Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (in seguito: Congresso) è un organo con funzioni consultive composto di rappresentanti delle collettività locali e regionali. La sua composizione e le sue attribuzioni sono rette dai presenti articoli, dalla Carta adottata dal Comitato dei Ministri e dal regolamento interno adottato dal Congresso.
0.192.030.23
Risoluzione statutaria CM/Res (2011) 2 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa e la Carta riveduta ivi allegata Adottata dal Comitato dei Ministri il 19 gennaio 2011 nel corso della 1103a riunione dei Delegati dei Ministri
RU 2012 3149
Traduzione
(Stato 19 gennaio 2011)
Il Comitato dei Ministri,
visti gli articoli 15 (a) e 16 dello Statuto del Consiglio d’Europa 1 ;
vista la Risoluzione statutaria Res (94) 3 relativa all’istituzione di un Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa;
vista la Risoluzione statutaria Res (2000) 1 2 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa;
viste la Risoluzione statutaria CM/Res (2007) 6 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali d’Europa e la Carta riveduta ivi allegata;
vista la Raccomandazione 162 (2005) del Congresso sulla revisione della Carta del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa;
considerato che una delle basi di una società democratica è l’esistenza di una democrazia locale e regionale solida ed efficace, conforme al principio di sussidiarietà iscritto nella Carta europea dell’autonomia locale secondo il quale l’esercizio delle responsabilità pubbliche spetta di preferenza alle autorità più vicine ai cittadini, tenuto conto della portata e della natura dei compiti pubblici nonché delle esigenze d’efficacia e di economia;
considerato che in occasione del Vertice di Vienna i capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa hanno approvato in via di principio la creazione di un organo consultivo che rappresenta in modo autentico tanto le collettività locali quanto quelle regionali in Europa;
viste le conclusioni del Vertice di Varsavia, il quale ha deciso di «continuare, in collaborazione con l’Assemblea parlamentare e con il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, la cooperazione intergovernativa a tutti i livelli in materia di democrazia e di buongoverno» e dichiarato che «il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa deve continuare a promuovere la democrazia locale e la decentralizzazione, tenendo conto delle forme di organizzazione interne dei Paesi interessati, in modo da toccare tutti i livelli della società europea»;
desideroso quindi di sostenere e sviluppare il ruolo delle collettività locali e regionali nel quadro istituzionale del Consiglio d’Europa;
considerato che le disposizioni enunciate di seguito non sono incompatibili con lo Statuto del Consiglio d’Europa,
decide quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Oltre alle proprie funzioni di organo consultivo, il Congresso ha come obiettivi:
- di assicurare la partecipazione delle collettività locali e regionali alla realizzazione dell’ideale dell’unione d’Europa così come è definita nell’articolo 1 dello Statuto del Consiglio d’Europa, nonché la loro rappresentanza e il loro impegno nei lavori del Consiglio d’Europa;
- di sottoporre proposte al Comitato dei Ministri al fine di promuovere la democrazia locale e regionale;
- di promuovere la cooperazione tra collettività locali e regionali;
- di mantenere, nell’ambito delle sue competenze, i contatti con le organizzazioni internazionali, nell’ambito della politica generale delle relazioni esterne del Consiglio d’Europa;
- di lavorare da un lato in stretta cooperazione con le associazioni democratiche nazionali delle collettività locali e regionali e dall’altro con le organizzazioni europee rappresentative delle collettività locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa, in particolare con il Comitato delle regioni dell’Unione europea.
Il Comitato dei Ministri e l’Assemblea parlamentare consultano il Congresso per le questioni suscettibili di mettere in causa le competenze e gli interessi essenziali delle collettività locali e/o regionali da esso rappresentate.
Il Congresso elabora periodicamente rapporti – Paese per Paese – sulla situazione della democrazia locale e regionale in tutti gli Stati membri nonché negli Stati candidati all’adesione al Consiglio d’Europa e veglia, in particolare, affinché i principi della Carta europea dell’autonomia locale siano attuati in maniera efficace.
Il Congresso elabora inoltre rapporti e raccomandazioni in seguito all’osservazione di elezioni locali e/o regionali.
Le raccomandazioni e i pareri del Congresso sono rivolti di caso in caso all’Assemblea parlamentare e/o al Comitato dei Ministri e anche alle organizzazioni e istituzioni europee e internazionali. Le risoluzioni e gli altri testi adottati che non implicano un’eventuale azione da parte dell’Assemblea e/o del Comitato dei Ministri sono comunicati loro per informazione.
