Ciascuna delle alte parti contraenti avrà la facoltà di stanziare nelle città, porti e località del territorio dell’altra parte un console generale, consoli e viceconsoli. I detti agenti saranno reciprocamente ammessi e riconosciuti presentando i loro documenti di nomina secondo le regole e formalità stabilite nei paesi rispettivi. Lor verrà rilasciato senza spese l’exequatur necessario per il libero esercizio delle loro funzioni, sulla produzione del quale exequatur l’autorità superiore del luogo di loro residenza prenderà immediatamente le misure necessarie perché possano compiere i doveri della loro carica e perché siano ammessi al godimento delle esenzioni, prerogative, immunità, onori e privilegi alla medesima spettanti. Le due alte parti contraenti si riservano nondimeno il diritto di determinare i luoghi dove a loro è in grado di ammettere agenti consolari, ben inteso che in questo rapporto l’un governo non opporrà all’altro nessuna restrizione che non venga opposta nel loro paese a tutte le altre nazioni. Il governo che ha accordato l’exequatur, potrà ritirarlo indicando i motivi che lo inducono a ciò fare.
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Convenzione consolare tra la Svizzera e il Portogallo Conchiusa il 27 agosto 1883 Approvata dall’Assemblea federale il 20 dicembre 1887 Istrumenti di ratificazione scambiati il 24 dicembre 1887 Entrata in vigore il 13 gennaio 1888
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarvie,
desiderando di reciprocamente determinare con precisione i diritti, i privilegi e le immunità degli agenti consolari rispettivi, come pure le loro funzioni e gli obblighi che loro saranno per incombere né due paesi, hanno risolto di conchiudere una convenzione consolare, ed hanno perciò nominato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, sonosi accordati negli articoli seguenti:
Art. I
Art. II
Ove un funzionario consolare esercitasse un commercio od un’industria, sarà tenuto di sottomettersi in quanto riguarda il suo commercio o la sua industria alle stesse leggi ed usi a cui sono sottomessi in quanto al commercio ed all’industria loro gli attinenti e, al caso, i consoli commercianti della nazione più favorita. S’intende inoltre che, ove l’una delle alte parti contraenti nominasse per suo console generale, console o viceconsole in una città, porto o località dell’altra parte un attinente di quest’ultima, il detto funzionario consolare continuerà ad essere considerato come attinente dello Stato cui appartiene e sarà quindi sottoposto alle leggi e ai regolamenti che valgono per i nazionali nel luogo di sua residenza, senza che tuttavia quest’obbligo possa incagliare comechessia l’esercizio delle sue funzioni né portar intacco alla inviolabilità degli archivi consolari.
Art. III
Il console generale e i consoli e viceconsoli della Confederazione svizzera nel Portogallo e reciprocamente il console generale, i consoli e viceconsoli del Portogallo nella Svizzera potranno mettere sopra la porta esteriore del consolato generale, consolato o viceconsolato lo stemma della loro nazione coll’iscrizione: consolato generale, consolato o viceconsolato di ... Parimenti, in giorni di pubbliche festività, come pure in altre circostanze d’uso essi potranno alzare sulla casa consolare la loro bandiera nazionale. Ben s’intende che questi segni esteriori non potranno mai essere presi come costituenti un diritto d’asilo, ma come aventi precipuamente per fine di segnalare ai nazionali l’abitazione consolare.
Art. IV
I funzionari consolari non attinenti del paese nel quale risiedono non potranno essere citati a comparire come testimoni davanti i tribunali. Accadendo che la giustizia locale abbisogni di alcuna loro deposizione giuridica, essa dovrà recarsi al loro domicilio per averla di viva voce, o delegare a tal uopo un funzionario competente, o lor domandarla per iscritto.
Art. V
Gli archivi consolari saranno inviolabili, e le autorità locali non potranno, sotto nessun pretesto né in caso veruno, né visitarli né sequestrarne gli scritti. Questi scritti dovranno sempre essere onninamente separati dai libri e dalle carte relative al commercio o all’industria, di cui il console generale, i consoli o i viceconsoli avessero ad occuparsi.
Art. VI
Qualora un funzionario consolare venga a cessare di vivere senza lasciare in suo luogo un vicegerente designato, l’autorità locale procederà immediatamente all’apposizione dei sigilli agli archivi in presenza di un agente consolare di una nazione amica e di due attinenti dei paese del console defunto o, in mancanza di questi ultimi, di due persone ragguardevoli del luogo. Il verbale di questa operazione sarà steso in doppio esemplare, di cui l’uno dei dupli sarà trasmesso al console generale della nazione del defunto, o in mancanza del console generale, al funzionario consolare più vicino. Per la consegna degli archivi al nuovo agente consolare, la levata dei sigilli si farà in presenza dell’autorità locale e di quelle persone che hanno assistito all’apposizione dei sigilli, se queste si trovano ancora in quel luogo.
