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0.191.01

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche Conchiusa a Vienna il 18 aprile 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1963 Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

RU 1964 431; FF 1963 I 241 ediz. ted. 245 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 7 giugno 2024)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

memori che fino dall’antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato degli agenti diplomatici;

coscienti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite 1 concernenti l’uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni;

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali;

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l’adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati;

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

  1. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
  2. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;
  3. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, dei personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
  4. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
  5. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
  6. «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
  7. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
  8. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
  9. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Art. 2

L’istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l’invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole.

Art. 3

Le funzioni d’una missione diplomatica consistono segnatamente nel:

  1. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
  2. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
  3. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
  4. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell’evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
  5. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l’esercizio di funzioni consolari da parte d’una missione diplomatica.

Art. 4

Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.

Lo Stato accreditatario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d’un gradimento.

Art. 5

Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditatari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditatari non vi si opponga espressamente.

Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d’affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente.

Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.

Art. 6

Parecchi Stati possono accreditare la medesima persona come capomissione presso un altro Stato, sempreché lo Stato accreditatario non vi si opponga.

Art. 7

Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditatario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l’approvazione.

Art. 8

I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.

I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditatario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.

Lo Stato accreditatario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d’un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.

Art. 9

Lo Stato accreditatario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditatario.

Ove lo Stato accreditante neghi d’eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

Art. 10

Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:

  1. la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
  2. l’arrivo e la partenza definitiva d’una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d’essere membro d’una tale famiglia;
  3. l’arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
  4. l’impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.

Sempre che sia possibile, l’arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.

Art. 11

Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri dei personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.

Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d’ammettere funzionari d’una determinata categoria.

Art. 12

Lo Stato accreditante non deve, senz’avere precedentemente ottenuto il consenso dello Stato accreditatario, stabilire uffici della missione in luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missione stessa.

Art. 13

Si reputa che il capomissione assume le funzioni nello Stato accreditatario allorchè presenta le credenziali o notifica l’arrivo e presenta una copia d’uso delle credenziali al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario, secondo la pratica vigente in quest’ultimo, che dev’essere applicata in maniera uniforme.

L’ordine di presentazione delle credenziali o d’una copia d’uso delle stesse è determinato dal giorno e dall’ora dell’arrivo del capomissione.

Art. 14

I capimissione sono distribuiti in tre classi:

  1. la classe degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato e degli altri capimissioni di grado equivalente;
  2. la classe degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;
  3. la classe degli incaricati d’affari accreditati presso i Ministeri degli Affari esteri.

Salvo per quanto concerne la precedenza e il cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i capimissione a cagione della loro classe.

Art. 15

Gli Stati convengono circa la classe cui devono appartenere i loro capimissione.

Art. 16

I capimissioni prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l’ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all’articolo 13.

Le modificazioni apportate alle credenziali d’un capomissione che non implichino mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza.

Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato accreditatario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.

Art. 17

L’ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capomissione al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.

Art. 18

In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei capimissione dev’essere uniforme per ciascuna classe.

Art. 19

Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d’esercitare le funzioni, un incaricato d’affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione. Il nome dell’incaricato d’affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è impedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o a un altro ministero convenuto.

Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditatario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante di curare gli affari amministrativi correnti della missione.

Art. 20

La missione e il suo capo hanno il diritto di porre la bandiera e l’emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del capomissione.

Art. 21

Lo Stato accreditatario deve, nell’ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l’acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.

Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.

Art. 22

Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse.

Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita.

Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.

Art. 23

Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come rimunerazione di particolari servizi resi.

L’esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditatario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.

Art. 24

L’archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25

Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolezze per l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26

Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l’accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 27

Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente.

La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni.

La valigia diplomatica non dev’essere aperta né trattenuta.

I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all’esterno i contrassegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale.

Il corriere diplomatico, il quale dev’essere latore d’un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev’essere protetto, nell’esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell’inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d’arresto o di detenzione.

Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d’avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli.

La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d’un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d’entrata autorizzato. Egli deve essere latore d’un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non é considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell’aeromobile.

Art. 28

Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29

La persona dell’agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.