Art. 3
Il Congresso è composto di rappresentanti di una collettività locale o regionale, designati a norma dell’articolo 2 paragrafo 1 della Carta del Congresso. I membri sono eletti secondo i criteri e la procedura stabiliti nella Carta adottata dal Comitato dei Ministri, ogni Stato ha particolarmente cura dell’equa rappresentanza delle differenti categorie delle sue collettività locali e regionali.
Ogni Stato membro ha diritto a un numero di seggi al Congresso uguale a quelli che occupa all’Assemblea parlamentare. Ogni Stato membro può inviare un numero di supplenti uguale al numero dei rappresentanti, designati secondo i medesimi criteri e procedure.
Rappresentanti e supplenti sono designati per un periodo di quattro anni e restano in carica, salvo nei casi menzionati all’articolo 2 paragrafo 6 della Carta, fino all’apertura della sessione successiva allo spirare del periodo di riferimento della sessione di rinnovo.
Art. 4
Il Congresso si riunisce almeno una volta l’anno. Le sessioni si tengono alla sede del Consiglio d’Europa, salvo che il Congresso o il suo Ufficio e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.
Il Congresso si compone di due camere: la Camera dei poteri locali, che rappresenta le autorità locali, e la Camera delle regioni, che rappresenta le autorità regionali. Entro i limiti delle risorse budgetarie attribuitegli e delle priorità del Consiglio d’Europa, il Congresso svolge le proprie attività e può costituire i seguenti organi: Ufficio, Forum statutario, commissioni e gruppi di lavoro ad hoc necessari all’adempimento della sua missione. Il Congresso informa il Comitato dei Ministri in merito alle commissioni che istituisce.
Art. 5
Il Congresso fissa nel proprio regolamento interno il numero dei seggi in seno alle commissioni.
Art. 6
Il presente testo sostituisce la Risoluzione statutaria (2007) 6 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa e la Carta riveduta ivi allegata, adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007 nel corso della 994 a riunione dei Delegati dei Ministri.
Il testo della Carta del Congresso, allegato alla presente Risoluzione statutaria, sostituisce il testo della Carta adottata dal Comitato dei Ministri il 2 maggio 2007 nel corso della 994 a riunione dei Delegati dei Ministri.
Allegato
Carta del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa
Adottata dal Comitato dei Ministri il 19 gennaio 2011
nel corso della 1103 a riunione dei Delegati dei Ministri
Art. 1
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa (in seguito: Congresso) è un organo con funzioni consultive composto di rappresentanti delle collettività locali e regionali degli Stati membri del Consiglio d’Europa. I suoi obiettivi sono indicati all’articolo 2 della Risoluzione statutaria CM/Res (2011) 2 relativa al Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.
Art. 2
Il Congresso è composto di rappresentanti di collettività locali o regionali che sono sia titolari di un mandato generale in una collettività locale o regionale a seguito di un’elezione diretta, sia politicamente responsabili di fronte a un’assemblea costituita per elezione diretta, e che tale assemblea può revocare, in virtù della legge, individualmente o per decisione.
La delegazione di ogni Stato membro del Congresso deve essere composta in modo tale da garantire:
- un’equilibrata ripartizione geografica dei delegati sul territorio dello Stato membro;
- un’equa rappresentanza delle differenti categorie di collettività locali e regionali esistenti nello Stato membro;
- un’equa rappresentanza delle differenti correnti politiche presenti in seno agli organi delle collettività locali o regionali dello Stato membro;
- un’equa rappresentanza delle donne e degli uomini che siedono negli organi statutari delle collettività locali e regionali dello Stato membro, ossia far sì che ogni delegazione comprenda membri di ambo i sessi e che il sesso sottorappresentato tra i rappresentanti e i supplenti rappresenti almeno una quota del 30 per cento.
Ogni Stato membro ha diritto a un numero di seggi al Congresso uguale a quelli che occupa all’Assemblea parlamentare. Ogni Stato membro designa un numero di supplenti uguale al numero dei rappresentanti. I supplenti sono membri delle camere come i rappresentanti.
Per quanto riguarda la Camera delle regioni, i membri devono essere delegati di organismi posti tra lo Stato e le collettività locali, e che dispongono di autonomia amministrativa o di prerogative di carattere statale e delle facoltà necessarie ad assumersi, sotto la propria responsabilità e nell’interesse della popolazione, una parte importante degli affari di pubblico interesse conformemente al principio di sussidiarietà. Se in uno Stato esistono collettività territoriali che ricoprono una vasta area ed esercitano competenze riguardanti allo stesso tempo Comuni e regioni, i rappresentanti di queste collettività hanno anch’essi diritto a un seggio nella Camera delle regioni. La lista di queste collettività deve essere fornita nell’ambito della procedura nazionale di designazione. Gli Stati membri in cui non esistono collettività regionali ai sensi del presente paragrafo possono inviare rappresentanti con voto consultivo alla Camera delle regioni e in seno ai suoi organi. La lista di questi Stati è stabilita dall’Ufficio del Congresso su proposta della Commissione Governance del Congresso previa consultazione delle delegazioni nazionali.
