Il Consiglio federale riconosce la personalità internazionale e la capacità giuridica in Svizzera dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (designata qui appresso Unione).
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Accordo tra il consiglio federale svizzero e l’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali per determinarne lo statuto giuridico in Svizzera Conchiuso il 17 novembre 1983 Entrato in vigore il 17 novembre 1983
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Il Consiglio federale svizzero
da una parte ,
L’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali
dall ’ altra,
animati dal desiderio di concludere un accordo nell’intento di determinare lo statuto giuridico in Svizzera dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Art. 1 Personalità
Art. 2 Libertà d’azione dell’Unione
Il Consiglio federale garantisce all’Unione l’indipendenza e la libertà d’azione che le appartengono come istituzione internazionale.
Le riconosce in particolare, come anche ai suoi Membri, quanto ai rapporti con la medesima, una completa libertà di riunione, comportante libertà di discussione e di decisione.
Art. 3 Immunità e privilegi
L’Unione gode dell’insieme delle immunità e privilegi comunemente riconosciuti alle organizzazioni internazionali.
Art. 4 Inviolabilità
Gli edifici o parte di essi e i terreni attigui utilizzati per l’Unione, qualunque ne sia il proprietario, sono inviolabili. Nessun agente dell’autorità pubblica svizzera può penetrarvi senza l’esplicito consenso dell’Unione. Solo il Segretario generale dell’Unione, o il suo rappresentante debitamente autorizzato, hanno facoltà di rinunciare alla inviolabilità.
Gli archivi dell’Unione e, in generale, tutti i documenti per suo uso ufficiale, che le appartengono o si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni momento e in qualunque luogo essi si trovino.
L’Unione esercita il controllo e la polizia dei propri locali.
Art. 5 Immunità di giurisdizione e immunità per altri provvedimenti
L’Unione gode dell’immunità di giurisdizione penale, civile e amministrativa, salvo che detta immunità sia stata espressamente levata per casi determinati dal Segretario generale dell’Unione o dal suo rappresentante regolarmente autorizzato. L’inserimento in un contratto d’una clausola di giurisdizione d’un tribunale ordinario svizzero vale come rinuncia formale all’immunità. Tuttavia, tranne espresso disposto contrario, tale rinuncia non si estende alle misure esecutive.
Gli edifici o parte di essi, i terreni attigui e i beni di proprietà dell’Unione, o quelli utilizzati dalla medesima, come proprietaria o no, per i propri fini non possono formare oggetto d’alcuna misura di perquisizione, requisizione, confisca o esecuzione.
Art. 6 Comunicazioni
L’Unione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento di favore per lo meno pari a quello concesso alle altre istituzioni internazionali in Svizzera in conformità della convenzione internazionale delle telecomunicazioni 3 .
L’Unione ha il diritto di usare cifrari per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha segnatamente il diritto di servirsi, per la corrispondenza, di corrieri o valigie debitamente connotate, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri e valigie diplomatici.
Nessuna censura può essere applicata alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali, debitamente autenticate, dell’Unione.
Art. 7 Pubblicazioni
L’importazione e l’esportazione delle pubblicazioni dell’Unione non sono sottoposte ad alcuna misura restrittiva.
Art. 8 Regime fiscale
L’Unione, i propri averi, redditi ed altri beni sono esenti dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, l’esenzione vale solo per quelli di proprietà dell’Unione e occupati dai suoi servizi, come anche per i redditi da essi prodotti. L’Unione non è tenuta ad imposte sulle pigioni che paga per locali affittati occupati dai propri servizi.
L’Unione è esente dalle imposte indirette, federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l’imposta federale sulla cifra d’affari, computata nel prezzo o trasferita in modo apparente, l’esenzione vale solo per gli acquisti destinati all’uso ufficiale dell’Unione e a condizione che il fatturato di ogni singolo acquisto superi cento franchi svizzeri.
L’Unione è esente dalle tasse federali, cantonali e comunali, che non costituiscono rimunerazione di servizi resi.
Le esenzioni menzionate potranno eventualmente, a domanda dell’Unione, essere effettuate mediante rimborsi, giusta una procedura da stabilirsi di comune accordo tra l’Organizzazione stessa e le competenti autorità svizzere.
Art. 9 Regime doganale
Il trattamento doganale degli oggetti destinati all’Unione è fatto conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali, che è parte integrante del presente accordo.
Art. 10 Anticipi da parte della Svizzera
La Svizzera accorda degli anticipi all’Unione qualora i fondi correnti di questa siano insufficienti. L’ammontare e le condizioni degli anticipi, saranno oggetto, caso per caso, di un accordo speciale tra la Svizzera e l’Unione.
