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0.191.011

Protocollo di firma facoltativa alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, concernente il regolamento obbligatorio delle controversie Conchiuso a Vienna il 18 aprile 1961 Approvato dall’Assemblea federale il 21 giugno 1963 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 22 novembre 1963 Entrato in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

RU 1964 447; FF 1963 1241 ediz. ted. 245 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 22 settembre 2021)

Gli Stati parte al presente Protocollo e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche 1 ,

chiamata appresso «Convenzione», approvata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna dal 2 marzo al 14 aprile 1961,

desiderosi di fare capo, per quanto li concerne, alla giurisdizione della Corte internazionale di Giustizia per la soluzione di ogni controversia concernente l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione, qualora le Parti non abbiano accettato di comune accordo, entro un termine ragionevole, un altro modo di regolamento,

hanno convenuto:

Art. I

Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione sono obbligatoriamente di competenza della Corte internazionale di Giustizia, la quale può essere adita a petizione di ogni parte in conflitto, che sia Parte al presente Protocollo.

Art. II

Le parti possono convenire, nel termine di due mesi dalla notificazione dell’una all’altra parte che c’è a suo parere un conflitto, d’applicare di comune accordo, in luogo di fare capo alla Corte internazionale di Giustizia, una procedura davanti a un tribunale arbitrale. Decorso tale termine, ciascuna parte può, mediante petizione, sottoporre la controversia alla Corte.

Art. III

Le parti possono parimente convenire, nel medesimo termine di due mesi, di ricorrere a una procedura di conciliazione, prima d’adire la Corte internazionale di Giustizia.

La Commissione di conciliazione deve fare le raccomandazioni nei cinque mesi che seguono la sua costituzione. Se esse non sono accolte dalle parti in conflitto entro due mesi dal giorno in cui sono state fatte, ciascuna parte ha facoltà di sottoporre alla Corte, mediante petizione, la controversia.

Art. IV

Gli Stati che partecipano alla Convenzione, al Protocollo di firma facoltativa concernente l’acquisto della cittadinanza e al presente Protocollo possono dichiarare in ogni tempo d’estendere quest’ultimo alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del Protocollo di firma facoltativo concernente l’acquisto della cittadinanza. Queste dichiarazioni sono notificate al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. V

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell’Austria, e successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. VI

Il presente Protocollo sarà ratificato. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VII

Il presente Protocollo rimarrà aperto all’adesione di tutti gli Stati che diverranno Parti alla Convenzione. Gli strumenti d’adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. VIII

Il presente Protocollo entrerà in vigore lo stesso giorno della Convenzione oppure il trentesimo giorno che segue quello del deposito del secondo strumento di ratificazione del Protocollo o di adesione allo stesso presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, se questo giorno cade più tardi.

Per ogni Stato che avrà ratificato il presente Protocollo o vi avrà aderito dopo che sia entrato in vigore conformemente al capoverso 1, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione e di adesione.

Art. IX

Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati che possono divenire Parti alla Convenzione:

  1. le firme apposte al presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratificazione o di adesione, conformemente agli articoli V, VI e VII;
  2. le dichiarazioni fatte conformemente all’articolo IV;
  3. il giorno in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all’articolo VIII.

Art. X

L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati menzionati nell’articolo V.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

0.191.011

Campo d’applicazione il 22 settembre 20212

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

26 gennaio

1968 A

25 febbraio

1968

Austria

28 aprile

1966

28 maggio

1966

Bahamas

17 marzo

1977 A

16 aprile

1977

Belgio

2 maggio

1968

1° giugno

1968

Bosnia e Erzegovina

1° settembre

1993 S

6 marzo

1992

Botswana

11 aprile

1969 A

11 maggio

1969

Bulgaria

6 giugno

1989 A

6 luglio

1989

Cambogia

31 agosto

1965 A

30 settembre

1965

Congo (Brazzaville)

19 luglio

1965 A

18 agosto

1965

Corea (Sud)

