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0.192.030

Statuto del Consiglio d’Europa Conchiuso a Londra il 5 maggio 1949 Approvato dall’Assemblea federale il 19 marzo 1963 Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 6 maggio 1963 Entrato in vigore per la Svizzera il 6 maggio 1963

RU 1963 797; FF 1963 I 113 ediz. ted. 109 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 16 marzo 2022)

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica
Francese, della Repubblica Irlandese, della Repubblica Italiana, del Gran Ducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord;

persuasi che il rassodamento della pace nella giustizia e nella cooperazione internazionale è d’interesse vitale alla difesa della società umana e della civiltà;

irremovibilmente legati ai valori spirituali e morali, che sono patrimonio comune dei loro popoli e fondamento dei principi di libertà personale, libertà politica e preminenza del Diritto, dai quali dipende ogni vera democrazia;

convinti che per tutelare e far progressivamente trionfare questo ideale e per promuovere il progresso sociale ed economico, è necessaria un’unione stretta fra i paesi europei che sono animati da medesimi sentimenti;

considerato che per soddisfare a questa necessità e alle aspirazioni manifeste dei loro popoli è necessario già presentemente istituire un’organizzazione che unisca gli Stati europei in un’associazione più stretta;

hanno risolto di costituire un Consiglio d’Europa, composto d’un Comitato di rappresentanti dei Governi e d’una Assemblea Consultiva, e a tale fine,

hanno approvato il presente Statuto.

Capo I Scopo del Consiglio d’Europa

Art. 1

(a) Il Consiglio d’Europa ha lo scopo d’attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio e per favorire il loro progresso economico e sociale. (b) Questo scopo sarà perseguito dagli organi del Consiglio mediante l’esame delle questioni d’interesse comune, la conclusione di accordi e lo stabilimento di un’opera comune nel campo economico, sociale, culturale, scientifico, giuridico e amministrativo e mediante la tutela e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. (c) La partecipazione dei Membri ai lavori del Consiglio d’Europa non deve alterare il loro contributo all’opera delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni o unioni internazionali alle quali partecipino. (d) Le questioni attenenti alla Difesa Nazionale sono escluse dalla competenza del Consiglio d’Europa.

Capo II Composizione

Art. 2

I Membri del Consiglio d’Europa sono Parti nel presente Statuto.

Art. 3

Ogni Membro del Consiglio d’Europa riconosce il principio della preminenza del Diritto e il principio secondo il quale ogni persona soggetta alla sua giurisdizione deve godere dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Esso si obbliga a collaborare sinceramente e operosamente al perseguimento dello scopo definito nel capo I.

Art. 4

Ogni Stato europeo, che sia considerato capace e volonteroso di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 3, può essere invitato dal Comitato dei Ministri a divenire Membro del Consiglio d’Europa. Ogni Stato, in tal modo invitato, acquista la qualità di Membro, tosto che in suo nome sia stato depositato presso il Segretario Generale uno strumento d’adesione al presente Statuto.

Art. 5

(a) In circostanze particolari, un paese europeo, che sia considerato capace e volonteroso di conformarsi alle disposizioni dell’articolo 3, può essere invitato dal Comitato dei Ministri a divenire Membro Associato del Consiglio d’Europa. Ogni paese, in tal modo invitato, acquista la qualità di Membro Associato, tosto che in suo nome sia stato depositato presso il Segretario Generale uno strumento d’accettazione del presente Statuto. I membri associati sono rappresentati solo nell’Assemblea Consultiva. (b) Nel presente Statuto, la parola «Membro» designa parimente i Membri Associati, salvo quanto concerne la rappresentanza nel Comitato.

Art. 6

Il Comitato dei Ministri, prima di spedire gli inviti previsti negli articoli 4 e 5, stabilisce il numero dei seggi cui il Membro futuro avrà diritto nell’Assemblea Consultiva e la quota del contributo finanziario a carico dello stesso.

Art. 7

Ogni Membro può recedere dal Consiglio d’Europa, notificando la sua risoluzione al Segretario Generale. La notificazione avrà effetto alla fine dell’anno finanziario in corso, qualora sia stata fatta nei primi nove mesi dello stesso, e alla fine dell’anno finanziario seguente, qualora sia stata fatta negli ultimi tre mesi.