La Svizzera e l’Unione hanno ciascuna il diritto di denunciare, mediante notifica scritta, la disposizione sugli anticipi. La disdetta prende effetto tre anni dopo quello durante il quale è avvenuta.
Art. 11 Libera disponibilità dei fondi
L’Unione può ricevere, possedere, convertire e trasferire qualsiasi fondo, oro, divisa, numerario e altri valori mobili, e ha facoltà di disporne liberamente sia in Svizzera che all’estero.
Il presente articolo è pure applicabile agli Stati membri nelle loro relazioni con l’Unione.
Art. 12 Libertà di entrata e di dimora
Le autorità svizzere prendono tutte le misure intese ad agevolare l’entrata in territorio svizzero, l’uscita e la dimora a tutte le persone, di qualsiasi cittadinanza, chiamate in qualità ufficiale presso l’Unione, vale a dire:
- i rappresentanti degli Stati membri;
- il segretario generale e il personale dell’Unione;
- le persone di qualsiasi cittadinanza chiamate in qualità ufficiale dall’Unione.
I provvedimenti concernenti l’Ufficio federale della migrazione 4 e intesi a limitare l’entrata in Svizzera degli stranieri o a controllare le loro condizioni di dimora non sono applicabili nei confronti delle persone indicate nel presente articolo.
Art. 13 Statuto dei rappresentanti dei membri dell’Unione
I rappresentanti dei membri dell’Unione a ogni riunione organizzata dall’Unione godono in Svizzera dei seguenti privilegi e immunità:
- inviolabilità della persona, del luogo di residenza e di qualsiasi oggetto appartenente all’interessato;
- immunità di arresto o detenzione e immunità di qualsiasi giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni compresi le parole e gli scritti;
- agevolazioni in materia doganale concesse conformemente al regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali;
- immunità ed agevolazioni circa i bagagli personali pari a quelle riconosciute ai rappresentanti delle altre organizzazioni intergovernative in Svizzera;
- diritto di usare cifrari nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere od inviare documenti o corrispondenza per corriere o mediante valigie diplomatiche sigillate;
- esenzione per sé e per il coniuge da qualsiasi misura restrittiva d’immigrazione, da ogni modalità di registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo di servizio nazionale;
- esenzione dalle limitazioni alla libertà di cambio nelle stesse condizioni che valgono per i rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale.
Art. 14 Statuto del segretario generale e di alcuni altri funzionari
Il segretario generale dell’Unione e i funzionari appartenenti alle classi da esso designate e ammesse dal Consiglio federale, godono dei privilegi e delle immunità, esenzioni e agevolazioni concessi agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali.
I privilegi e le agevolazioni di carattere doganale sono concessi conformemente al regolamento doganale.
Art. 15 Immunità e agevolazioni concesse a tutti i funzionari
I funzionari dell’Unione, qualunque sia la loro nazionalità, godono, anche dopo aver lasciato il servizio dell’Unione, dell’immunità di giurisdizione per gli atti da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, compresi le parole e gli scritti.
Art. 16 Immunità e agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri
I funzionari dell’Unione che non sono cittadini svizzeri:
- sono esenti da qualsiasi obbligo di servizio nazionale in Svizzera;
- non sono sottoposti, unitamente ai familiari a carico, alle disposizioni che limitano l’immigrazione e alle modalità di registrazione degli stranieri;
- godono, in materia di agevolazioni di cambio, degli stessi privilegi concessi ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- godono, unitamente ai familiari e ai domestici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- godono, in materia doganale, delle agevolazioni previste dal regolamento doganale del Consiglio federale applicabile alle organizzazioni internazionali;
- sono esenti dalle imposte federali, cantonali e comunali sugli stipendi, gratificazioni e indennità pagati dall’Unione. Sono pure esenti, in Svizzera, da ogni imposizione su capitale e reddito, al momento del versamento, per le prestazioni in capitale dovute in qualunque circostanza da una cassa-pensione o da un istituto di previdenza giusta l’articolo 17 del presente accordo; lo stesso accadrà per ogni prestazione che fosse fatta ad agenti, funzionari o impiegati dell’Unione a titolo di indennità per malattia, infortunio od altro.
Art. 17 Cassa pensioni e fondi speciali
Ogni cassa pensione o istituzione di previdenza, che svolge ufficialmente la sua attività in favore dei funzionari dell’Unione, riceve la capacità giuridica in Svizzera, se provvede ad osservare le modalità previste all’uopo dal diritto svizzero. Essa gode, nei limiti della sua attività in favore di detti funzionari, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Unione.