Art. 30

La dimora privata dell’agente diplomatico gode della medesima inviolabilità e protezione delle stanze della missione.

I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva del paragrafo 3 dell’articolo 31, i suoi beni godono parimente dell’inviolabilità.

Art. 31

L’agente diplomatico gode dell’immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditatario. Esso gode del pari dell’immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:

  1. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditatario, purché l’agente diplomatico non lo possegga per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
  2. azione circa una successione cui l’agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
  3. azione circa un’attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall’agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditatario.

L’agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.

Contro l’agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d’esecuzione, salvo nel casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l’inviolabilità della persona e della dimora.

L’immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditatario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Art. 32

Lo Stato accreditante può rinunciare all’immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell’articolo 37.

La rinuncia dev’essere sempre espressa.

Un agente diplomatico o una persona fruente dell’immunità giurisdizionale in virtù dell’articolo 37, che promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale.

La rinuncia all’immunità giurisdizionale per un’azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d’esecuzione dei giudizio, per la quale è necessario un atto distinto.

Art. 33

Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l’agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario.

L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell’agente diplomatico, a condizione che:

  1. non siano cittadini dello Stato accreditatario o non vi risiedano in permanenza; e
  2. siano soggetti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.

L’agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l’esenzione prevista nel paragrafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario.

L’esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all’ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quanto questo l’ammetta.

Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conchiusi anteriormente né impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.

Art. 34

L’agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:

  1. dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nel prezzi delle merci e dei servizi;
  2. dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, salvo che l’agente non li possegga per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;
  3. dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditatario, riservate le disposizioni dell’articolo 39 paragrafo 4;
  4. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato;
  5. dalle imposte e tasse riscosse in rimunerazione di particolari servizi resi;
  6. dalle tasse di registro, di cancelleria, d’ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell’articolo 23.

Art. 35

Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari, come le requisizioni, contribuzioni e acquartieramenti.

Art. 36

Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l’entrata e l’esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:

  1. degli oggetti destinati all’uso ufficiale della missione;
  2. degli oggetti destinati all’uso personale dell’agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento.

L’agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempreché non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell’agente diplomatico o d’un suo rappresentante autorizzato.

Art. 37

I membri della famiglia dell’agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario.

I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l’immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell’articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell’esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell’articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.

I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell’immunità per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, dell’esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell’esenzione prevista nell’articolo 33.

I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 38

Salvo che lo Stato accreditatario non abbia accordato privilegi e immunità aggiuntivi, l’agente diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o la residenza permanente nello stesso non gode dell’immunità giurisdizionale né dell’inviolabilità che per gli atti ufficiali compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.

Gli altri membri della missione e i domestici privati, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditatario o la residenza permanente nello stesso, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare troppo l’adempimento delle funzioni della missione.

Art. 39

Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall’ingresso nel territorio dello Stato accreditatario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.

I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d’un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L’immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue funzioni come membro della missione.

Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditatario.

Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditatario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditatario permette il ritiro dei beni mobili dei defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d’esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditatario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d’un membro della stessa.

Art. 40

Se l’agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l’inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruenti dei privilegi e delle immunità che accompagnano l’agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.

In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia.

Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditatario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditatario è tenuto ad accordare.

Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.

Art. 41

Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto.

Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Art. 42

L’agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43

Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con:

  1. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell’agente sono cessate;
  2. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 9, esso ricusa di riconoscere l’agente come membro della missione.

Art. 44

Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolezze per permettere alle persone fruenti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni.

Art. 45

In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati o qualora una missione sia richiamata definitivamente o temporaneamente:

  1. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, i beni e l’archivio della missione;
  2. lo Stato accreditante può confidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell’archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
  3. lo Stato accreditante può affidare la protezione degli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.

Art. 46

Con il precedente consenso dello Stato accreditatario e a richiesta d’uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi e dei cittadini dello Stato terzo.

Art. 47

Nell’applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazione fra gli Stati.

Non saranno per altro considerati discriminatori:

  1. l’applicazione restrittiva d’una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditatario, perché così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante;
  2. il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.

