Lexipedia

0.192.120.192.1

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Centro per il dialogo umanitario concernente i privilegi e le immunità del Centro in Svizzera

RU 2015 2729

Traduzione1

Concluso il 3 luglio 2015

Entrato in vigore il 3 luglio 2015

(Stato 3 luglio 2015)

Il Consiglio federale svizzero,

da un lato,

e

il Centro per il dialogo umanitario (il Centro),

dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo concernente i privilegi et le immunità del Centro in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Libertà di azione

Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà d’azione del Centro per il dialogo umanitario.

Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.

Art. 2 Inviolabilità degli archivi e dei documenti

Gli archivi del Centro e, in generale, tutti i documenti e i supporti di dati che gli appartengono o che si trovano in suo possesso sono inviolabili in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo si trovino.

Art. 3 Regime fiscale

Il Centro, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Tuttavia, per gli immobili e per i redditi che ne derivano, tale esonero si applica unicamente a quelli di proprietà del Centro e occupati dai suoi servizi.

Il Centro è esonerato dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

Il Centro è esonerato dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizio effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati come anche per tutti gli acquisti di prestazioni di servizio effettuati presso imprese con sede all’estero, destinati esclusivamente al proprio uso ufficiale.

Il Centro non è esonerato dai tributi d’entrata (dazi, IVA ecc.) per i beni importati.

Il Centro è esonerato da tutte le tasse federali, cantonali e comunali nella misura in cui non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

L’esonero dall’IVA è accordato su richiesta del Centro mediante sgravio alla fonte e, eccezionalmente, mediante rimborso, conformemente alla legislazione svizzera. Se occorre, gli altri esoneri summenzionati saranno effettuati mediante rimborso su richiesta del Centro e seguendo una procedura che dovrà essere stabilita da quest’ultimo e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 4 Personale straniero

Il Consiglio federale svizzero esonera il Centro dalle condizioni di ammissione degli stranieri stabilite dalla legge federale sugli stranieri, conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 2 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).

Art. 5 Prevenzione degli abusi

Il Centro e le autorità svizzere competenti collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire qualsiasi abuso per quanto concerne i privilegi e le immunità previsti nel presente Accordo.

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi internazionali della Svizzera.

Art. 6 Non responsabilità della Svizzera

Dall’attività del Centro in territorio svizzero non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni del Centro o del suo personale.

Art. 7 Sicurezza della Svizzera

È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.

Qualora ritenesse necessario applicare il paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si mette in contatto con il Centro, con la massima rapidità consentita dalle circostanze, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest’ultimo.

Il Centro collabora con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio delle sue attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.

Art. 8 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 9 Composizione delle controversie

Ogni controversia tra le Parti del presente Accordo circa l’interpretazione o l’applicazione di quest’ultimo, che non ha potuto essere composta mediante negoziati tra le Parti, può essere sottoposta da ciascuna parte, previa richiesta, a un tribunale arbitrale composto di tre membri.

Le parti designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura.

Il lodo arbitrale è vincolante e definitivo per le parti implicate nella controversia.

Art. 10 Modifica dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento su domanda di una delle Parti.

In tal caso, le due Parti concordano le modifiche che occorre apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 11 Denuncia dell’Accordo

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra Parte con preavviso scritto di due anni, per la fine di un anno civile.

D’intesa tra le Parti, il preavviso suindicato può essere più breve, ma resta fissato per la fine di un anno civile.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Berna, il 3 luglio 2015, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Valentin Zellweger

Per il
Centro per il dialogo umanitario:

David Harland