Le regole e la procedura applicabili alla scelta dei rappresentanti al Congresso valgono anche per i supplenti.
Rappresentanti e supplenti sono designati per un periodo di quattro anni. In caso di decesso o dimissioni di un rappresentante o di un supplente o di perdita del mandato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, viene scelto, applicando le stesse regole e la stessa procedura, un rappresentante o un supplente per la restante durata del mandato al Congresso. Una volta perso il mandato di cui al paragrafo 1, il rappresentante o il supplente interessato non può restare membro del Congresso per più di sei mesi. In caso di elezioni locali e/o regionali al massimo quattro mesi prima di una sessione di rinnovo, il mandato di quattro anni previsto all’articolo 3 paragrafo 3 della Risoluzione statutaria può essere prolungato per un periodo massimo di sei mesi a far stato dalla data dell’elezione.
Art. 3
I rappresentanti e i supplenti al Congresso sono designati seguendo la specifica procedura ufficiale prevista dal rispettivo Stato membro. Tale procedura contempla segnatamente la consultazione delle opportune strutture associative e/o istituzionali dello Stato membro e la definizione dei principi applicabili alla ripartizione dei membri tra le due camere. Ogni Governo notifica la propria procedura al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La procedura è sottoposta all’approvazione del Congresso secondo i principi fissati da quest’ultimo nel proprio regolamento interno.
Nel notificare la composizione della propria delegazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa, ogni Stato membro specifica quali dei suoi rappresentanti e supplenti sono membri della Camera dei poteri locali e quali invece sono membri della Camera delle regioni. Ogni Stato designa un numero uguale di membri per ciascuna Camera. I Paesi in cui esistono regioni ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 della Carta devono nel limite del possibile designare un uguale numero di rappresentanti per la Camera delle regioni e la Camera dei poteri locali oppure un numero il più uguale possibile se si tratta di un Paese la cui delegazione nazionale è composta da un numero dispari di rappresentanti.
Art. 4
Ogni qualvolta vengono designati rappresentanti e supplenti, l’Ufficio verifica i loro poteri. Le conclusioni dell’Ufficio sono sottoposte al voto del Congresso durante le sessioni e al voto del Forum statutario fuori sessione.
Se una delegazione nazionale non è conforme all’articolo 2 paragrafo 2 della Carta, i suoi membri possono comunque seguire i lavori del Congresso, ma senza diritto di voto né al rimborso delle spese.
I rappresentanti e supplenti i cui poteri non siano stati ratificati non sono considerati membri del Congresso. Pertanto, non hanno diritto alle indennità che dipendono dalla partecipazione alle riunioni del Congresso.
Art. 5
Le associazioni internazionali di collettività locali e regionali beneficiarie dello statuto partecipativo presso il Consiglio d’Europa beneficiano dello statuto di osservatore presso il Congresso. Le altre collettività e organizzazioni possono, dietro richiesta, ottenere lo statuto di osservatore presso il Congresso e/o presso una delle camere a norma del regolamento interno.
Dietro loro richiesta, il Congresso può concedere lo statuto di invitato speciale a delegazioni di collettività locali e regionali di Stati europei non membri ai quali è riconosciuto tale statuto presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. L’Ufficio del Congresso assegna a ogni Stato invitato speciale un numero di seggi uguale a quello di cui dispone in seno all’Assemblea parlamentare. La designazione delle delegazioni di Stati invitati speciali è retta dai criteri previsti agli articoli 2 e 3.
Gli osservatori e i membri delle delegazioni di cui al paragrafo 2 partecipano ai lavori del Congresso e delle sue camere con diritto di parola, previa autorizzazione del presidente, ma senza diritto di voto. Il regolamento interno del Congresso definisce le altre condizioni per la partecipazione al Forum statutario, alle commissioni e ai gruppi di lavoro.
Art. 6
Il Congresso si riunisce almeno una volta l’anno. Le sessioni si tengono alla sede del Consiglio d’Europa, salvo che il Congresso o il suo Ufficio e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti. Le sessioni del Congresso e delle sue camere sono pubbliche.