Art. 8

Ogni Membro del Consiglio d’Europa che contravvenga alle disposizioni dell’articolo 3, può essere sospeso dal diritto di rappresentanza e invitato dal Comitato dei Ministri a recedere nelle condizioni di cui all’articolo 7. Il Comitato può risolvere che il Membro, il quale non ottemperi a tale invito, cessi d’appartenere al Consiglio dal giorno stabilito dal Comitato stesso.

Art. 9

Il Comitato può sospendere dal diritto di rappresentanza nel Comitato e nell’Assemblea Consultiva il Membro che non soddisfaccia agli obblighi finanziari, fintanto che non li abbia adempiuti.

Capo III Disposizioni generali

Art. 10

I due organi sono assistiti dalla Segreteria del Consiglio d’Europa.

Gli organi del Consiglio d’Europa sono:

  1. il Comitato dei Ministri;
  2. l’Assemblea Consultiva.

Art. 11

Il Consiglio d’Europa ha la sede in Strasburgo.

Art. 12

Le lingue ufficiali del Consiglio d’Europa sono il francese e l’inglese. I regolamenti interni del Comitato dei Ministri e dell’Assemblea Consultiva determineranno le circostanze e le condizioni nelle quali possano essere adoperate altre lingue.

Capo IV Comitato dei Ministri

Art. 13

Il Comitato dei Ministri è l’organo competente ad agire in nome del Consiglio d’Europa in conformità degli articoli 15 e 16.

Art. 14

Ogni Membro ha un rappresentante nel Comitato dei Ministri con un voto. I rappresentanti nel Comitato sono i Ministri degli Affari Esteri. In luogo del Ministro degli Affari Esteri che non possa partecipare alle sedute, o qualora fosse opportuno per altre circostanze, può essere designato un supplente. Questi sarà possibilmente un membro del Governo del suo paese.

Art. 15

(a) Il Comitato dei Ministri esamina, a raccomandazione dell’Assemblea Consultiva o di sua iniziativa, le misure idonee ad attuare lo scopo del Consiglio d’Europa, compresa la conclusione di convenzioni e accordi e lo stabilimento d’una politica comune da parte dei Governi circa questioni determinate. Le conclusioni del Comitato sono comunicate ai Membri dal Segretario Generale. (b) Se sia il caso, le conclusioni del Comitato dei Ministri possono avere la forma di raccomandazioni ai Governi. Il Comitato può invitare questi ultimi a informarlo sull’applicazione da essi data alle raccomandazioni.

Art. 16

Con riserva dei poteri dell’Assemblea Consultiva previsti negli articoli 24, 28, 30, 32, 33 e 35, il Comitato dei Ministri disciplina, con effetto obbligatorio, ogni questione concernente l’organizzazione e l’ordinamento del Consiglio d’Europa. A tale scopo, esso stabilisce il regolamento finanziario e il regolamento amministrativo necessari.

Art. 17

Il Comitato dei Ministri può costituire, per ogni scopo che reputi desiderabile, dei comitati o delle commissioni consultive o tecniche.

Art. 18

Il Comitato dei Ministri stabilisce il suo regolamento interno, nel quale sono previsti:

  1. il quorum;
  2. il modo di designazione e la durata in carica del Presidente;
  3. il modo di procedere nella determinazione dell’elenco delle trattande e nel deposito di proposte di risoluzioni;
  4. le condizioni nelle quali è notificata la designazione dei supplenti, fatta in conformità dell’articolo 14.

Art. 19

Per ogni sessione dell’Assemblea Consultiva, il Comitato dei Ministri presenta alla stessa rapporti sulla sua opera e li correda dei documenti opportuni.

Art. 20

(b) Le questioni concernenti il regolamento interno, il regolamento finanziario e quello amministrativo possono essere decise a maggioranza semplice dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato. (c) Le risoluzioni del Comitato in applicazione degli articoli 4 o 5 sono prese a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato. (d) Tutte le altre risoluzioni del Comitato sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato. Tali sono segnatamente le risoluzioni concernenti l’approvazione del bilancio di previsione, il regolamento interno, il regolamento finanziario e quello amministrativo, le raccomandazioni circa emendamenti degli articoli del presente Statuto non menzionati nel paragrafo (a) (v), e la determinazione, in caso di dubbio, del paragrafo del presente articolo che convenga applicarsi.