Art. 48

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o di un’istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia 2 del 26 giugno 1945 e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 50

La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 51

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione.

Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d’adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 52

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48:

  1. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d’adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
  2. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all’articolo 51.

Art. 53

L’originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell’articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

0.191.01

Campo d’applicazione il 7 giugno 20243

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

6 ottobre

1965 A

5 novembre

1965

Albania

8 febbraio

1988

9 marzo

1988

Algeria

14 aprile

1964 A

14 maggio

1964

Andorra

3 luglio

1996 A

2 agosto

1996

Angola

9 agosto

1990 A

8 settembre

1990

Antigua e Barbuda

17 febbraio

2017 A

19 marzo

2017

Arabia Saudita*

10 febbraio

1981 A

12 marzo

1981

Argentina

10 ottobre

1963

24 aprile

1964

Armenia

23 giugno

1993 A

23 luglio

1993

Australia**

26 gennaio

1968

25 febbraio

1968

Austria

28 aprile

1966

28 maggio

1966

Azerbaigian

13 agosto

1992 A

12 settembre

1992

Bahamas**

17 marzo

1977 S

10 luglio

1973

Bahrein* **

2 novembre

1971 A

2 dicembre

1971

Bangladesh

13 gennaio

1978 S

26 marzo

1971

Barbados

6 maggio

1968 S

30 novembre

1966

Belarus* **

14 maggio

1964

13 giugno

1964

Belgio**

2 maggio

1968

1° giugno

1968

Belize

30 novembre

2000 A

30 dicembre

2000

Benin

27 marzo

1967 A

26 aprile

1967

Bhutan

7 dicembre

1972 A

6 gennaio

1973

Bolivia

28 dicembre

1977 A

27 gennaio

1978

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana*

11 aprile

1969 A

11 maggio

1969

Brasile

25 marzo

1965

24 aprile

1965

Brunei

24 maggio

2013 A

23 giugno

2013

Bulgaria* **

17 gennaio

1968

16 febbraio

1968

Burkina Faso

4 maggio

1987 A

3 giugno

1987

Burundi

1° maggio

1968 A

31 maggio

1968

Cambogia*

31 agosto

1965 A

30 settembre

1965

Camerun

4 marzo

1977 A

3 aprile

1977

Canada*

26 maggio

1966

25 giugno

1966

Capo Verde

30 luglio

1979 A

29 agosto

1979

Ceca, Repubblica

22 febbraio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

3 novembre

1977 A

3 dicembre

1977

Cile

9 gennaio

1968

8 febbraio

1968

Cina*

25 novembre

1975 A

25 dicembre

1975

Cipro

10 settembre

1968 A

10 ottobre

1968

Colombia

5 aprile

1973

5 maggio

1973

Comore

27 settembre

2004 A

27 ottobre

2004

Congo (Brazzaville)

11 marzo

1963 A

24 aprile

1964

Congo (Kinshasa)

19 luglio

1965

18 agosto

1965

Corea (Nord)

29 ottobre

1980 A

28 novembre

1980

Corea (Sud)

