Le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione competono alla Corte internazionale di Giustizia e possono conseguentemente essere impugnate davanti a tale Corte mediante richiesta di qualsiasi Parte alla controversia che è partecipe del presente Protocollo.
0.191.21
Protocollo di firma facoltativa della Convenzione sulle missioni speciali concernente la composizione obbligatoria delle controversie Conchiuso a New York l’8 dicembre 1969 Approvato dall’Assemblea federale il 25 marzo 1977 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 3 novembre 1977
RU 19851279; FF 1976 III 325
Traduzione
Entrato in vigore per la Svizzera il 21 giugno 1985
(Stato 28 maggio 2009)
Gli Stati Partecipanti al presente Protocollo e alla Convenzione sulle missioni speciali 1 ,
dappresso chiamata «Convenzione», adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 1969.
Nel desiderio di ricorrere, per qualsiasi questione che le concerne riguardanti una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione, alla giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di Giustizia, a meno che non sia stato accettato di comune accordo fra le Parti entro un termine ragionevole un altro modo di regolamento,
Hanno convenuto quanto segue:
Art. I
Art. II
Le Parti possono convenire entro un termine di due mesi dopo notificazione da una parte all’altra che esiste a suo parere una controversia, di ricorrere non alla Corte internazionale di Giustizia ma a un tribunale d’arbitrato. Scaduto tale termine ciascuna parte può mediante richiesta, adire la Corte per la controversia.
Art. III
Le Parti possono parimente convenire, entro lo stesso termine di due mesi, d’adottare una procedura di conciliazione prima di ricorrere alla Corte internazionale di Giustizia.
La commissione di conciliazione deve formulare le proprie raccomandazioni entro i cinque mesi successivi alla propria costituzione. Se quest’ultimi non sono accettati dalle Parti alla controversia entro un termine di due mesi dopo la comunicazione, ciascuna Parte potrà adire la Corte mediante richiesta.
Art. IV
Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che possono divenire parte alla Convenzione fino al 31 dicembre 1970 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art. V
Il presente Protocollo sottostà a ratificazione. Gli strumenti di ratificazione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VI
Il presente Protocollo resta aperto all’adesione di tutti gli Stati che possono aderire alla Convenzione. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. VII
Il presente Protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell’entrata in vigore della Convenzione o il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica del Protocollo o d’adesione a detto Protocollo, se questa seconda data è più lontana.
Per ciascuno degli Stati che ratificano il presente Protocollo o vi aderiscono dopo l’entrata in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica o di adesione.
Art. VIII
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati che possono divenire Parte alla Convenzione:
- le firme apposte sul presente Protocollo e il deposito degli strumenti di ratifica o d’adesione, conformemente agli articoli IV, V e VI;
- la data in cui il presente Protocollo entra in vigore conformemente all’articolo VII.
Art. IX
L’originale del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono parimente autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copia certificata conforme a tutti gli Stati di cui all’articolo IV. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri governi, hanno firmato il presente protocollo che è stato aperto alla firma a New York il 16 dicembre 1969.
(Seguono le firme)
0.191.21
Campo d’applicazione il 28 maggio 20092
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
|---|---|---|---|---|
Austria | 22 agosto | 1978 A | 21 giugno | 1985 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Cipro | 24 gennaio | 1972 | 21 giugno | 1985 |
Estonia | 21 ottobre | 1991 A | 20 novembre | 1991 |
Filippine | 26 novembre | 1976 | 21 giugno | 1985 |
Guatemala | 12 febbraio | 1988 A | 13 marzo | 1988 |
Iran | 5 giugno | 1975 A | 21 giugno | 1985 |
Liberia | 16 settembre | 2005 A | 16 ottobre | 2005 |
Liechtenstein | 3 agosto | 1977 | 21 giugno | 1985 |
Montenegro | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Paraguay | 19 settembre | 1975 A | 21 giugno | 1985 |
Seicelle | 28 dicembre | 1977 A | 21 giugno | 1985 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 27 aprile | 1999 A | 27 maggio | 1999 |
Spagna | 31 maggio | 2001 A | 30 giugno | 2001 |
Svizzera | 3 novembre | 1977 | 21 giugno | 1985 |
Uruguay | 17 dicembre | 1980 A | 21 giugno | 1985 |