(a) Le risoluzioni del Comitato dei Ministri concernenti le questioni importanti, menzionate qui appresso, sono prese a unanimità dei voti espressi e a maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di partecipare alle sedute del Comitato:

  1. le raccomandazioni di cui all’articolo 15 (b);
  2. le questioni di cui all’articolo 19;
  3. le questioni di cui all’articolo 21(a), (i) e (b);
  4. le questioni di cui all’articolo 33;
  5. le raccomandazioni concernenti gli emendamenti degli articoli 1 (d), 7, 15, 20 e 22;
  6. ogni altra questione che, stante la sua importanza, il Comitato risolva, con decisione presa in conformità del paragrafo (d) di sottoporre alla regola dell’unanimità.

Art. 21

(a) Il Comitato dei Ministri, salvo non stabilisca altrimenti, si aduna (b) Il Comitato giudica delle informazioni da pubblicarsi circa le discussioni fatte a porte chiuse e le loro conclusioni. (c) Il Comitato si aduna obbligatoriamente prima delle sessioni dell’Assemblea Consultiva e al principio della stessa; esso si aduna anche ogni volta che reputi utile.

  1. a porte chiuse;
  2. nella sede del Consiglio.

Capo V Assemblea Consultiva

Art. 22

L’Assemblea Consultiva è l’organo deliberante del Consiglio d’Europa. Essa discute le questioni di sua competenza, quale è definita nel presente Statuto, e trasmette le sue conclusioni, in forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri.

Art. 231

(a) L’Assemblea Consultiva può deliberare e fare raccomandazioni su ogni questione conforme allo scopo e di competenza del Consiglio d’Europa, quali sono definiti nel capo I; essa delibera e può fare raccomandazioni su ogni questione che le è sottoposta per parere dal Comitato dei Ministri. (b) L’Assemblea stabilisce l’elenco delle trattande secondo le disposizioni del paragrafo (a), tenendo conto dell’opera delle altre organizzazioni intergovernative europee alle quali partecipino tutti i Membri del Consiglio o taluno di essi. (c) Il Presidente dell’Assemblea decide, in caso di dubbio, se una questione mossa in una sessione sia considerata nell’elenco delle trattande della stessa.

Art. 24

L’Assemblea Consultiva può, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 38 (d), costituire dei comitati o delle commissioni incaricati d’esaminare ogni questione di sua competenza, quale è definita nell’articolo 23, di presentarle dei rapporti, di studiare gli affari iscritti nell’elenco delle sue trattande e di dare il parere su ogni questione di procedura.

Art. 25

(a) L’Assemblea Consultiva si compone di Rappresentanti di ciascun Membro, eletti dal suo Parlamento o designati secondo una procedura da questo stabilita, riservata la facoltà del governo di ciascun Membro di fare nomine completive quando il Parlamento non segga o non abbia stabilito la procedura per tale caso. Ogni rappresentante dev’essere cittadino del Membro che rappresenta. Egli non può essere nello stesso tempo membro del Comitato dei Ministri. 2 Il mandato dei rappresentanti in tale modo designati incomincia all’apertura della sessione ordinaria successiva alla loro designazione e cessa soltanto all’apertura della sessione ordinaria seguente o d’una sessione ordinaria successiva, salvo il diritto dei Membri di fare nuove designazioni in seguito a elezioni parlamentari. Il mandato dei nuovi rappresentanti designati in luogo di rappresentanti morti o dimissionari, oppure in seguito a elezioni parlamentari, incomincia alla prima adunanza dell’Assemblea dopo la loro designazione. (b) Nessun rappresentante può essere privato del mandato durante una sessione dell’Assemblea, se questa non sia consenziente. (c) Ciascun rappresentante può avere un supplente autorizzato a sedere, parlare e votare in suo luogo. Le disposizioni del paragrafo (a) si applicano parimente alla designazione dei supplenti.