28 dicembre

1970

27 gennaio

1971

Costa Rica

9 novembre

1964

9 dicembre

1964

Côte d'Ivoire

1° ottobre

1962 A

24 aprile

1964

Croazia

12 ottobre

1992 S

8 ottobre

1991

Cuba

26 settembre

1963

24 aprile

1964

Danimarca**

2 ottobre

1968

1° novembre

1968

Dominica

24 novembre

1987 S

3 novembre

1978

Dominicana, Repubblica

14 gennaio

1964

24 aprile

1964

Ecuador

21 settembre

1964

21 ottobre

1964

Egitto*

9 giugno

1964 A

9 luglio

1964

El Salvador

9 dicembre

1965 A

8 gennaio

1966

Emirati Arabi Uniti

24 febbraio

1977 A

26 marzo

1977

Eritrea

14 gennaio

1997 A

13 febbraio

1997

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Eswatini

25 aprile

1969 A

25 maggio

1969

Etiopia

22 marzo

1979 A

21 aprile

1979

Figi

21 giugno

1971 S

10 ottobre

1970

Filippine

15 novembre

1965

15 dicembre

1965

Finlandia

9 dicembre

1969

8 gennaio

1970

Francia* **

31 dicembre

1970

30 gennaio

1971

Gabon

2 aprile

1964 A

2 maggio

1964

Gambia

28 marzo

2013 A

27 aprile

2013

Georgia

12 luglio

1993 A

11 agosto

1993

Germania* **

11 novembre

1964

11 dicembre

1964

Ghana

28 giugno

1962

24 aprile

1964

Giamaica

5 giugno

1963 A

24 aprile

1964

Giappone* **

8 giugno

1964

8 luglio

1964

Gibuti

2 novembre

1978 A

2 dicembre

1978

Giordania

29 luglio

1971 A

28 agosto

1971

Grecia**

16 luglio

1970

15 agosto

1970

Grenada

2 settembre

1992 A

2 ottobre

1992

Guatemala

1° ottobre

1963

24 aprile

1964

Guinea

10 gennaio

1968 A

9 febbraio

1968

Guinea equatoriale

30 agosto

1976 A

29 settembre

1976

Guinea-Bissau

11 agosto

1993 A

10 settembre

1993

Guyana

28 dicembre

1972 A

27 gennaio

1973

Haiti**

2 febbraio

1978 A

4 marzo

1978

Honduras

13 febbraio

1968 A

14 marzo

1968

India

15 ottobre

1965 A

14 novembre

1965

Indonesia

4 giugno

1982 A

4 luglio

1982

Iran

3 febbraio

1965

5 marzo

1965

Iraq*

15 ottobre

1963

24 aprile

1964

Irlanda**

10 maggio

1967

9 giugno

1967

Islanda

18 maggio

1971 A

17 giugno

1971

Isole Marshall

9 agosto

1991 A

8 settembre

1991

Isole Salomone

3 giugno

2021 A

3 luglio

2021

Israele*

11 agosto

1970

10 settembre

1970

Italia

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kazakstan

5 gennaio

1994 A

4 febbraio

1994

Kenya

1° luglio

1965 A

31 luglio

1965

Kirghizistan

7 ottobre

1994 A

6 novembre

1994

Kiribati

2 aprile

1982 S

12 luglio

1979

Kuwait*

23 luglio

1969 A

22 agosto

1969

Laos

3 dicembre

1962 A

24 aprile

1964

Lesotho

26 novembre

1969 A

26 dicembre

1969

Lettonia

13 febbraio

1992 A

14 marzo

1992

Libano

16 marzo

1971

15 aprile

1971

Liberia

15 maggio

1962

24 aprile

1964

Libia*

7 giugno

1977 A

7 luglio

1977

Liechtenstein

8 maggio

1964

7 giugno

1964

Lituania

15 gennaio

1992 A

14 febbraio

1992

Lussemburgo**

17 agosto

1966

16 settembre

1966

Macedonia del Nord

18 agosto

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

31 luglio

1963 A

24 aprile

1964

Malawi

19 maggio

1965 A

18 giugno

1965

Malaysia

9 novembre

1965 A

9 dicembre

1965

Maldive

2 ottobre

2007 A

1° novembre

2007

Mali

28 marzo

1968 A

27 aprile

1968

Malta* **

7 marzo

1967 S

1° ottobre

1964

Marocco*

19 giugno

1968 A

19 luglio

1968

Mauritania

16 luglio

1962 A

24 aprile

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Messico

16 giugno

1965

16 luglio

1965

Micronesia

29 aprile

1991 A

29 maggio

1991

Moldova

26 gennaio

1993 A

25 febbraio

1993

Monaco

4 ottobre

2005 A

3 novembre

2005

Mongolia* **

5 gennaio

1967 A

4 febbraio

1967

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