1 fondi e le fondazioni, con o senza personalità giuridica propria, amministrati sotto gli auspici dell’Unione e destinati ai suoi scopi ufficiali, godono, per quanto concerne i loro beni mobili, delle stesse esenzioni, immunità e privilegi concessi all’Unione.
Art. 18 Previdenza sociale
L’Unione è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di compensazione, le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni ecc.; è inteso che l’Unione provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione gli agenti che non godono, presso di essa, di una equivalente protezione sociale.
Art. 19 Ragione delle immunità
I privilegi e le immunità contemplati dal presente accordo non sono istituiti nell’intento di concedere favori e agevolazioni personali ai funzionari dell’Unione. Essi sono istituiti solo allo scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Unione e la completa indipendenza dei suoi agenti.
Il segretario generale ha il diritto e il dovere di levare l’immunità a un funzionario, qualora ritenga che l’immunità sia d’impedimento al regolare esercizio della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza pregiudicare gli interessi dell’Unione. Il Consiglio dell’Unione è competente a decidere la levata delle immunità al segretario generale.
Art. 20 Prevenzione degli abusi
L’Unione e le autorità svizzere coopereranno in ogni tempo allo scopo di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di garantire l’adempimento dei regolamenti di polizia e d’impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunità e agevolazioni, previsti nel presente accordo.
Art. 21 Carte d’identità
Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia all’Unione, per ogni funzionario, compresi i familiari a carico viventi nella comunità domestica e senza attività lucrativa, una carta d’identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento federale degli affari esteri e dall’Unione, serve alla legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.
L’Unione comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei propri funzionari e dei membri delle famiglie, indicando per ciascuno di essi la data di nascita, la cittadinanza, il domicilio in Svizzera e la categoria o la classe di funzione cui appartengono.
Art. 22 Contestazioni di carattere privato
L’Unione prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:
- le contestazioni derivanti da contratti, di cui l’Unione è parte, e le altre contestazioni di diritto privato;
- le contestazioni in cui è implicato un funzionario dell’Unione che gode, per la sua qualità ufficiale, dell’immunità, qualora questa non sia stata levata conformemente alle disposizioni dell’articolo 19.
Art. 23 Irresponsabilità della Svizzera
Dalla presenza dell’Unione, sul territorio svizzero, non deriva alla Svizzera alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni dell’Unione o dei suoi rappresentanti che agiscono o omettono di agire, nell’ambito delle loro funzioni.
Art. 24 Sicurezza della Svizzera
Nessuna disposizione del presente accordo può impedire al Consiglio federale di prendere ogni utile provvedimento nell’interesse della sicurezza della Svizzera.
Il Consiglio federale, qualora ritenesse opportuno di valersi del primo paragrafo del presente articolo, deve mettersi in relazione, il più presto possibile, con l’Unione, allo scopo di stabilire, di comune intesa, le misure necessarie per proteggere gli interessi di quest’ultima.
L’Unione collabora con le autorità svizzere per evitare, nell’esercizio della sua attività, ogni pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.
Art. 25 Esecuzione dell’accordo da parte della Svizzera
il Dipartimento federale degli affari esteri è l’autorità svizzera d’esecuzione del presente accordo.
Art. 26 Giurisdizione
Ogni contestazione sull’applicazione o sull’interpretazione del presente accordo, regolata mediante negoziati diretti fra le parti, può essere sottoposta, da ciascuna parte, a un tribunale arbitrale di tre membri, compreso il suo presidente.
Il Consiglio federale e l’Unione designano ciascuno un membro del tribunale.
I membri in tal modo designati nominano il loro presidente.
Qualora i membri non si accordino sulla nomina del presidente, questo è designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia, a richiesta dei membri del tribunale.
Il tribunale stabilisce la propria procedura.
Art. 27 Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. È applicabile con effetto dall’8 novembre 1981.
Art. 28 Revisione dell’accordo
Il presente accordo può essere modificato a richiesta di ciascuna parte.
In questo caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni del presente accordo.
Art. 29 Denuncia dell’accordo
L’accordo può essere denunziato dall’una o dall’altra parte, con preavviso di due anni. Fatto e firmato a Berna, il 17 novembre 1983, in doppio esemplare.
Per il | Per l’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali, |
Il Capo della Direzione | Il Segretario generale: |
E. Brunner | A. Bogsch |