Art. 263

I Membri hanno diritto al seguente numero di seggi:

Albania

4

«ex-Repubblica jugoslava

Andorra

2

  1. di Macedonia»

3

Armenia

4

Malta

3

Austria

6

Moldova

5

Azerbaigian

6

Monaco

2

Belgio

7

Montenegro

3

Bosnia ed Erzegovina

5

Norvegia

5

Bulgaria

6

Paesi Bassi

7

Ceca, Repubblica

7

Polonia

12

Cipro

3

Portogallo

7

Croazia

5

Regno Unito di Gran Bretagna

Danimarca

5

  1. e d’Irlanda del Nord

18

Estonia

3

Romania

10

Finlandia

5

Russia4

Francia

18

San Marino

2

Georgia

5

Serbia

7

Germania

18

Slovacchia

5

Grecia

7

Slovenia

3

Irlanda

4

Spagna

12

Islanda

3

Svezia

6

Italia

18

Svizzera

6

Lettonia

3

Turchia

12

Liechtenstein

2

Ucraina

12

Lituania

4

Ungheria

7

Lussemburgo

3

Art. 275

Le condizioni con le quali il Comitato dei Ministri può essere rappresentato collettivamente nelle deliberazioni dell’Assemblea Consultiva, e quelle con le quali i rappresentanti nel Comitato e i loro supplenti possono parlare a titolo personale innanzi all’Assemblea saranno sottoposte alle disposizioni corrispondenti del Regolamento interno, stabilite dal Comitato dopo aver sentito il parere dell’Assemblea.

Art. 28

(a) L’Assemblea Consultiva stabilisce il suo regolamento interno. Essa nomina tra i suoi membri il Presidente, il quale sta in carica fino alla sessione ordinaria successiva. (b) Il Presidente dirige i lavori, ma non partecipa alle deliberazioni e non vota. Il supplente del Presidente è autorizzato a prendere parte alle sedute, a parlare e a votare in luogo di questo.

(c) Il regolamento interno stabilisce segnatamente:

  1. il quorum;
  2. la procedura d’elezione e la durata in carica del Presidente e degli altri membri dell’Ufficio;
  3. la procedura di determinazione dell’elenco delle trattande e della comunicazione dello stesso ai rappresentanti;
  4. il momento e la procedura di notificazione dei nomi dei rappresentanti e dei loro supplenti.

Art. 29

Riservate le disposizioni dell’articolo 30, tutte le risoluzioni dell’Assemblea Consultiva sono prese a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, comprese quelle che hanno per oggetto:

  1. l’approvazione di raccomandazioni al Comitato dei Ministri;
  2. proposte al Comitato su questioni da iscrivere nell’elenco delle trattande;
  3. l’istituzione di comitati o commissioni;
  4. la determinazione del giorno dell’apertura delle sessioni;
  5. la determinazione della maggioranza necessaria per le risoluzioni non considerate nei capoversi (i) a (iv) o la determinazione, in caso di dubbio, della regola di maggioranza opportuna.

Art. 30

Le risoluzioni dell’Assemblea Consultiva su questioni concernenti il suo ordinamento, in particolare l’elezione dei membri dell’Ufficio, la designazione dei membri dei comitati e delle commissioni e l’approvazione del regolamento interno sono prese alla maggioranza da essa stabilita in conformità dell’articolo 29 (v).

Art. 31

Le discussioni concernenti le proposte da farsi al Comitato dei Ministri per l’iscrizione d’una questione nell’elenco delle trattande dell’Assemblea Consultiva sono ristrette, dopo la definizione dell’oggetto, alle ragioni pro e contro tale iscrizione.

Art. 32

L’Assemblea Consultiva fa ogni anno una sessione ordinaria, il cui giorno e la cui durata sono da essa stabiliti in maniera da evitare al possibile ogni coincidenza con le sessioni parlamentari e quelle dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La durata delle sessioni ordinarie non sarà superiore e un mese, salvo che l’Assemblea e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.

Art. 33

Le sessioni ordinarie dell’Assemblea Consultiva sono fatte nella sede del Consiglio, salvo che essa e il Comitato dei Ministri non convengano altrimenti.

Art. 346

L’Assemblea Consultiva può essere convocata in sessione straordinaria per iniziativa del Comitato dei Ministri o del Presidente dell’Assemblea, dopo intesa fra gli stessi anche per quanto riguarda il giorno e il luogo della sessione.

Art. 35

Le discussioni dell’Assemblea Consultiva sono pubbliche, salvo che essa non stabilisca altrimenti.

