I giovani professionisti che desiderano assumere un impiego devono di norma cercarne uno di propria iniziativa nell’altro Paese. Le Parti contraenti provvedono ad agevolare i contatti con i datori di lavoro.
Per ottenere un’autorizzazione nel quadro del presente Accordo, il giovane professionista deve inoltrare una domanda all’autorità competente del suo Paese d’origine incaricata dell’applicazione dell’accordo, conformemente all’articolo 9 del presente Accordo. Allega alla domanda i documenti richiesti, segnatamente il nome e l’indirizzo del datore di lavoro nel Paese di accoglienza e fornisce indicazioni in merito all’attività prevista e alla sua remunerazione.
L’autorità competente del Paese di origine esamina se la domanda soddisfa le condizioni dell’accordo, quindi la trasmette alle autorità del Paese d’accoglienza entro un termine che di norma non oltrepassa un mese dalla data di ricezione dell’incarto.
L’autorizzazione per giovane professionista è accordata dall’autorità competente del Paese d’accoglienza di norma per una durata di 12 mesi. Può essere prorogata di al massimo sei mesi prima dello scadere del primo anno. I contratti di lavoro vanno altresì conclusi per una durata determinata, in osservanza del limite stabilito qui innanzi.
Le autorizzazioni imputate sul contingente sono rilasciate indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro nel Paese d’accoglienza.
L’autorizzazione per giovane professionista è accordata solo se le condizioni di impiego convenute con il datore di lavoro sono conformi alla legislazione in materia di lavoro e di assicurazioni sociali del Paese di accoglienza.
I giovani professionisti sono tenuti a lasciare il Paese d’accoglienza al termine del contratto di lavoro in qualità di giovani professionisti.