare o soggiornare sul territorio della Parte contraente richiedente;

1.

2.

3.

  1. Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino interessato, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;

1.

2.

3.

  1. Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;

1.

2.

3.

  1. Luogo, data e modalità proposti per la riammissione.

Accompagnato da:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:

Approvata:

Rifiutata:

Motivi del rifiuto della domanda:

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Appendice 2

Domanda di riammissione
di un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione di persone in situazione
irregolare nel loro territorio

Autorità competente della Parte contraente richiedente:

N. di rif.:

Data:

Numero di pagine:

Allegati:

Autorità competente della Parte contraente richiesta:

  1. Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e relazioni familiari; [tab]Adulti

1.

2.

3.

  1. Minori accompagnanti

1.

2.

3.

  1. Tipo, numero, luogo d’emissione e durata di validità del documento, purché il cittadino di uno Stato terzo lo rechi seco;

1.

2.

3.

  1. Data e luogo d’entrata sul territorio dello Stato della Parte contraente richiedente e mezzo di trasporto utilizzato;

1.

2.

3.

  1. Motivi della domanda in virtù del capitolo II dell’Accordo;

1.

2.

3.

  1. Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino di uno Stato terzo, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;

1.

2.

3.

  1. Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;

1.

2.

3.

  1. Lingua/e parlata/e dal cittadino di uno Stato terzo;
  2. Luogo, data e modalità proposti per la riammissione.

Accompagnato da:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:

Approvata:

Rifiutata:

Motivi del rifiuto della domanda:

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Appendice 3

Conferma dell’avvenuta consegna di una persona
in virtù dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e
la Repubblica Ceca concernente la riammissione di persone
in situazione irregolare nel loro territorio

Autorità competente della Parte contraente richiedente:

N. di rif.:

Autorità competente della Parte contraente richiesta:

  1. Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza e relazioni familiari; [tab]Adulti

1.

2.

3.

  1. Minori accompagnanti

1.

2.

3.

  1. Effetti personali e importo delle valute che la persona riammessa reca seco;

1.

2.

3.

(Data)

(Luogo)

Per la competente autorità della Parte contraente richiedente

Nome:

Cognome:

Funzione:

Firma:

Per la competente autorità della Parte contraente richiesta

Nome:

Cognome:

Funzione:

Firma:

Appendice 4

Domanda di transito
per un cittadino di uno Stato terzo in virtù del capitolo III dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca concernente la riammissione di persone in situazione
irregolare nel loro territorio

Autorità competente della Parte contraente richiedente:

N. di rif.:

Data:

Numero di pagine:

Allegati:

Autorità competente della Parte contraente richiesta:

  1. Nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso e cittadinanza;

1.

2.

3.

  1. Tipo e numero del documento di viaggio;

1.

2.

3.

  1. Indicazione relativa alla necessità di particolare assistenza, di un trattamento o di cure speciali a causa dello stato di salute o dell’età del cittadino di uno Stato terzo, conformemente all’articolo 12 dell’Accordo;

1.

2.

3.

  1. Se del caso, indicazione relativa alla necessità di applicare misure di protezione o di sicurezza;

1.

2.

3.

  1. Lingua/e parlata/e dal cittadino di uno Stato terzo;
  2. Una dichiarazione secondo cui non è nota ragione alcuna di rifiutare il transito e secondo cui sono state prese disposizioni affinché il cittadino di uno Stato terzo raggiunga il Paese di destinazione;
  3. Dettagli sul volo (data, numero del volo, ora d’arrivo e ora di partenza) o, in caso di transito per via terrestre, luogo, data e modalità proposti per il trasferimento della persona alla Parte contraente richiesta in vista del transito nonché luogo, data e modalità proposti per il trasferimento della persona nello Stato di destinazione, oppure, se del caso, nel prossimo Stato di transito;
  4. I dati concernenti le persone che scortano un cittadino di uno Stato terzo (nome, cognome, funzione, documento di viaggio).

Accompagnato da:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax

Decisione della competente autorità della Parte contraente richiesta:

Approvata:

Rifiutata:

Motivi del rifiuto della domanda:

Agente responsabile:

nome, cognome, numero di telefono, numero di fax