Capo VI Segreteria

Art. 36

(a ) La Segreteria si compone del Segretario Generale, d’un Segretario Generale Aggiunto e del personale necessario. (b) Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto sono nominati dall’Assemblea Consultiva, a raccomandazione del Comitato dei Ministri. (c) Gli altri membri della Segreteria sono nominati dal Segretario Generale in conformità del regolamento amministrativo. (d ) Nessun membro della Segreteria può avere un impiego rimunerato da un Governo, essere membro dell’Assemblea Consultiva o d’un Parlamento nazionale, oppure esercitare un’attività incompatibile con i suoi doveri. (e) Ogni membro del personale della Segreteria deve affermare, con dichiarazione solenne, la sua fedeltà al Consiglio d’Europa, la risoluzione di compiere coscienziosamente i doveri del suo ufficio senza lasciarsi influenzare da nessuna considerazione di carattere nazionale, la volontà di non sollecitare né accettare da alcun Governo o autorità estranea al Consiglio istruzioni attenenti all’esercizio del suo ufficio e d’astenersi da ogni atto incompatibile con il suo statuto di funzionario internazionale responsabile esclusivamente verso il Consiglio. Il Segretario Generale e il Segretario Generale Aggiunto fanno questa dichiarazione innanzi al Comitato; gli altri membri del personale, innanzi al Segretario Generale. (f) Ogni Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale dell’ufficio del Segretario Generale e del personale della Segreteria e astenersi d’influenzare questi ultimi nell’esercizio del loro ufficio.

Art. 37

(a) La Segreteria ha sede presso il Consiglio. (b) Il Segretario Generale è responsabile davanti al Comitato dei Ministri per l’opera della Segreteria. Egli fornisce, in particolare all’Assemblea Consultiva, i servizi amministrativi che le occorrono, riservate le disposizioni dell’articolo 38 (d).

Capo VII Finanziamento

Art. 38

(a ) Ogni Membro sopporta le spese della sua rappresentanza nel Comitato dei Ministri e nell’Assemblea Consultiva. (b) Le spese della Segreteria e ogni altra spesa comune sono ripartite fra tutti i Membri nelle proporzioni stabilite dal Comitato secondo la popolazione di ciascuno. Il Comitato stabilisce il contributo di ciascun Membro Associato. (c) Il bilancio di previsione del Consiglio è sottoposto ogni anno al Comitato, per l’approvazione, dal Segretario Generale, nelle condizioni stabilite dal regolamento finanziario. (d) Il Segretario Generale presenta al Comitato le domande dell’Assemblea che implichino spese superiori ai crediti iscritti nel bilancio di previsione per l’Assemblea e i suoi lavori. (e) 7 Il Segretario Generale sottopone al Comitato dei Ministri una stima delle spese derivanti dall’esecuzione di ogni raccomandazione presentata allo stesso. Le risoluzioni implicanti spese suppletive sono considerate approvate dal Comitato dei Ministri, solamente se esso abbia approvato le previsioni delle spese suppletive corrispondenti.

Art. 39

Il Segretario Generale notifica ogni anno ai Governi dei Membri l’ammontare del loro contributo. I contributi sono considerati esigibili il giorno stesso di questa notificazione; essi devono essere pagati al Segretario Generale nel termine massimo di sei mesi.

Capo VIII Privilegi e immunità

Art. 40

(a) Il Consiglio d’Europa, i rappresentanti dei Membri e la Segreteria godono, nei territori dei Membri, delle immunità e dei privilegi necessari all’esercizio del loro ufficio. In virtù di queste immunità, i Rappresentanti nell’Assemblea Consultiva non possono, in particolare, essere arrestati né perseguiti in detti territori a cagione delle opinioni e dei voti espressi nelle discussioni dell’Assemblea, dei suoi comitati o commissioni. (b) I Membri si obbligano a conchiudere quanto prima un Accordo inteso a dare piena attuazione alle disposizioni del paragrafo (a). A questo scopo, il Comitato dei Ministri raccomanderà ai Governi dei Membri la conclusione d’un Accordo che determini i privilegi e le immunità riconosciuti sul loro territorio. Sarà inoltre conchiuso un Accordo particolare con il Governo della Repubblica francese per definire i privilegi e le immunità del Consiglio nella sua sede.

