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0.192.120.263.21

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione internazionale
di normazione per disciplinare lo statuto fiscale dell’Organizzazione
e del suo personale in Svizzera

RU 2007 181

Traduzione1

Concluso il 29 giugno 2006

Entrato in vigore il 29 giugno 2006

(Stato 2 maggio 2016)

Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
e
l’Organizzazione internazionale di normazione,
dall’altro,

desiderosi di concludere un accordo per disciplinare lo statuto fiscale dell’Organizzazione e del suo personale in Svizzera,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

L’Organizzazione internazionale di normazione, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

Art. 2

L’Organizzazione internazionale di normazione è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali.

L’Organizzazione è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati sul territorio svizzero presso coloro che vi sono assoggettati, nonché per tutti gli acquisti, effettuati presso aziende con sede all’estero, di prestazioni di servizi destinate esclusivamente all’uso ufficiale.

L’Organizzazione non è esonerata dai tributi d’entrata (dazi, IVA, etc.) per i beni importati.

Art. 3

L’Organizzazione internazionale di normazione è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.

Art. 4

Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Organizzazione internazionale di normazione è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai relativi redditi.

Art. 5

Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Organizzazione internazionale di normazione e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

I membri del personale dell’Organizzazione internazionale di normazione, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno alla suddetta Organizzazione, da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale su gli stipendi, le rimunerazioni e le indennità versati loro dall’Organizzazione.

Le prestazioni in capitale dovute, per qualsiasi motivo, da una cassa pensioni o da un’istituzione di previdenza sociale sono pure esenti in Svizzera, al momento del loro pagamento, da qualunque imposta sul capitale e il reddito. Lo stesso vale per tutte le prestazioni in capitale pagate segnatamente come indennità per malattia, infortunio, invalidità. Per contro, non beneficiano dell’esenzione i redditi di capitali versati e neppure le rendite e le pensioni che l’Organizzazione internazionale di normazione paga agli ex-membri del suo personale.

Resta per altro inteso che la Svizzera conserva la possibilità di tenere conto degli stipendi e di altri elementi di reddito esonerati per determinare l’aliquota d’imposta applicabile ad altri fattori, normalmente imponibili, del reddito dei membri del personale.

Art. 6a2

I membri del personale dell’Organizzazione internazionale di normazione che non hanno la cittadinanza svizzera sono esentati dalle disposizioni in materia di soggiorno in Svizzera.

Art. 7

I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Organizzazione internazionale di normazione. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero esercizio delle attività dell’Organizzazione.

Art. 8

L’Organizzazione internazionale di normazione coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.

Art. 9

Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10

Qualsiasi controversia riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che le parti non sono state in grado di dirimere mediante negoziati, può essere sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra, a un tribunale arbitrale trimembre.

Le parti al presente Accordo designano ciascuna un membro del tribunale arbitrale.

I membri così designati cooptano il terzo membro che presiede il tribunale arbitrale. In mancanza di un’intesa entro termini ragionevoli, il terzo membro è designato dal Presidente del Tribunale federale svizzero su domanda di una delle due parti.

Il tribunale arbitrale stabilisce la propria procedura. La lingua dell’arbitraggio è il francese.

La sentenza arbitrale è vincolante e definitiva per le parti implicate nella controversia.

Art. 11

Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte.

In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 12

Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile.

Art. 13

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Fatto a Berna, il 29 giugno 2006, in doppio esemplare in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Paul Seger

Per l’Organizzazione internazionale
di normazione:

Alan Bryden