0.192.122.513
Scambio di lettere del 29 novembre 1996
tra la Confederazione Svizzera e la Federazione internazionale
delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa
concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD)
0.192.122.513(Stato 17 aprile 2001)
RU 2001 1044
Entrato in vigore il 29 novembre 1996
(Stato 17 aprile 2001)
Traduzione 1
Federazione internazionale | Berna, 29 novembre 1996 |
Onorevole Flavio Cotti | |
Consigliere federale | |
Dipartimento federale degli affari esteri | |
Palazzo federale | |
3003 Berna |
Onorevole Consigliere federale,
Ho l’onore di fare riferimento alla Sua lettera odierna, dal tenore seguente:
«Facendo riferimento al decreto federale del 22 marzo 1996 2 concernente la conclusione di accordi con le organizzazioni internazionali sullo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/IPG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue:
A nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che, a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo del 29 novembre 1996 tra il Consiglio federale svizzero e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa concernente lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera, i funzionari di cittadinanza svizzera della Federazione internazionale non vengano più considerati dallo Stato ospitante come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’assicurazione d’indennità per perdita di guadagno (IPG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), se saranno affiliati ad un sistema di previdenza previsto dalla Federazione internazionale. Se esercitano le proprie funzioni in Svizzera avranno la possibilità di aderire, volontariamente, o all’AVS/AI/IPG/AD, o solo all’AD. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta d’adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro il termine di tre mesi a decorrere dalla loro affiliazione ad un sistema di previdenza previsto dalla Federazione internazionale o, per chi è già al servizio della Federazione internazionale, entro sei mesi dalla data della Sua risposta alla presente lettera.
Inoltre ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera, domiciliati in Svizzera, non siano più assicurati obbligatoriamente all’AVS/AI/IPG, se non esercitano un’attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dalla Federazione internazionale o se cessano in seguito la loro attività lucrativa. Avranno la possibilità di aderire, volontariamente, all’AVS/AI/IPG. A tal fine, dovranno inoltrare richiesta presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi a decorrere dall’affiliazione del funzionario internazionale ad un sistema di previdenza previsto dalla Federazione internazionale o entro un termine di tre mesi a decorrere dalla cessazione della loro attività lucrativa o, ancora, entro sei mesi dalla data della Sua risposta alla presente lettera, se il funzionario internazionale è già al servizio della Federazione internazionale. La regolamentazione qui descritta si applica anche ai coniugi – che non fruiscono di privilegi e immunità – di funzionari internazionali stranieri, esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 capoverso 2 lettera a LAVS 3 .
Gli assicurati potranno, in qualsiasi momento, rescindere tutti i contratti di copertura assicurativa che hanno scelto per la fine del mese corrente. Tuttavia, gli assicurati all’AVS/AI/IPG/AD potranno rescindere anche i soli contratti dell’AVS/AI/IPG e mantenere la loro affiliazione all’AD. La rescissione vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale presso la Federazione internazionale. Fatte salve le condizioni particolari previste nella presente lettera, le disposizioni AVS/AI/IPG/AD saranno loro applicabili. Gli assicurati che non adempiranno ai loro obblighi entro i termini previsti ne saranno esclusi dopo diffida.
La Federazione internazionale fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri la lista dei funzionari di cittadinanza svizzera affiliati ad un sistema di previdenza previsto dalla Federazione internazionale all’entrata in vigore dell’accordo di sede e notifica per scritto ogni caso in cui un funzionario svizzero aderisce al sistema citato o ne esce.
La prego di volermi comunicare se quanto sopra proposto incontra la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo a mezzo di scambio di lettere. Quest’ultimo entrerà in vigore contemporaneamente all’accordo di sede.
Entrambe le parti potranno denunciare l’accordo per il primo giorno di un anno civile, con preavviso scritto di dodici mesi».
A nome della Federazione internazionale, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera.
Gradisca, onorevole Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.
Mario Villarroel Lander |