Lexipedia

0.192.120.193.11

Scambio di note del 17 novembre 1997
tra il Consiglio federale svizzero e gli Stati parte alla Convenzione
relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) concernente lo statuto dei funzionari internazionali di
cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere
(AVS/AI/IPG e AD)

0.192.120.193.11 (Stato 18 maggio 2004)

RU 2004 2511

Entrato in vigore il 17 novembre 1997

(Stato 18 maggio 2004)

Traduzione 1

Corte di conciliazione e d’arbitrato

nel quadro dell’OSCE
Chambésy (Ginevra)

Ginevra, 17 novembre 1997

Onorevole Consigliere federale

Flavio Cotti

Dipartimento federale degli

affari esteri

Berna

Onorevole Consigliere federale,

ho l’onore di confermare la ricezione della Vostra lettera del 17 novembre 1997 il cui tenore è il seguente:

«Con riferimento al decreto federale del 22 marzo 1996 2 che delega al Consiglio federale la competenza di concludere accordi con le organizzazioni internazionali in merito allo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:

a nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporre che a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo concluso il 17 novembre 1997 3 al fine di determinare lo statuto giuridico in Svizzera della Corte di conciliazione e d’arbitrato nel quadro dell’OSCE (qui di seguito: la Corte), i membri della Corte, il cancelliere e i funzionari della cancelleria di nazionalità svizzera non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), all’assicurazione invalidità (AI), all’indennità per perdita di guadagno (IPG) ed all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se sono affiliati a un sistema di previdenza previsto dalla Corte. Se esercitano le proprie funzioni in Svizzera, hanno la possibilità di aderire all’AVS/AI/IPG/AD su base volontaria, oppure solamente all’AD. A questo scopo, i funzionari devono inoltrare una richiesta di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone in cui sono domiciliati entro tre mesi a partire dalla data di affiliazione ad un sistema di prevenzione previsto dalla Corte.

Inoltre, ho l’onore di proporvi che i parenti, svizzeri o stranieri, dei membri della Corte, del cancelliere e dei funzionari della cancelleria di nazionalità svizzera, domiciliati in Svizzera, non debbano più essere obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/IPG quando non esercitano attività lucrative al momento dell’affiliazione del membro della Corte, del cancelliere o del funzionario della cancelleria al sistema di previdenza previsto dalla Corte o quando cessano l’attività lucrativa in un secondo tempo. Hanno la possibilità di aderire su base volontaria all’AVS/AI/IPG. A questo scopo devono inoltrare la relativa domanda presso la cassa di compensazione del Cantone in cui sono domiciliati entro tre mesi a partire dall’affiliazione del membro della Corte, del cancelliere o del funzionario della cancelleria ad un sistema di previdenza previsto dalla Corte o entro tre mesi a partire dalla cessazione dell’attività lucrativa. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai parenti privi di privilegi ed immunità di membri della Corte, del cancelliere e di funzionari di cancelleria di nazionalità estera dispensati dagli obblighi di sicurezza sociale svizzera in virtù dell’art. 1 cpv. 2 lett. a) LAVS 4 .

Gli assicurati possono disdire in qualunque momento tutta la copertura assicurativa che hanno scelto per la fine del mese in corso. Gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD tuttavia possono disdire solo l’AVS/AI/IPG mantenendo l’affiliazione all’AD. La disdetta è valida per tutta la durata dell’impegno del membro della Corte, del cancelliere o del funzionario della cancelleria al servizio della Corte. Fatta riserva delle condizioni particolari previste nella presente lettera, si applicano le disposizioni dell’AVS/AI/IPG/AD. Dopo il sollecito, gli assicurati che non adempiono i propri obblighi entro i termini prescritti ne saranno esclusi.

La Corte fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei membri della Corte, del cancelliere e dei funzionari della cancelleria di nazionalità svizzera affiliati ad un sistema di previdenza previsto dalla Corte al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo e notifica per iscritto ogni adesione o ritiro di un membro della Corte, del cancelliere o di un funzionario della cancelleria.

Vi sarei grato di comunicarmi se quanto precede ha la Vostra approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Vostra risposta costituiscono un accordo mediante scambio di note che entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo. Potrà essere disdetto da una delle parti per il primo giorno di un anno civile con un preavviso scritto di dodici mesi.»

A nome degli Stati parte alla Convenzione relativa alla conciliazione e all’arbitrato nel quadro dell’OSCE, ho l’onore di accettare le disposizioni contenute nella Vostra lettera che insieme alla presente risposta costituisce un accordo la cui entrata in vigore è prevista oggi. Potrà essere disdetto da una delle parti per il primo giorno di un anno civile con un preavviso scritto di due anni.

Vi prego di gradire l’espressione della mia alta stima.

Robert Badinter
Presidente della Corte