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Memorandum d’intesa
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica federale di Nigeria
che istituisce un partenariato sulla migrazione

RU 2021 124

Traduzione

Concluso il 14 febbraio 2011

Entrato in vigore il 14 febbraio 2011

(Stato 14 febbraio 2011)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica federale di Nigeria
detti in seguito «le Parti»,

memori dell’Accordo del 9 gennaio 2003 1 relativo alle questioni d’immigrazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria;

consapevoli degli strumenti multilaterali internazionali in materia di migrazione cui le Parti hanno aderito, nonché di altri pertinenti strumenti internazionali;

riferendosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 2 sullo statuto dei rifugiati, emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 3 sullo statuto dei rifugiati;

prendendo atto della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 4 contro la criminalità organizzata transnazionale e dei suoi protocolli addizionali sulla tratta di persone 5 e sul traffico di migranti 6 ;

determinati , in base al principio di reciprocità, ad approfondire e ampliare il mutuo dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione globale;

desiderosi di migliorare la cooperazione tra le Parti allo scopo di promuovere l’attuazione delle disposizioni in materia di migrazione nonché il rispetto e la garanzia dei diritti fondamentali dei migranti, conformemente alla legislazione nazionale vigente in ciascuno Stato;

ribadendo l’intenzione comune di lottare efficacemente contro la migrazione irregolare, segnatamente contro la tratta di persone e il traffico di migranti;

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obiettivo

Le Parti instaurano un dialogo regolare onde migliorare la cooperazione in materia di migrazione.

Art. II Ambiti di cooperazione

La cooperazione riguarda i seguenti ambiti:

  1. lotta al traffico di migranti, alla tratta di persone e al traffico di stupefacenti;
  2. consolidamento della capacità delle autorità amministrative competenti in materia di migrazione;
  3. aiuto al ritorno;
  4. riammissione e reintegrazione;
  5. prevenzione della migrazione irregolare;
  6. migrazione e sviluppo (compresi i trasferimenti di fondi privati, la diaspora, la fuga e l’acquisizione di cervelli [«brain drain and gain»]);
  7. assistenza per consentire l’identificazione;
  8. promozione e salvaguardia dei diritti dell’uomo;
  9. individuazione di documenti contraffatti o falsificati;
  10. gestione e controlli di frontiera;
  11. migrazione regolare (compreso il rilascio dei visti, le questioni consolari, il consolidamento delle capacità amministrative e gli scambi in ambito di formazione e formazione continua); e
  12. altri ambiti concernenti la circolazione delle persone entro il territorio di ciascuna Parte.

Art. III Autorità competenti

Il Consiglio federale svizzero designa l’Ufficio federale della migrazione e il Governo della Repubblica federale di Nigeria designa il Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Nigeria quali rispettive autorità competenti per l’applicazione del presente Memorandum d’intesa e per tutte le questioni a esso connesse.

Art. IV Istituzione di un comitato tecnico comune

È istituito un Comitato tecnico comune incaricato di coordinare e attuare le disposizioni del presente Memorandum d’intesa.

Composto di esperti tecnici di entrambe le Parti, il Comitato si riunisce due volte all’anno, alternativamente in Svizzera e in Nigeria.

Il Comitato definisce le proprie regole procedurali.

Art. V Entrata in vigore

Il presente Memorandum d’intesa entra in vigore all’atto della firma da parte di entrambe le Parti.

Art. VI Emendamenti

Le Parti possono notificarsi per scritto e convenire emendamenti o revisioni del presente Memorandum d’intesa.

Art. VII Durata e denuncia

Il presente Memorandum d’intesa è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica all’altra Parte. In tal caso, il Memorandum d’intesa cessa di avere efficacia 90 (novanta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte. Fatto a Berna, il 14 febbraio 2011, in due esemplari in lingua inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Simonetta Sommaruga

Per il Governo
della Repubblica federale di Nigeria:

Henry Odein Ajumogobia