Capo IX Emendamento

Art. 41

(a) Al Consiglio dei Ministri o, nelle condizioni previste nell’articolo 23, all’Assemblea Consultiva possono essere presentate proposte d’emendamento del presente Statuto. (b) Il Comitato raccomanda e provvede a far registrare in un Protocollo gli emendamenti dello Statuto che giudichi desiderabili. (c) Ogni protocollo d’emendamento entra in vigore non appena sia firmato e ratificato da due terzi dei Membri. (d) Nonostante le disposizioni dei paragrafi che precedono, gli emendamenti degli articoli 23 a 35, 38 e 39, approvati che siano dal Comitato e dall’Assemblea, entreranno in vigore il giorno della stesura del processo verbale speciale del Segretario Generale ai Governi dei Membri attestante l’approvazione dei detti emendamenti. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili soltanto a contare dalla fine della seconda sessione ordinaria dell’Assemblea.

Capo X Disposizioni finali

Art. 42

(a) Il presente Statuto dev’essere ratificato. Le ratificazioni saranno depositate presso il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord. (b) Il presente Statuto entra in vigore dopo il deposito di sette strumenti di ratificazione. Il Governo del Regno Unito notificherà a tutti i Governi firmatari l’entrata in vigore dello Statuto e il nome dei Membri del Consiglio d’Europa in quel giorno. (c) Successivamente, ogni altro firmatario diverrà Parte nel presente Statuto il giorno del deposito del suo strumento di ratificazione.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Londra, il 5 maggio 1949, in francese ed inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare da depositare negli archivi del Governo del Regno Unito, il quale ne trasmetterà delle copie certificate conformi agli altri Governi firmatari.

(Seguono le firme)

0.192.030

Campo d’applicazione il 16 marzo 20228

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

13 luglio

1995 A

13 luglio

1995

Andorra

10 novembre

1994 A

10 novembre

1994

Armenia

25 gennaio

2001 A

25 gennaio

2001

Austria

16 aprile

1956 A

16 aprile

1956

Azerbaigian

25 gennaio

2001 A

25 gennaio

2001

Belgio

8 agosto

1949

8 agosto

1949

Bosnia e Erzegovina

24 aprile

2002 A

24 aprile

2002

Bulgaria

7 maggio

1992 A

7 maggio

1992

Ceca, Repubblica

30 giugno

1993 A

30 giugno

1993

Cipro

24 maggio

1961 A

24 maggio

1961

Croazia

6 novembre

1996 A

6 novembre

1996

Danimarca

14 luglio

1949

3 agosto

1949

Estonia

14 maggio

1993 A

14 maggio

1993

Finlandia

5 maggio

1989 A

5 maggio

1989

Francia

4 agosto

1949

4 agosto

1949

Georgia

27 aprile

1999 A

27 aprile

1999

Germania

13 luglio

1950 A

13 luglio

1950

Grecia

28 novembre

1974 A

28 novembre

1974

Irlanda

2 agosto

1949

3 agosto

1949

Islanda

7 marzo

1950 A

7 marzo

1950

Italia

3 agosto

1949

3 agosto

1949

Lettonia

10 febbraio

1995 A

10 febbraio

1995

Liechtenstein

23 novembre

1978 A

23 novembre

1978

Lituania

14 maggio

1993 A

14 maggio

1993

Lussemburgo

3 agosto

1949

3 agosto

1949

Macedonia del Nord

9 novembre

1995 A

9 novembre

1995

Malta

29 aprile

1965 A

29 aprile

1965

Moldova

13 luglio

1995 A

13 luglio

1995

Monaco

5 ottobre

2004 A

5 ottobre

2004

Montenegro

11 maggio

2007 A

11 maggio

2007

Norvegia

30 luglio

1949

3 agosto

1949

Paesi Bassi

5 agosto

1949

5 agosto

1949

Polonia

26 novembre

1991 A

26 novembre

1991

Portogallo

22 settembre

1976 A

22 settembre

1976

Regno Unito

26 luglio

1949

3 agosto

1949

Romania

7 ottobre

1993 A

7 ottobre

1993

San Marino

16 novembre

1988 A

16 novembre

1988

Serbia

3 aprile

2003 A

3 aprile

2003

Slovacchia

30 giugno

1993 A

30 giugno

1993

Slovenia

14 maggio

1993 A

14 maggio

1993

Spagna

24 novembre

1977 A

24 novembre

1977

Svezia

20 luglio

1949

3 agosto

1949

Svizzera

6 maggio

1963 A

6 maggio

1963

Turchia

13 aprile

1950 A

13 aprile

1950

Ucraina

9 novembre

1995 A

9 novembre

1995

Ungheria

6 novembre

1990 A

6 novembre

1990