Art. VII
I funzionari consolari dei due paesi avranno il diritto di ricevere, nelle loro cancellerie e al domicilio delle parti interessate, tutte le dichiarazioni e gli altri atti pertinenti alla sfera della giurisdizione volontaria, di negozianti od altri attinenti del loro Stato. Saranno del pari autorizzati a ricevere come notai le disposizioni testamentarie dei loro nazionali. Potranno inoltre, nella detta qualità di notai, distendere nelle loro cancellerie qualsiasi atto convenzionale dei loro nazionali tra loro o con altri abitanti del paese dove risiedono, e così pure qualsiasi atto convenzionale anche di attinenti solo di quest’ultimo paese, purché, ben inteso, questi atti si riferiscano a beni situati o ad affari da trattarsi sul territorio della nazione rappresentata dal funzionario consolare davanti al quale saranno stati firmati. Le copie o estratti di questi atti, debitamente legalizzati dai detti funzionari e muniti del sigillo consolare, faranno fede in giudizio non meno che fuori, sia in Svizzera, sia in Portogallo, al pari degli originali, e avranno la medesima forza e Valore come se fossero stati fatti per opera di un notaio o d’altro ufficiale pubblico dell’uno o dell’altro paese, sempreché questi atti siano stati distesi nelle forme volute dalle leggi dello Stato a cui appartiene il funzionario consolare e siano poi stati sottomessi al bollo e all’iscrizione, del pari che a tutte le altre formalità che sono di regola per la rispettiva materia nel paese dove l’atto dovrà avere esecuzione. I funzionari consolari rispettivi potranno tradurre e legalizzare i documenti di ogni genere emanati da autorità o funzionari del loro paese, e queste traduzioni avranno nel paese di loro residenza forza e valore eguale come se fossero state fatte da interpreti giurati.
Art. VIII
Se nella Svizzera viene a morire un Portoghese, senza lasciare né eredi conosciuti, né esecutori testamentari, le autorità svizzere ne daranno avviso al funzionario consolare portoghese, nel cui circondario sarà accaduto il decesso, affinché trasmetta agli interessati le necessarie informazioni. E un simile avviso sarà dato dalle competenti autorità portoghesi ai funzionari consolari svizzeri, quando uno Svizzero venga a morire nel Portogallo senza lasciare eredi conosciuti, né esecutori testamentari. Le autorità competenti del luogo del decesso sono tenute di prendere per ciò che riguarda i beni mobili ed immobili del defunto tutte le misure conservatorie che dalle leggi del paese sono prescritte per le successioni dei nazionali.
Art. IX
I funzionari consolari svizzeri nel Portogallo e i funzionari consolari portoghesi nella Svizzera godranno, mediante reciprocità, di tutti i poteri, attributi, prerogative, esenzioni ed immunità, di cui godono o godranno in avvenire i funzionari consolari del medesimo grado della nazione più favorita.
Art. X
In caso d’impedimento, d’assenza o di decesso del console generale, dei consoli o dei viceconsoli, saranno ammessi di pieno diritto ad esercitare interinalmente le funzioni consolari i cancellieri o segretari che saranno stati anteriormente presentati in detta qualità alle autorità rispettive, e godranno, per questo tempo, delle esenzioni e dei privilegi che a quelle funzioni vanno per la presente convenzione annesse.
Art. XI
Il console generale, i consoli e i viceconsoli dei due paesi potranno, nell’esercizio dei poteri che loro sono attribuiti, indirizzarsi alle autorità delle loro circoscrizioni per reclamare contro ogni infrazione ai trattati o alle convenzioni esistenti tra i due paesi e contro ogni abuso di cui i loro nazionali avessero a querelarsi. In mancanza di un agente diplomatico del loro paese, potranno anche far ricorso al governo dello stato in cui risiedono.
Art. XII
La presente convenzione sarà ratificata al più presto possibile. Essa sarà esecutoria col ventesimo giorno dopo lo scambio delle ratifiche. La medesima starà in vigore sino a che sia passato un anno dal giorno in cui l’una o l’altra delle due alte parti contraenti l’avrà denunziata.
In fede di che, i plenipotenziari rispettivi l’hanno firmata e munita del sigillo delle loro arme.
Fatto a Berna, in doppio esemplare, il ventisette agosto mille ottocento ottantatré (27 agosto 1883).
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