La sessione del Congresso è immediatamente preceduta e/o seguita dalle sessioni di ognuna delle due camere. Su proposta dell’Ufficio del Congresso, ogni camera può tenere altre sessioni.
I gruppi politici del Congresso si riuniscono principalmente in occasione delle sessioni e delle riunioni del Forum statutario.
Art. 7
Nell’ambito del Congresso si organizzano anche i lavori delle due camere, ossia della Camera dei poteri locali e della Camera delle regioni. Ogni camera conta un numero di seggi uguale a quello del Congresso stesso.
Ogni camera elegge il proprio ufficio tra i propri rappresentanti per un periodo di due anni. L’ufficio è composto dal presidente della camera e da sette vicepresidenti, eletti nel limite del possibile in modo da garantire un’equilibrata ripartizione geografica tra gli Stati membri. Ogni Stato membro può contare al massimo un rappresentante in seno all’ufficio di ogni Camera. Gli uffici delle camere possono riunirsi soltanto in occasione di una riunione dell’Ufficio del Congresso.
Art. 8
Il Forum statutario agisce a nome del Congresso tra una sessione e l’altra. In particolare, adotta i rapporti e organizza dibattiti e audizioni conformemente agli obiettivi del Congresso.
Il Forum statutario è composto da tutti i presidenti delle delegazioni nazionali e dai membri dell’Ufficio del Congresso. Se necessario, viene convocato dal presidente su decisione dell’Ufficio del Congresso.
Art. 9
L’Ufficio del Congresso è composto dagli uffici delle due camere e dal presidente del Congresso. Tra le sessioni del Forum statutario e del Congresso, assicura la continuità dei lavori del Congresso. I presidenti dei gruppi politici e delle commissioni sono d’ufficio membri dell’Ufficio del Congresso ma senza diritto di voto.
Inoltre, l’Ufficio del Congresso prepara la sessione del Congresso, coordina i lavori delle due camere in particolare assicurando la ripartizione degli affari tra le due camere, coordina i lavori delle commissioni e dei gruppi di lavoro ad hoc, elabora il budget e assicura l’equilibrata ripartizione delle risorse budgetarie tra il Congresso e le due camere. Per quanto riguarda la ripartizione degli affari, nessun affare può essere esaminato contemporaneamente nelle due camere. Tutti gli affari che interessano entrambe le camere devono essere trattati in seno al Congresso. Il regolamento interno disciplina in dettaglio il mandato e il ruolo dell’Ufficio del Congresso.
L’Ufficio del Congresso è presieduto dal presidente del Congresso.
Art. 10
Per gli affari che rientrano nelle competenze di entrambe le camere, l’Ufficio del Congresso può in via eccezionale costituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da rappresentanti delle due camere.
Una volta ripartiti gli affari tra le due camere e le commissioni conformemente all’articolo 9, l’ufficio della camera cui compete l’affare può in via eccezionale costituire un gruppo di lavoro ad hoc composto da un certo numero di membri incaricandolo di un preciso mandato (elaborazione di un rapporto, organizzazione di una conferenza, accompagnamento di un progetto di cooperazione o di attività intergovernative specifiche del Consiglio d’Europa).
L’organizzazione dei lavori dei gruppi di lavoro ad hoc è retta dal regolamento interno.
Il Congresso e le sue due camere possono, secondo modalità da definire nei rispettivi regolamenti interni, consultare e cooperare con i rappresentanti delle associazioni internazionali di collettività locali e regionali di cui all’articolo 5 nonché delle associazioni nazionali di poteri locali e regionali coinvolte nella designazione delle delegazioni nazionali. Le spese di partecipazione sono, di norma, a carico di tali organizzazioni o associazioni.
Art. 11
Tutte le raccomandazioni e tutti i pareri destinati al Comitato dei Ministri e/o all’Assemblea parlamentare, nonché le risoluzioni destinate all’insieme delle collettività locali e regionali, sono adottati dal plenum del Congresso o dal Forum statutario.
Tuttavia, se l’Ufficio del Congresso ritiene che un affare sia di competenza esclusiva di una sola camera:
- le raccomandazioni e i relativi pareri destinati al Comitato dei Ministri e/o all’Assemblea parlamentare sono adottati o dal Congresso o dal Forum statutario, fuori sessione e senza esame di merito. In questi casi eccezionali, l’Ufficio del Congresso può autorizzare la seconda camera a presentare un parere al riguardo;
- le relative risoluzioni destinate alle collettività rappresentate dalla camera competente sono adottate o dal Congresso o dal Forum statutario, fuori sessione e senza esame di merito.
