0.192.122.541
Scambio di lettere del 6/12 luglio 2016
tra la Confederazione Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi concernente lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD)
RU 2016 2953
Entrato in vigore il 12 luglio 2016
(Stato 12 luglio 2016)
Traduzione 1
Il Capo del Segretariato | Ginevra, 12 luglio 2015 |
Ginevra | |
Signor Consigliere federale | |
Berna |
Signor Consigliere federale,
mi pregio di dichiarare ricevuta la Sua lettera del 6 luglio 2016, del tenore seguente:
«con riferimento all’articolo 26 capoverso 2 lettera c della legge federale del 22 giugno 2007 2 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (LSO), che autorizza il Consiglio federale a concludere accordi internazionali concernenti lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO, in materia di assicurazioni sociali svizzere (AVS/AI/APG e AD), ho l’onore di comunicarle quanto segue.
In nome del Consiglio federale svizzero, ho l’onore di proporle che a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo del 13 giugno 2016 3 tra il Consiglio federale svizzero e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (qui di seguito «Segretariato»), ai fini di determinare lo statuto giuridico del Segretariato in Svizzera, i funzionari di nazionalità svizzera del Segretariato non siano più considerati dallo Stato ospite come assicurati obbligatoriamente all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), all’assicurazione per l’invalidità (AI), all’indennità di perdita di guadagno (APG) e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD) purché siano affiliati a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato. Se esercitano le loro funzioni in Svizzera, avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, sia all’AVS/AI/APG/AD sia alla sola AD. Per farlo, dovranno presentare la domanda di adesione presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi dalla loro affiliazione a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato o entro tre mesi dalla firma dello scambio di lettere.
Inoltre, ho l’onore di proporle che i coniugi, svizzeri o stranieri, dei funzionari internazionali di nazionalità svizzera del Segretariato che sono domiciliati in Svizzera non siano più obbligatoriamente assicurati all’AVS/AI/APG se non esercitano attività lucrativa al momento dell’affiliazione del funzionario internazionale al sistema di previdenza previsto dal Segretariato o se cessano in un secondo tempo la loro attività lucrativa. Essi avranno la possibilità di aderire, su base volontaria, all’AVS/AI/APG. Per farlo, dovranno presentare la domanda presso la cassa di compensazione del Cantone di domicilio entro un termine di tre mesi dall’affiliazione del funzionario internazionale a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato oppure entro tre mesi dall’entrata in vigore dello scambio di lettere o entro tre mesi dalla cessazione della loro attività lucrativa. La regolamentazione descritta sopra si applica, inoltre, nella misura in cui essi non beneficiano di privilegi e di immunità, ai coniugi dei funzionari internazionali stranieri esentati dalla sicurezza sociale svizzera in virtù dell’articolo 1 a capoverso 2 lettera a LAVS 4 .
Gli assicurati potranno in ogni momento disdire la totalità della copertura di assicurazione da loro scelta per la fine del mese in cui la disdetta è data. I funzionari all’AVS/AI/APG/AD avranno tuttavia la possibilità di scegliere di disdire soltanto l’AVS/AI/APG e mantenere l’affiliazione all’AD. La disdetta vale per tutta la durata dell’impiego del funzionario internazionale al servizio del Segretariato. Fatte salve le condizioni particolari previste dalla presente lettera, le disposizioni dell’AVS/AI/APG saranno applicabili a tutti gli assicurati; le disposizioni dell’AD lo saranno solamente per i funzionari. Gli assicurati che non adempieranno ai loro obblighi entro i termini prescritti saranno esclusi previo richiamo.
Il Segretariato fornisce al Dipartimento federale degli affari esteri l’elenco dei funzionari di nazionalità svizzera affiliati a un sistema di previdenza previsto dal Segretariato stesso al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo di sede e notificherà per iscritto ogni ammissione e uscita di un funzionario svizzero a o da tale sistema.
Le sarò grato di comunicarmi se quanto precede trova la Sua approvazione. In caso affermativo, la presente lettera e la Sua risposta costituiranno un accordo sotto forma di scambio di lettere. Esso entrerà in vigore il giorno della sua firma. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.»
In nome del Segretariato, accetto le disposizioni contenute nella Sua lettera. Di conseguenza, la Sua lettera e la mia costituiscono un accordo sotto forma di scambio di lettere che entra in vigore in data odierna. Potrà essere disdetto da ogni Parte con preavviso scritto di dodici mesi per il primo giorno di un anno civile.
Gradisca, Signor Consigliere federale, l’espressione della mia alta considerazione.
Dumisani Dladla |