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Risoluzione statutaria (93)27 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle maggioranze richieste per le decisioni del Comitato dei Ministri (Adottata dal Comitato dei Ministri il 14 maggio 1993 nel quadro della sua 92a Sessione)
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Il Comitato dei Ministri, in virtù degli articoli 15a e 16 dello Statuto 3 del Consiglio d’Europa,
viste le proposte dell’Assemblea parlamentare concernenti le riforme istituzionali in seno al Consiglio d’Europa;
consapevoli dell’aumento del numero dei Membri del Consiglio d’Europa e della necessità di consolidare la capacità d’azione dell’Organizzazione;
considerando quindi auspicabile una riduzione dei numero dei casi in cui si richiede l’unanimità per le decisioni del Comitato dei Ministri;
considerando che le disposizioni enunciate sopra non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d’Europa,
risolve:
I. Apertura alla firma delle convenzioni e degli accordi
Le decisioni concernenti la firma delle convenzioni e degli accordi conclusi in seno al Consiglio d’Europa sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all’articolo 20d dello Statuto 4 .
II. Accordi parziali
Conformemente alla Risoluzione statutaria sugli accordi parziali e ampliati, le decisioni che autorizzano taluni Stati membri a proseguire un’attività nel quadro di un accordo parziale sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato, conformemente all’articolo 20d dello Statuto 5 .