18 novembre

1981 A

18 dicembre

1981

Myanmar

7 marzo

1980 A

6 aprile

1980

Namibia

14 settembre

1992 A

14 ottobre

1992

Nauru

5 maggio

1978 S

31 gennaio

1978

Nepal*

28 settembre

1965 A

28 ottobre

1965

Nicaragua

31 ottobre

1975 A

30 novembre

1975

Niger

5 dicembre

1962 A

24 aprile

1964

Nigeria

19 giugno

1967

19 luglio

1967

Norvegia

24 ottobre

1967

23 novembre

1967

Nuova Zelanda**

23 settembre

1970

23 ottobre

1970

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi a

Aruba

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Curaçao

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Sint Maarten

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Pakistan

29 marzo

1962

24 aprile

1964

Palestina

2 aprile

2014 A

2 maggio

2014

Panama

4 dicembre

1963

24 aprile

1964

Papua Nuova Guinea

4 dicembre

1975 S

16 settembre

1975

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Perù

18 dicembre

1968 A

17 gennaio

1969

Polonia**

19 aprile

1965

19 maggio

1965

Portogallo

11 settembre

1968 A

11 ottobre

1968

Qatar*

6 giugno

1986 A

6 luglio

1986

Regno Unito**

1° settembre

1964

1° ottobre

1964

Rep. Centrafricana

19 marzo

1973

18 aprile

1973

Romania

15 novembre

1968

15 dicembre

1968

Ruanda

15 aprile

1964 A

15 maggio

1964

Russia**

25 marzo

1964

24 aprile

1964

Saint Kitts e Nevis

6 luglio

2010 A

5 agosto

2010

Saint Lucia

27 agosto

1986 S

22 febbraio

1978

Saint Vincent e Grenadine

27 aprile

1999 S

27 ottobre

1979

Samoa

26 ottobre

1987 A

25 novembre

1987

San Marino

8 settembre

1965

8 ottobre

1965

Santa Sede

17 aprile

1964

17 maggio

1964

São Tomé e Príncipe

3 maggio

1983 A

2 giugno

1983

Seicelle

29 maggio

1979 A

28 giugno

1979

Senegal

12 ottobre

1972

11 novembre

1972

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Sierra Leone

13 agosto

1962 A

24 aprile

1964

Singapore

1° aprile

2005 A

1° maggio

2005

Siria*

4 agosto

1978 A

3 settembre

1978

Slovacchia

28 maggio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Somalia

29 marzo

1968 A

28 aprile

1968

Spagna

21 novembre

1967 A

21 dicembre

1967

Sri Lanka

2 giugno

1978

2 luglio

1978

Stati Uniti d’America*

13 novembre

1972

13 dicembre

1972

Sudafrica

21 agosto

1989

20 settembre

1989

Sudan*

13 aprile

1981 A

13 maggio

1981

Suriname

28 ottobre

1992 A

27 novembre

1992

Svezia

21 marzo

1967

20 aprile

1967

Svizzera

30 ottobre

1963

24 aprile

1964

Tagikistan

6 maggio

1996 A

5 giugno

1996

Taipei cinese (Taiwan)

19 dicembre

1969

18 gennaio

1970

Tanzania**

5 novembre

1962

24 aprile

1964

Thailandia**

23 gennaio

1985

22 febbraio

1985

Timor-Leste

30 gennaio

2004 A

29 febbraio

2004

Togo

27 novembre

1970 A

27 dicembre

1970

Tonga**

31 gennaio

1973 S

4 giugno

1970

Trinidad e Tobago

19 ottobre

1965 A

18 novembre

1965

Tunisia

24 gennaio

1968 A

23 febbraio

1968

Turchia

6 marzo

1985 A

5 aprile

1985

Turkmenistan

25 settembre

1996 A

25 ottobre

1996

Tuvalu

15 settembre

1982 S

23 ottobre

1978

Ucraina* **

12 giugno

1964

12 luglio

1964

Uganda

15 aprile

1965 A

15 maggio

1965

Ungheria**

24 settembre

1965

24 ottobre

1965

Uruguay

10 marzo

1970

9 aprile

1970

Uzbekistan

2 marzo

1992 A

1° aprile

1992

Vanuatu

16 ottobre

2018 A

15 novembre

2018

Venezuela*

16 marzo

1965

15 aprile

1965

Vietnam*

26 agosto

1980 A

25 settembre

1980

Yemen

24 novembre

1976 A

24 dicembre

1976

Zambia

16 giugno

1975 S

24 ottobre

1964

Zimbabwe

13 maggio

1991 A

12 giugno

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  4. Per il Regno in Europa.