25 gennaio

1977

24 febbraio

1977

Costa Rica

9 novembre

1964 A

9 dicembre

1964

Danimarca

2 ottobre

1968

1° novembre

1968

Dominica

24 marzo

2006 A

23 aprile

2006

Dominicana, Repubblica

13 febbraio

1964

24 aprile

1964

Ecuador

21 settembre

1964

21 ottobre

1964

Estonia

21 ottobre

1991 A

20 novembre

1991

Figi

21 giugno

1971 A

21 luglio

1971

Filippine

15 novembre

1965

15 dicembre

1965

Finlandia

9 dicembre

1969

8 gennaio

1970

Francia

31 dicembre

1970

30 gennaio

1971

Gabon

2 aprile

1964 A

2 maggio

1964

Germania

11 novembre

1964

11 dicembre

1964

Giappone

8 giugno

1964

8 luglio

1964

Guinea

10 gennaio

1968 A

9 febbraio

1968

Guinea Equatoriale

4 novembre

2014 A

4 dicembre

2014

India

15 ottobre

1965 A

14 novembre

1965

Iran

3 febbraio

1965

5 marzo

1965

Iraq

15 ottobre

1963

24 aprile

1964

Islanda

18 maggio

1971 A

17 giugno

1971

Italia

25 giugno

1969

25 luglio

1969

Kenya

1° luglio

1965 A

31 luglio

1965

Kuwait

21 febbraio

1991 A

23 marzo

1991

Laos

3 dicembre

1962 A

24 aprile

1964

Liberia

16 settembre

2005 A

16 ottobre

2005

Liechtenstein

8 maggio

1964

7 giugno

1964

Lituania

26 settembre

2012 A

26 ottobre

2012

Lussemburgo

17 agosto

1966

16 settembre

1966

Macedonia del Nord*

18 agosto

1993 S

17 novembre

1991

Madagascar

31 luglio

1963 A

24 aprile

1964

Malawi

29 aprile

1980 A

29 maggio

1980

Malaysia

9 novembre

1965 A

9 dicembre

1965

Malta

7 marzo

1967

1° ottobre

1964

Maurizio

18 luglio

1969 S

12 marzo

1968

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Nauru

14 dicembre

2012 A

13 gennaio

2013

Nepal

28 settembre

1965 A

28 ottobre

1965

Nicaragua

9 gennaio

1990 A

8 febbraio

1990

Niger

26 aprile

1966 A

26 maggio

1966

Norvegia

24 ottobre

1967

23 novembre

1967

Nuova Zelanda

23 settembre

1970

23 ottobre

1970

Oman

31 maggio

1974 A

30 giugno

1974

Paesi Bassi

7 settembre

1984 A

7 ottobre

1984

Pakistan

29 marzo

1976 A

28 aprile

1976

Palestina

22 marzo

2018 A

21 aprile

2018

Panama

4 dicembre

1963 A

24 aprile

1964

Paraguay

23 dicembre

1969 A

22 gennaio

1970

Regno Unito

1° settembre

1964

1° ottobre

1964

Rep. Centrafricana

19 marzo

1973

18 aprile

1973

Romania

19 settembre

2007 A

19 ottobre

2007

Seicelle

29 maggio

1979 A

28 giugno

1979

Serbia

12 marzo

2001 S

27 aprile

1992

Slovacchia

27 aprile

1999 A

27 maggio

1999

Slovenia

6 luglio

1992 S

25 giugno

1991

Spagna

21 settembre

2011 A

21 ottobre

2011

Sri Lanka

31 luglio

1978 A

30 agosto

1978

Suriname

28 ottobre

1992 A

27 novembre

1992

Svezia

21 marzo

1967

20 aprile

1967

Svizzera

22 novembre

1963

24 aprile

1964

Tanzania

5 novembre

1962

24 aprile

1964

Ungheria

8 dicembre

1989 A

7 gennaio

1990

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.