Art. 12
Il Comitato dei Ministri, previa consultazione del Congresso, definisce, e fissa nel regolamento interno del Congresso, le condizioni alle quali il Comitato stesso e l’Assemblea parlamentare possono essere rappresentati congiuntamente ai dibattiti del Congresso o delle sue due camere o alle quali i loro rappresentanti possono prendere la parola a titolo individuale.
Art. 13
Il Congresso adotta il proprio regolamento interno, che riguarda anche le camere. Detto regolamento stabilisce segnatamente:
- le modalità applicabili alla valutazione del rispetto dei criteri previsti all’articolo 2 paragrafo 2 della Carta;
- il quorum;
- le questioni riguardanti il diritto di voto e le maggioranze richieste, fermo restando che per l’adozione delle raccomandazioni e dei pareri destinati al Comitato dei Ministri e all’Assemblea parlamentare e delle raccomandazioni rivolte a un Paese in seguito a osservazione di elezioni regionali o locali è necessaria la maggioranza di due terzi dei voti espressi;
- la procedura per l’elezione del presidente del Congresso e del presidente e dei vicepresidenti di ogni camera;
- la procedura per la definizione dell’ordine del giorno e la comunicazione dello stesso ai membri;
- l’organizzazione dei lavori delle commissioni e dei gruppi di lavoro ad hoc.
Il regolamento interno del Congresso stabilisce inoltre il termine e le modalità di notifica dei nomi di rappresentanti e supplenti nonché la procedura per la verifica dei loro poteri, conto tenuto degli articoli 2, 3 e 7 della presente Carta.
Art. 14
Il Congresso elegge il proprio presidente designandolo a turno tra i membri di ogni camera che possiedono qualità di rappresentante. Il presidente è eletto per un periodo di due anni.
Ognuna delle due camere del Congresso elegge il proprio presidente tra i propri rappresentanti per un periodo di due anni.
Art. 15
Il Segretariato del Congresso è assicurato dal Segretario generale del Congresso, il quale è eletto dal Congresso. Il Segretario generale del Congresso è responsabile di fronte al Congresso e ai suoi organi e agisce sotto l’autorità del Segretario generale del Consiglio d’Europa. I candidati alla carica di Segretario generale del Congresso si candidano liberamente e presentano la loro candidatura direttamente al Segretario generale del Consiglio d’Europa, che trasmette le candidature al presidente del Congresso corredandole del proprio parere. Una volta esaminate le candidature, l’Ufficio del Congresso sottopone al voto del Congresso una lista di candidati. Il Forum statutario definisce, a nome del Congresso, la procedura per l’elezione del Segretario generale del Congresso precisando tutti gli aspetti che non sono trattati nella presente Carta.
Il Congresso elegge il proprio Segretario generale per un periodo di cinque anni; il Segretario è rieleggibile ma al massimo fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per i funzionari del Consiglio d’Europa.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa nomina un direttore previa consultazione dell’Ufficio del Congresso.
Il Segretariato di ognuna delle due camere è assicurato dal Segretario esecutivo della camera, il quale è designato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa dopo uno scambio informale di opinioni con il presidente della camera in questione nell’ambito del quale comunica le proprie intenzioni e i motivi della propria scelta.
Art. 16
Il Comitato dei Ministri adotta il budget del Congresso nell’ambito del budget ordinario del Consiglio d’Europa.
Il budget del Congresso serve segnatamente a coprire le spese occasionate dalle sessioni del Congresso, dalle riunioni delle due camere e dei loro organi nonché ogni altra spesa chiaramente identificabile in rapporto con l’attività del Congresso. Per le sessioni plenarie, il budget copre soltanto le spese di partecipazione dei rappresentanti.
Il budget del Congresso costituisce una voce specifica del budget del Consiglio d’Europa.
Il Congresso comunica le proprie necessità budgetarie al Segretario generale del Consiglio d’Europa e al Comitato dei Ministri. Le relative domande sono esaminate nel contesto generale del progetto di budget presentato dal Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Le aliquote e le modalità di calcolo delle diarie dei membri del Congresso sono oggetto di una specifica decisione del Comitato dei Ministri.
Il budget del Congresso (salvo la retribuzione del personale fisso e gli importi destinati ai gruppi politici) costituisce un portafoglio la cui gestione è affidata all’Ufficio del Congresso. Quest’ultimo deve tuttavia rispettare il regolamento finanziario del Consiglio d’Europa e provvedere a riservare gli importi necessari a coprire le spese di funzionamento degli organi statutari del Congresso e delle due camere. Il limite totale degli importi stanziati a favore del Congresso non deve essere superato.